Al fine di poter adottare celermente le modifiche introdotte dal D.I. 10 maggio 2018 alle vigenti regole di determinazione del contributo tariffario dei Certificati Bianchi l’ARERA ha messo a disposizione fino al 7 agosto 2018 il Documento con gli orientamenti in merito dell’ARERA.
L’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato il 12 luglio 2018 il Documento di consultazione sulle misure da adottare per adeguare la definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), i cosiddetti Certificati Bianchi.
L’esperienza italiana sui TEE è stata la prima al mondo nell´applicazione di questo tipo di strumenti di mercato per promuovere l’efficienza energetica. La struttura del meccanismo e della relativa regolazione attuativa sono stati oggetto di approfonditi studi e analisi da parte della Commissione UE e dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, avendo permesso di certificare in 12 anni 25 milioni di tep (tonnellate equivalenti di petrolio) di risparmio energetico.
Nella recente Classifica Internazionale per Efficienza Energetica (International Energy Efficiency Scorecard) stilata dalla statunitense ACEEE, per la quale l’Italia ha conquistato il 1° posto, viene sottolineato che lo “schema dei Certificati bianchi rappresenta uno dei meccanismi principali e una delle migliori prassi, fin dal suo inizio nel 2005”.
Il Decreto 10 maggio 2018 del MiSE, di concerto con il MATTTM, ha introdotto delle modifiche rispetto al D.I. 11 gennaio 2017 in tema di TEE, che impattano direttamente sull’ammissibilità dei progetti e sulle modalità per riconoscere i risparmi conseguiti e ottenere i Titoli (TEE).
Oltre a ciò, il Decreto ha anche previsto, in merito alla copertura dei costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi (articolo 1, comma f), che:
– la determinazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti (contributo tariffario riconosciuto), di competenza dell’Autorità, sia “effettuata secondo modalità definite dall’Autorità […] in misura tale da riflettere l’andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali, qualora inferiore a 250 euro, definendo un valore massimo di riconoscimento”;
– “a decorrere dalle sessioni successive al 1° giugno 2018, e fino alle sessioni valide per l’adempimento degli obblighi […] per il 2020, il valore massimo” del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti è posto pari a 250 euro/TEE.;
In merito alla verifica del conseguimento degli obblighi e alle sanzioni, il Decreto ha previsto la possibilità per le imprese soggette agli obblighi di conseguire la quota minima di obiettivo al primo anno, già prevista dal D.I.11 gennaio 2017, e di completare tale obiettivo nel biennio successivo anche per gli anni d’obbligo successivi al 2016 (articolo 1, comma g).
In merito al conseguimento degli obblighi di risparmio energetico (articolo 1, comma i):
– la previsione che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) emetta “a favore e su specifica richiesta” delle imprese soggette agli obblighi di certificati bianchi “non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all’anno d’obbligo” e che “in ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro”;
– che “a favore di ogni soggetto obbligato” possa “essere ceduto un ammontare massimo di” TEE non derivanti da progetti “pari al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo di cui all’articolo 14, comma 3,” del D.I. 11 gennaio 2017, “a condizione che già detenga, sul proprio conto proprietà, un ammontare” di TEE “pari almeno al 30%” di tale obiettivo minimo e che “a tal fine il GME comunica al GSE, su richiesta di quest’ultimo, l’ammontare di certificati bianchi presenti nei conti proprietà di ciascun soggetto obbligato”;
– che i TEE non derivanti da progetti emessi dal GSE non possano essere oggetto di successiva negoziazione da parte dell’impresa e siano “emessi e contestualmente annullati dal GSE nella prima sessione utile successiva ai fini del conseguimento dell’obiettivo relativo al soggetto che li abbia richiesti”, che, allo scopo, siano “contraddistinti da una specifica tipologia” e che non abbiano “diritto alla copertura degli oneri”;
– che, “per ogni anno d’obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l’acquisizione” dei TEE non derivanti da progetti emessi dal GSE “è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti”;
– la facoltà per i soggetti che acquistano i TEE non derivanti da progetti di “riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l’acquisizione, a fronte della consegna di certificati generati tramite la realizzazione di progetti”, prevedendo inoltre che tale riscatto “avviene a decorrere dai primi” TEE acquisiti ed “è possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei Certificati oggetto del riscatto, un numero di Certificati Bianchi eccedente l’obbligo minimo relativo all’anno d’obbligo in corso”, “è possibile esclusivamente entro la scadenza dell’ultimo anno d’obbligo” definito dal D.I. 11 gennaio 2017 e che “non è possibile nello stesso anno in cui i Certificati sono stati emessi”;
– che “la restituzione delle risorse oggetto del riscatto” di cui sopra “è effettuata, per ogni anno d’obbligo, tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 11. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione del contributo tariffario suddetto, valido per l’anno in corso, sui Certificati riscattati”;
– che è prevista la pubblicazione da parte del GSE di una “apposita guida operativa” “previa approvazione del MiSE, e di “modalità per l’attuazione delle disposizioni”, sottoposte “all’approvazione dell’Autorità”, relative alla corresponsione delle somme per l’acquisizione dei TEE non derivanti da progetti e alla restituzione delle risorse oggetto del riscatto.
Sul D.I. 10 maggio 2018, negli scorsi mesi il Coordinamento FREE (Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) aveva inutilmente chiesto a Governo e Conferenza unificata di sospenderne l’approvazione“allo scopo di prendere tempo e lasciare ogni decisione al nuovo Governo, affinché possa meglio riflettere e valutare le osservazioni critiche che anche l’Autorità per l’energia (Arera) ha espresso formalmente sul decreto”.
Ora, al fine di poter adottare celermente le modifiche alle vigenti regole di determinazione del contributo tariffario affinché esse siano coerenti con la nuova normativa, il Documento messo a consultazione presenta gli orientamenti dell’ARERA.
In particolare:
– nel Capitolo 3 sono presentati gli orientamenti in merito alla definizione del contributo tariffario;
– nel Capitolo 4 sono brevemente riportate alcune considerazioni in merito al ricorso a TEE non derivanti da progetti, a scopo ricognitivo;
– nel Capitolo 5, infine, sono presentati gli intendimenti dell’Autorità in merito a ulteriori aspetti specifici e all’entrata in vigore delle disposizioni che saranno adottate in esito al documento.
I soggetti interessati potranno inviare i loro commenti entro il 7 agosto 2018, attraverso la piattaforma messa a disposizione dall’Autorità.