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MiSE: “Guida per esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici”

Guida esercizio controllo e manutenzione impianti termici

Per far funzionare gli impianti di riscaldamento e raffrescamento e per produrre acqua calda sanitaria usiamo oltre l’80% dell’energia che consumiamo ogni anno nelle nostre case. Una percentuale che può aumentare o diminuire di molto in funzione della zona climatica di appartenenza e di scelte personali come le ore di accensione, la temperatura che si mantiene nei locali e la tipologia di impianto che abbiamo installato. Ma una cosa è certa: una precisa regolazione e una corretta manutenzione consentono di ridurre sensibilmente i consumi di questi impianti e con essi anche la spesa che sosteniamo per farli funzionare. E non solo. Un impianto ben tenuto è più sicuro e inquina di meno, perché emette nell’atmosfera una minore quantità di gas che hanno effetti negativi sull’ambiente e sulla nostra salute.

Al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione nazionale per la manutenzione e il controllo di efficienza degli impianti termici e le loro tempistiche, il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha pubblicato il 27 novembre 2015 la “Guida per l’esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici“, predisposta dall’Agenzia nazionale per l’Efficienza Energetica dell’ENEA, in collaborazione con AdiconsumAssoclimaAssotermicaConfartigianatoFederconsumatoriUnione consumatori e il Salvagente.

La Guida rammenta che nel nostro Paese esiste una normativa – in continua evoluzione per adeguarsi alle Direttive dell’Unione europea e alla disponibilità di tecnologie sempre più efficienti – che regola l’esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici.

Sono due gli ultimi aggiornamenti in materia, che riguardano sia tutti i cittadini che gli addetti ai lavori:

– il D.P.R.16 aprile 2013, n.74 – entrato in vigore il 12 luglio 2013 – che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari;

– il D.M. 10 febbraio 2014 che introduce e definisce il nuovo modello di libretto di impianto per la climatizzazione degli ambienti e il rapporto di controllo di efficienza energetica.

Rispettare la normativa vigente è un obbligo di legge, ma esistono, sottolinea la Guida, almeno altri 5 buoni motivi per garantire una corretta manutenzione degli impianti di climatizzazione:
– maggior sicurezza per gli utenti;
– maggiore tutela della salute;
– riduzione dei consumi energetici;
– risparmio economico;
– minori emissioni e minore inquinamento.

La Guida descrive tutto quello che occorre sapere per avere impianti efficienti e ben regolati e adempiere agli obblighi di legge:
– qual è la temperatura ideale da tenere in casa;
– come e quando eseguire i controlli di efficienza energetica;
– i limiti di emissioni consentiti;
– e, per le caldaie, chi è e quali sono i compiti del responsabile dell’impianto, che cos’e il libretto d’impianto, chi esegue e come avvengono le ispezioni, ecc.

Con una nota diffusa il 30 novembre 2015, però, CNA Installazione Impianti, che assieme ad Assistedil/Confindustria non ha aderito all’iniziativa, afferma che la Guida conterrebbe “passaggi contraddittori e indicazioni sbagliate“, come quella che “i controlli di efficienza energetica vanno fatti ogni 4 anni“.

La ‘Guida’, che pure ha il merito di rendere più comprensibili al grande pubblico alcuni aspetti di non facile comprensione in materia di esercizio e manutenzione di impianti termici, contiene però passaggi contraddittori ed indicazioni sbagliate che hanno caratterizzato la gestione e l’implementazione del DPR 74/2013 – si legge nella nota – Ci riferiamo in particolare alle indicazioni che la ‘Guida’ fornisce in ordine alla tempistica dei controlli di efficienza energetica che, secondo la stessa, è quella dell’Allegato A del DPR 74/2013 (4 anni)  dimenticando che tale Allegato, come del resto specificato in diversi pareri legali sull’argomento, funge da “norma di chiusura” che individua i tempi massimi oltre i quali i manutentori non possono andare. In pratica, il controllo di efficienza energetica di una caldaia va fatto almeno una volta ogni quattro anni, e comunque con la tempistica decisa dall’installatore, tempistica che diverse Regioni nei provvedimenti adottati in recepimento del DPR 74/2013 hanno peraltro già dimezzato“.

Secondo CNA, l’implementazione del DPR 74/2013 sarebbe stata gestita in “maniera a dir poco approssimativa“,  come sta ad indicare la “paradossale vicenda relativa alla data di entrata in vigore del libretto di impianto“.

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