Con l’emanazione del Decreto che definisce i CAM dei prodotti e servizi per arredo urbano della Categoria Servizi urbani e al Territorio, si arricchisce di un nuovo tassello il Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
Con il Decreto 5 febbraio 2015 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2015) il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha definito i Criteri ambientali minimi (CAM) per l’ “Acquisto di articoli per l’arredo urbano” di cui al relativo Allegato.
Il Decreto è parte integrante del “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” (PAN GPP) che è stato revisionato (DM 10 aprile 2013), sia per tener conto dell’evoluzione del contesto normativo di riferimento sia delle indicazioni che emergono dalla valutazione delle esperienze sin qui condotte a livello nazionale ed internazionale sul tema degli “acquisti verdi” ovvero delle strategie politiche ed ambientali dell’Unione europea, che hanno sottolineato le loro finalità non solo di tutela ambientale, ma anche di tutela sociale e di stimolo all’innovazione.
In relazione a quanto indicato al punto 4.5 “obiettivo nazionale” della Revisione 2013, l’obiettivo proposto è di raggiungere entro l’anno 2015, la quota del 50% di appalti “verdi” sul totale degli appalti pubblici aggiudicati per la fornitura di articoli di arredo urbano. La percentuale verrà valutata sia sulla base del numero che del valore totale degli stessi.
Allo scopo di valutare la diffusione degli appalti pubblici verdi ed il relativo impatto sull’ambiente, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in accordo con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha istituito e gestisce uno specifico sistema di monitoraggio.
Pertanto, ai sensi dall’art. 7, comma 8 del D. Lgs. 163/06, dovranno essere comunicati all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, i dati relativi alle modalità con cui si è tenuto conto dei presenti “criteri ambientali minimi” nelle gare d’appalto per questa categoria di forniture.
Per quanto attiene l’ “Acquisto di articoli per l’arredo urbano” (Categoria d. Servizi urbani e al territorio) come specificato nell’Allegato, i CAM fissati dal Decreto riguardano: panchine, fioriere, porta biciclette, tavoli, attrezzature per il gioco e le strutture ludiche, pavimentazioni antitrauma, transenne, steccati, bagni chimici, tappeti per parchi giochi, accessori per piste ciclabili, attraversamenti pedonali, dissuasori di sosta, rallentatori di traffico, contenitori per la raccolta di rifiuti (cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti e le campane per la raccolta del vetro sono esclusi da questo documento, poiché fanno parte dei CAM per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
Ai sensi del Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione una fornitura di articoli di arredo urbano è “verde” se è conforme ai CAM indicati nella sezione “Specifiche tecniche”, distinte in:
– Progettazione e realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l’acquisto di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone;
– Acquisto di articoli di arredo urbano non destinati al contatto diretto con le persone, ovvero ove sia improbabile un contatto cutaneo diretto del pubblico durante la vita di impiego del bene.
Indicazioni per la progettazione degli spazi ricreativi e criteri ambientali dei materiali impiegati.
Gli spazi destinati a parchi gioco, dovranno essere allestiti con elementi in legno, a base di legno o composti anche da legno e/o in plastica, in gomma, in miscele plastica-gomma, in miscele plastica-legno.
Le piattaforme antitrauma debbono essere realizzate preferibilmente con materiali naturali derivanti da operazioni di recupero (per esempio pavimentazioni antitrauma realizzate con cippato o con corteccia).
I campi da gioco debbono essere lasciati a copertura prativa. Ove, in alternativa, si intendano utilizzare i materiali sintetici per i campi da gioco o per le pavimentazioni antitrauma, gli stessi debbono essere conformi ai criteri ambientali minimi di cui al punto B).
A) Gli spazi destinati a parchi gioco in legno, dovranno essere allestiti con elementi in legno, a base di legno o composti anche da legno conformi alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) N. 995/2010 ed essere costituiti da legno riciclato e/o legno proveniente da boschi/foreste gestite in maniera sostenibile.
Il prodotto deve essere durevole e resistente agli attacchi biologici (da funghi, insetti ecc.) o attraverso l’utilizzo di legname durevole al naturale, secondo la EN 350-2, o attraverso i trattamenti impregnanti e di superficie con le classi di utilizzo specificate nello standard EN 335, conformi inoltre al criterio ambientale relativo ai “rivestimenti superficiali” di cui al punto 4.2.2. Trattamenti e rivestimenti superficiali dell’Allegato.
