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Strutture ricettive all’aperto: in vigore la nuova regola tecnica antincendio

Le modifiche introdotte dal Decreto 2 luglio 2019 si applicano ai nuovi campeggi e villaggi turistici con capacità ricettiva superiore alle 400 persone, mentre per quelli esistenti in regola con il precedente Decreto 28 febbraio 2014 ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento non comporta adempimenti.

È stato pubblicato sullaG.U.del12 luglio 2019ed è invigore dal giorno successivo, il  Decreto del Ministero dell’Interno 2 luglio 2019 recante “Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”, che ha modificato (Allegato 1) laregola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta.  

Il nuovo Decreto si applica a:
–unità abitative fissenon immediatamente mobili o non rapidamente smontabili (bungalow,chalet,case mobili, ecc.);
–unità abitative immediatamente mobilio rapidamente smobilitabili (tende,caravan,camper, ecc.).

Per le strutturein regola con gli adempimenti previsti dalDecreto del 28 febbraio 2014ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto,il nuovo Decreto non comporta adempimenti.

La classificazione delle strutture viene effettuata sulla base della loro capacità ricettiva:
–tipo 1con capacitàfino a 400 persone(escluse dal nuovo Decreto);
–tipo 2con capacità compresatra 401 a 3.000 persone;
–tipo 3con capacitàsuperiore a 3.000 persone.

La regola tecnica è suddivisa in:
–attività di nuova costruzione(Capo I);
–attività esistenti(Capo II).

Le aree di insediamento delle strutture devono essereubicaterispettando le:
–distanze di sicurezza dalla vegetazione;
–misure di accesso permanenteall’area da parte dei veicoli deiservizi di emergenza e dei mezzi di soccorso;
–sistemazioni interneche devono essere effettuate in modo da limitare la propagazione degli incendi;
–caratteristiche costruttive;
– percorsi di emergenza.

Lemisure di sicurezzache hanno lo scopo di impedire il generarsi dello scenario emergenziale potenziale e di definire le condizioninecessarie a gestire in modo adeguato la risposta all’evento avversoqualora questo abbia comunque a verificarsi, vengono distinte con riferimento a:
–organizzazione generale(raccordo con soggetti esterni;zone di sicurezza relative;servizio di sicurezza interno;atlante di caratterizzazione antincendioa cura del responsabile dell’attività che deve anche tenere aggiornato ilregistro della sicurezzae predisporre ilpiano di emergenza);
–precauzionifinalizzate a minimizzare lapresenza delle sorgenti di incendio, lecondizioni e le occasioni che predispongono all’attivazione dell’incendio;
–comunicazioniutente-gestore e gestore-utente, per garantire unpunto di riferimento in caso di emergenza per utenti e soccorritori esterni,  fornirestrumenti di segnalazione dell’emergenza, disporre distrumenti di allertamento degli utenti,disporre di sistemi di comunicazionetra gli addetti del servizio di sicurezza interno per garantire il coordinamento degli interventi;
–misure per l’allontanamentovolte a facilitare iltrasferimento dalle zone interessate dagli effetti avversidell’evento incidentale, garantire unaadeguata assistenza all’esodo,agevolare e assistere le persone coinvolte nell’allontanamentodalle aree critiche fino alle zone di sicurezza relativa;
–misure di contrastovolte a consentire lospegnimento degli incendi, ilcontenimento per evitarne la propagazionee l’efficace intervento di enti esterni(VVF, Servizi Forestali, Protezione Civile, Ente Parco, ecc.);dotazioni di base;risorse di primo intervento;approvvigionamento idrico.

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