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Strutture ricettive all’aperto: in vigore la nuova regola tecnica antincendio

Le modifiche introdotte dal Decreto 2 luglio 2019 si applicano ai nuovi campeggi e villaggi turistici con capacità ricettiva superiore alle 400 persone, mentre per quelli esistenti in regola con il precedente Decreto 28 febbraio 2014 ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento non comporta adempimenti.

È stato pubblicato sulla G.U. del 12 luglio 2019 ed è in vigore dal giorno successivo, il  Decreto del Ministero dell’Interno 2 luglio 2019 recante “Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”, che ha modificato (Allegato 1) la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta.  

Il nuovo Decreto si applica a:
unità abitative fisse non immediatamente mobili o non rapidamente smontabili (bungalow, chalet, case mobili, ecc.);
unità abitative immediatamente mobili o rapidamente smobilitabili (tende, caravan, camper, ecc.).

Per le strutture in regola con gli adempimenti previsti dal Decreto del 28 febbraio 2014 ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, il nuovo Decreto non comporta adempimenti.

La classificazione delle strutture viene effettuata sulla base della loro capacità ricettiva:
tipo 1 con capacità fino a 400 persone (escluse dal nuovo Decreto);
tipo 2 con capacità compresa tra 401 a 3.000 persone;
tipo 3 con capacità superiore a 3.000 persone.

La regola tecnica è suddivisa in:
attività di nuova costruzione (Capo I);
attività esistenti (Capo II).

Le aree di insediamento delle strutture devono essere ubicate rispettando le:
distanze di sicurezza dalla vegetazione;
misure di accesso permanente all’area da parte dei veicoli dei servizi di emergenza e dei mezzi di soccorso;
sistemazioni interne che devono essere effettuate in modo da limitare la propagazione degli incendi;
caratteristiche costruttive;
– percorsi di emergenza.

Le misure di sicurezza che hanno lo scopo di impedire il generarsi dello scenario emergenziale potenziale e di definire le condizioni necessarie a gestire in modo adeguato la risposta all’evento avverso qualora questo abbia comunque a verificarsi, vengono distinte con riferimento a:
organizzazione generale (raccordo con soggetti esterni; zone di sicurezza relative; servizio di sicurezza interno; atlante di caratterizzazione antincendio a cura del responsabile dell’attività che deve anche tenere aggiornato il registro della sicurezza e predisporre il piano di emergenza);
precauzioni finalizzate a minimizzare la presenza delle sorgenti di incendio, le condizioni e le occasioni che predispongono all’attivazione dell’incendio;
comunicazioni utente-gestore e gestore-utente, per garantire un punto di riferimento in caso di emergenza per utenti e soccorritori esterni,  fornire strumenti di segnalazione dell’emergenza, disporre di strumenti di allertamento degli utenti, disporre di sistemi di comunicazione tra gli addetti del servizio di sicurezza interno per garantire il coordinamento degli interventi;
misure per l’allontanamento volte a facilitare il trasferimento dalle zone interessate dagli effetti avversi dell’evento incidentale, garantire una adeguata assistenza all’esodo, agevolare e assistere le persone coinvolte nell’allontanamento dalle aree critiche fino alle zone di sicurezza relativa;
misure di contrasto volte a consentire lo spegnimento degli incendi, il contenimento per evitarne la propagazione e l’efficace intervento di enti esterni (VVF, Servizi Forestali, Protezione Civile, Ente Parco, ecc.); dotazioni di base; risorse di primo intervento; approvvigionamento idrico.

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