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Legge di Bilancio 2019: le misure per la mobilità sostenibile

Gli incentivi e i disincentivi previsti dalla Legge di Bilancio 2019 per chi acquista nuove auto, dal 1° marzo 2019 fino al 2021 in via sperimentale, e le detrazioni fiscali per le colonnine di ricarica per auto elettriche.

LaLegge di Bilancio 2019(Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) (S. O.alla G.U. del 31 dicembre 2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, è un contenitore piuttosto complesso in cui è difficile districarsi, se non con un’attenta lettura, specie quest’anno per i tempi che si sono allungati per effetto della trattativa con la Commissione UE e ristretti i margini di tempo della sua approvazione.

Come gli anni precedenti la Legge di Bilancio contiene anchemisure di carattere ambientaledi cui proponiamo, come di consueto, una sintesi, anche se la l’analisi è complicata dall’introduzione di unMaxiemenndamentodel Governo, frutto della trattativa con l’UE e approvata all’ultimo momento dal Parlamento.

In questa occasione ci soffermiamo sulle principali norme che attengono lamobilità sostenibile, che rispetto alla manovra  dello scorso anno presentano le maggiori novità, in particolare gliincentivi/disincentiviall’acquisto di autovetture, correlati alle emissioni inquinanti, il cosiddetto “bonus/malus auto”.

IlBonusovvero i contributi a partire dal 1° marzo 2019 per l’acquisto di nuove auto (fino ad 50.000 euro +IVA di costo) a emissioni diCO2 fino a 70g/kmspettano di fatto solo leauto elettrichee leibride plug-in, le uniche ad avere emissioni sufficientemente basse da poter accedere agli incentivi,escludendo quindi veicoli a metano e Euro 6.

L’entità dell’incentivo (compresotra i 1.500 euro e i 6.000 euro), introdotto in via sperimentale per gli anni2019,2020e2021, è commisurato sia alla fascia di emissioni (da 0 a 20g/kmoda 21 a 70g/km) della nuova auto acquistata, che dalla contestualerottamazione della vecchia autoosenza alcuna rottamazione.

La tabella seguente riassume l’Ecobonus auto.
a) Emissioni di CO2 tra 0 e 20 g/km:
– bonus di6.000 eurorottamandoauto della stessa categoria  Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4;
– bonus di4.000 eurosenza alcuna rottamazione.

b) Emissioni di CO2 tra 21 e 70 g/km:
– bonus di2. 500 eurocon rottamazione auto Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4;
– bonus di1.500 eurosenza alcuna rottamazione.

Il veicolo che viene consegnato per la demolizione deve essereintestato da almeno un annoalla stessa persona a cui sarà intestata il veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto.

Il venditore entro 15 giorni dalla consegna della nuova auto dovràavviare a demolizione il veicolo da rottamaree di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista. A tal fine, il venditore dovrà consegnare i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati;, in maniera tale chenon possano essere rimessi in circolazione.

Ilcontributoviene corrisposto mediantesconto sul prezzo di acquistodal venditore all’acquirente, enon è cumulabile con altri incentividi carattere nazionale.

Saranno le impresecostruttricioimportatrici del veicolo nuovoa rimborsare al venditore l’importo del contributo, recuperando detto importocome credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente tramite compensazione.

IlMalusovvero l’imposta aggiuntiva sulle auto nuove di grossa cilindrata, viene parametrata in base alla quantità di CO2emessa mediamente per km.

Anche questa misura sarà applicatadal primo marzo 2019al 31 dicembre 2021, con una suddivisione inquattro fascedi emissioni di CO2:
– trai 161 e i 175 g/kml’imposta sarà di1.100 euro;
-trai 176 e i-200 g/km,1.600 euro;
– trai 201 e i 250  g/km,2.000 euro;
–sopra 250 g/km,2.500 euro.

Sono escluseleauto ad alte emissioni, ma di piccola cilindratache erano state inizialmente comprese in questa ecotassa.

L’imposta non sarà applicata ai veicoli per uso speciale comecamper,veicoli blindati,ambulanze,auto funebri,veicoli con accesso per sedia a rotelle,caravan,gru mobili,carrellidolly,rimorchi per trasporto eccezionalee altri veicoli per uso speciale che non rientrano in alcuna delle suddette definizioni.

Colonnine di ricarica auto elettriche
Per incentivare la mobilità elettrica, inoltre, ilcomma 1039della Legge di Bilancio, prevede delledetrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera diinfrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica,fino alla concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, ivi inclusi i costi iniziali per larichiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto indieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del50% delle spese sostenuteed è calcolata su un ammontare complessivonon superiore a 3.000 euro.

Le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenzastandardnon accessibili al pubblico.

La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Sarà unDecretodel Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsientro 60 giornidalla entrata in vigore della Legge, che disciplinerà l’applicazione delle suddette disposizioni.   

Micromobilità
Al fine di sostenere ladiffusionedi micromobilità elettrica e di promozione dell’utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, viene autorizzata la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli a propulsione prevalentemente elettrica qualisegway,hoverboarde monopattini (comma 102).Entro30 giornidalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti emanerà un Decreto per definire lemodalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione.

Il successivocomma (103)introduce un comma 9-bis all’Art.7 del Codice della Strada prevedendo che “Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida”.
Su questo comma della Legge di Bilancio in questi giorni sono insorte le polemiche, dopo la denuncia di varie Associazioni ed Ong secondo cui questo comma consente alle auto elettriche e ibride la circolazione nellearee pedonali e nelle ZTL.

“A nostro parere– si legge in unanota– questo intervento è una mostruosità che riporta indietro il Paese di almeno 50 anni, cancellando con due righe improvvisate i risultati raggiunti in decenni su mobilità sostenibile e tutela di piazze e strade delle città italiane, a danno di abitanti, commercianti, turisti e monumenti, alla faccia anche della sicurezza delle persone”.

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