B) Gli articoli di arredo urbano in plastica, in gomma, in miscele plastica-gomma, in miscele plastica-legno debbono essere costituiti prevalentemente in plastica riciclata, ovvero in una percentuale minima del 50% in peso rispetto al peso complessivo della plastica impiegata. Nei casi di utilizzo di semilavorati (esempio gli scivoli dei parchi gioco) che possono essere prodotti solo con la tecnologia a “stampaggio rotazionale”, il contenuto di plastica riciclata minimo in tali semilavorati può essere del 30%, considerato rispetto al peso complessivo del manufatto medesimo.
Gli articoli di gomma o i semilavorati di gomma di cui sono composti, devono essere costituiti prevalentemente da gomma riciclata (ovvero in una percentuale minima del 50% in peso rispetto al peso complessivo della gomma impiegata).
Gli articoli o i semilavorati che compongono l’articolo, composti da miscele plastica-legno, gomma-plastica devono essere costituiti prevalentemente da materiali provenienti da attività di recupero e riciclo.
Negli articoli e nei semilavorati di plastica, gomma, miscele plastica/gomma, plastica/legno, non possono essere utilizzati pigmenti e additivi, inclusi i ritardanti di fiamma, contenenti piombo, cadmio, cromo esavalente, mercurio, ftalati a basso peso molecolare, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurati (PBDE), composti dell’arsenico, del boro, dello stagno e del rame, aziridina e poliaziridina, né possono essere utilizzate le sostanze incluse nell’elenco delle sostanze candidate di cui all’articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero le sostanze identificate come estremamente preoccupanti) né le sostanze di cui all’articolo 57 del medesimo regolamento (ovvero le sostanze da includere nell’allegato XIV “Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione”) iscritte nell’elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara. Pertanto tali sostanze non devono essere presenti nei materiali vergini utilizzati né aggiunti in fase di produzione del prodotto o di parti che costituiscono il prodotto finito.
I ritardanti di fiamma devono essere chimicamente legati alla matrice.
Anche in questo caso gli eventuali trattamenti e rivestimenti superficiali devono essere conformi al punto 4.2.2. dell’Allegato.
Ecodesign. I prodotti debbono essere progettati in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le loro parti e componenti possano essere facilmente separabili e avviati ad operazioni di recupero quali la preparazione per il riutilizzo o il riciclo.
L’offerente deve fornire chiare indicazioni per la corretta manutenzione del prodotto e deve provvedere alle attività di manutenzione a cadenza almeno annuale e su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice se si rendesse necessario un intervento prima del termine previsto. Se l’attività di manutenzione dovesse prevedere l’utilizzo di prodotti per trattamenti superficiali, i prodotti a tal scopo utilizzati, se rientranti nel gruppo di prodotti vernicianti per esterni oggetto di Ecolabel, dovranno essere in possesso dell’etichetta ecologica Ecolabel europeo, mentre i prodotti per trattamenti superficiali diversi dai prodotti vernicianti per esterni oltre ad essere idonei all’uso, debbono essere conformi alle seguenti caratteristiche ambientali riportate nel criterio 4.2.2.
L’imballaggio primario secondario e terziario deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 ed essere costituito, se in carta o cartone, per almeno l’80% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.
Per l’acquisto di articoli di arredo urbano non destinati al contatto diretto con le persone, ovvero ove sia improbabile un contatto cutaneo diretto del pubblico durante la vita di impiego del bene (rastrelliere per biciclette, tettoie per banchine, cestini per la raccolta dei rifiuti, segnapassi, portabici, pali, stecche, pontili) valgono le caratteristiche tecniche di cui al punto b), escluse le limitazioni per pigmenti e addittivi contenenti determinate sostanze.
Oltre all’osservanza dei CAM, le stazioni appaltanti sono inoltre invitate ad utilizzare anche i criteri “premianti” qualora aggiudichino la gara all’offerta economicamente più vantaggiosa e a descrivere l’oggetto dell’appalto evidenziandone la sostenibilità ambientale in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali nella procedura di gara, indicando nell’oggetto dell’appalto il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati.
Per ogni criterio ambientale è indicata una “verifica” ovvero:
– la documentazione che l’offerente o l’aggiudicatario provvisorio è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito richiesto;
– ove esistenti, i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette.
Si demanda all’amministrazione aggiudicatrice l’esecuzione di adeguati controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni del capitolato che riguardano l’esecuzione contrattuale e, qualora non fosse già prassi contrattuale, si suggerisce alla stessa di collegare l’inadempimento a sanzioni e/o se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.