Gli incentivi e i disincentivi previsti dalla Legge di Bilancio 2019 per chi acquista nuove auto, dal 1° marzo 2019 fino al 2021 in via sperimentale, e le detrazioni fiscali per le colonnine di ricarica per auto elettriche.
La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) (S. O. alla G.U. del 31 dicembre 2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, è un contenitore piuttosto complesso in cui è difficile districarsi, se non con un’attenta lettura, specie quest’anno per i tempi che si sono allungati per effetto della trattativa con la Commissione UE e ristretti i margini di tempo della sua approvazione.
Come gli anni precedenti la Legge di Bilancio contiene anche misure di carattere ambientale di cui proponiamo, come di consueto, una sintesi, anche se la l’analisi è complicata dall’introduzione di un Maxiemenndamento del Governo, frutto della trattativa con l’UE e approvata all’ultimo momento dal Parlamento.
In questa occasione ci soffermiamo sulle principali norme che attengono la mobilità sostenibile, che rispetto alla manovra dello scorso anno presentano le maggiori novità, in particolare gli incentivi/disincentivi all’acquisto di autovetture, correlati alle emissioni inquinanti, il cosiddetto “bonus/malus auto”.
Il Bonus ovvero i contributi a partire dal 1° marzo 2019 per l’acquisto di nuove auto (fino ad 50.000 euro +IVA di costo) a emissioni di CO2 fino a 70g/km spettano di fatto solo le auto elettriche e le ibride plug-in, le uniche ad avere emissioni sufficientemente basse da poter accedere agli incentivi, escludendo quindi veicoli a metano e Euro 6.
L’entità dell’incentivo (compreso tra i 1.500 euro e i 6.000 euro), introdotto in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, è commisurato sia alla fascia di emissioni (da 0 a 20g/km o da 21 a 70g/km) della nuova auto acquistata, che dalla contestuale rottamazione della vecchia auto o senza alcuna rottamazione.
La tabella seguente riassume l’Ecobonus auto.
a) Emissioni di CO2 tra 0 e 20 g/km:
– bonus di 6.000 euro rottamando auto della stessa categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4;
– bonus di 4.000 euro senza alcuna rottamazione.
b) Emissioni di CO2 tra 21 e 70 g/km:
– bonus di 2. 500 euro con rottamazione auto Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4;
– bonus di 1.500 euro senza alcuna rottamazione.
Il veicolo che viene consegnato per la demolizione deve essere intestato da almeno un anno alla stessa persona a cui sarà intestata il veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto.
Il venditore entro 15 giorni dalla consegna della nuova auto dovrà avviare a demolizione il veicolo da rottamare e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista. A tal fine, il venditore dovrà consegnare i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati;, in maniera tale che non possano essere rimessi in circolazione.
Il contributo viene corrisposto mediante sconto sul prezzo di acquisto dal venditore all’acquirente, e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
Saranno le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo a rimborsare al venditore l’importo del contributo, recuperando detto importo come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente tramite compensazione.
Il Malus ovvero l’imposta aggiuntiva sulle auto nuove di grossa cilindrata, viene parametrata in base alla quantità di CO2 emessa mediamente per km.
Anche questa misura sarà applicata dal primo marzo 2019 al 31 dicembre 2021, con una suddivisione in quattro fasce di emissioni di CO2:
– tra i 161 e i 175 g/km l’imposta sarà di 1.100 euro;
-tra i 176 e i-200 g/km, 1.600 euro;
– tra i 201 e i 250 g/km, 2.000 euro;
– sopra 250 g/km, 2.500 euro.
Sono escluse le auto ad alte emissioni, ma di piccola cilindrata che erano state inizialmente comprese in questa ecotassa.
L’imposta non sarà applicata ai veicoli per uso speciale come camper, veicoli blindati, ambulanze, auto funebri, veicoli con accesso per sedia a rotelle, caravan, gru mobili, carrelli dolly, rimorchi per trasporto eccezionale e altri veicoli per uso speciale che non rientrano in alcuna delle suddette definizioni.
Colonnine di ricarica auto elettriche
Per incentivare la mobilità elettrica, inoltre, il comma 1039 della Legge di Bilancio, prevede delle detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, fino alla concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
Le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico.
La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Sarà un Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della Legge, che disciplinerà l’applicazione delle suddette disposizioni.
Micromobilità
Al fine di sostenere la diffusione di micromobilità elettrica e di promozione dell’utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, viene autorizzata la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard e monopattini (comma 102). Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti emanerà un Decreto per definire le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione.
Il successivo comma (103) introduce un comma 9-bis all’Art.7 del Codice della Strada prevedendo che “Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida”.
Su questo comma della Legge di Bilancio in questi giorni sono insorte le polemiche, dopo la denuncia di varie Associazioni ed Ong secondo cui questo comma consente alle auto elettriche e ibride la circolazione nelle aree pedonali e nelle ZTL.
“A nostro parere – si legge in una nota – questo intervento è una mostruosità che riporta indietro il Paese di almeno 50 anni, cancellando con due righe improvvisate i risultati raggiunti in decenni su mobilità sostenibile e tutela di piazze e strade delle città italiane, a danno di abitanti, commercianti, turisti e monumenti, alla faccia anche della sicurezza delle persone”.