Energia Fonti rinnovabili

Rinnovabili: in vigore il Regolamento per accelerare la diffusione

Il Regolamento che istituisce il quadro normativo per accelerare le procedure autorizzative e la diffusione di progetti di energie rinnovabili, in attesa che la RED III venga recepita dai Paesi membri, fissa i termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni relative alle apparecchiature per l’energia solare, il potenziamento degli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti e l’installazione di pompe di calore. Un policy brief dell’EEB esamina alcune disposizioni che potrebbero ostacolare l’accelerazione che l’atto legislativo persegue.

È stato pubblicato sulla GUUE del 29 dicembre 2022 il Regolamento 22 dicembre 2022, n. 2022/2577/UE del Consiglio che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, in vigore dal 30 dicembre 2022 , in attesa che la nuova Direttiva Rinnovabili (RED III), inserita nel pacchetto Fit for 55 del 2021, venga tradotta in Legge da tutti gli Stati membri.

Il piano REPowerEU, adottato dalla Commissione UE nel maggio 2022 per l’affrancamento dalle importazioni di combustibili fossili dalla Russia, aveva già proposto misure per far fronte alle lunghe e complesse procedure amministrative che ostacolano la rapidità e la portata degli investimenti nell’energia da fonti rinnovabili e nelle relative infrastrutture.

Da allora, tuttavia, la situazione sui mercati dell’energia è peggiorata, rendendo necessarie misure urgenti. Come richiesto dal Consiglio energia di ottobre 2022 di velocizzare le procedure autorizzative per la diffusione delle rinnovabili, la Commissione aveva adottato il 9 novembre 2022 una proposta di Regolamento che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

Tale Regolamento veniva discusso in dicembre dal Parlamento europeo e dal Consiglio che hanno concordato il testo finale quale pubblicato in GUUE.

Si tratta dell’istituzione di un quadro temporaneo per accelerare la procedura autorizzativa e la diffusione di progetti di energia rinnovabile che hanno il maggiore potenziale di diffusione rapida e il minore impatto sull’ambiente.

Le nuove norme temporanee fissano i termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni relative alle apparecchiature per l’energia solare, il potenziamento degli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti (revisione della potenza) e l’installazione di pompe di calore. Inoltre, introducono una presunzione di interesse pubblico prevalente per i progetti di energia rinnovabile.

Il Regolamento si applica a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nella durata della sua applicazione e lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono termini più brevi.

Gli Stati membri possono applicare il Regolamento anche alle procedure autorizzative in corso che non hanno dato luogo a una decisione finale prima del 30 dicembre 2022, a condizione che ciò abbrevi la procedura autorizzativa e che siano preservati i diritti giuridici preesistenti di terzi.

Apparecchiature per l’energia solare
La procedura autorizzativa non supererà i tre mesi. In determinate circostanze, per i progetti di energia solare su strutture artificiali esistenti non è previsto l’obbligo di effettuare una valutazione specifica dell’impatto ambientale. L’installazione di apparecchiature per l’energia solare con una capacità fino a 50 kW, anche per le persone che producono energia solare per il proprio consumo, beneficerà di un accordo tacito dopo un mese dall’applicazione, a condizione che non vi siano problemi di sicurezza, stabilità e affidabilità della rete. Qualora l’applicazione della soglia di capacità sopracitata comporti oneri o vincoli amministrativi significativi per il funzionamento della rete elettrica, gli Stati membri possono applicare una soglia inferiore, purché essa rimanga superiore a 10,8 kW.

Revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile
La procedura autorizzativa per i progetti di revisione della potenza, incluse tutte le valutazioni ambientali pertinenti, non supererà il termine massimo di sei mesi. Qualora la revisione della potenza comporti un aumento fino al 15% della capacità dell’impianto di produzione, le connessioni alla rete saranno consentite entro tre mesi dalla presentazione della domanda all’ente competente.

L’installazione di pompe di calore con capacità inferiore a 50 MW dovrà avvenire nel termine di un mese e per le pompe di calore geotermiche di tre mesi . Per alcune categorie di pompe di calore, le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate previa notifica:
pompe di calore con capacità elettrica fino a 12 kW;
pompe di calore installate da un autoconsumatore di energia rinnovabile con una capacità elettrica fino a 50 kW, a condizione che la capacità dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dell’autoconsumatore sia pari almeno al 60 % della capacità della pompa di calore.
Gli Stati membri possono escludere determinate aree o strutture per motivi connessi alla tutela del patrimonio culturale, agli interessi della difesa nazionale o alla sicurezza.

Interesse pubblico prevalente
La pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono considerati di interesse pubblico prevalente. Ciò consentirà a tali progetti di beneficiare di una valutazione mediante procedura semplificata per una serie di obblighi ambientali previsti da specifiche Direttive dell’UE. Gli Stati membri hanno la possibilità di limitare l’applicazione di tali disposizioni a determinate parti del loro territorio e a determinati tipi di tecnologie o progetti.

Il Regolamento sarà valido per 18 mesi dall’entrata in vigore, trascorsi i quali la Commissione valuterà l’opportunità di prorogarlo. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione lo riesaminerà in vista dell’evoluzione della sicurezza dell’approvvigionamento e dei prezzi dell’energia e della necessità di accelerare ulteriormente la diffusione delle energie rinnovabili.

Sul Regolamento l’Ufficio Europeo dell’Ambiente (EEB) la rete di circa 170 organizzazioni ambientaliste di 35 Paesi, ha pubblicato un Policy brief in cui esamina alcune delle disposizioni e clausole più complesse che potrebbero ostacolare l’accelerazione che questo atto legislativo persegue.

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