Diritto e normativa Efficienza energetica Energia

Direttiva sull’efficienza energetica: ultimo tassello del puzzle energia

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Consiglio e Parlamento Europeo hanno posto l’ultimo tassello del puzzle energia, seppur “annacquato” rispetto alla proposta originaria.

Sulla GUUE L 315 del 14 novembre 2012 è stata pubblicata la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ha adottato sull’Efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE [ndr: relativa all’Istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, che viene modificata (vedi art. 27) dall’entrata in vigore della nuova ovvero 4 dicembre 2012)] e 2010/30/UE [ndr: concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, modificata all’articolo 9, par. 1e 2 con effetto dal 5 giugno 2014] e abroga le Direttive 2004/8/CE [sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, dal 5 giugno 2014] e 2006/32/CE [sull’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici, dal 5 giugno 2014 (salvo 1 articolo 4, par. da 1 a 4, e gli allegati I, III e IV, dal 1° gennaio 2017)] e che introduce nuove misure per intensificare gli sforzi degli Stati membri a risparmiare energia, quali interventi di ristrutturazione degli edifici pubblici, piani di risparmio energetico per le imprese pubbliche e audit energetici per tutte le grandi imprese.

La Direttiva, che entra in vigore il 4 dicembre 2012 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro 5 giugno 2014, consta di 30 Articoli e 15 Allegati ed è suddivisa nei seguenti capi:
– Capo I – Oggetto, ambito di applicazione, definizioni e obiettivi di efficienza energetica (Artt. 1-3);
– Capo II – Efficienza nell’uso dell’energia (Artt. 4-13);
– Capo III – Efficienza nella fornitura di energia (Artt. 14-15);
– Capo IV – Disposizioni orizzontali (Artt. 16-21);
– Capo V Disposizioni finali (Artt. 22-30).

Al di là dell’enfasi del comunicato stampa in cui si parla di “misure obbligatorie” e di “miliardi di euro da risparmiare”, in realtà il testo approvato è il frutto di un compromesso tra le tre principali Istituzioni dell’UE, raggiunto dopo diversi mesi di negoziati e timori di fallimento e per il quale si era battuta durante il suo semestre la Presidenza danese. Molti Stati membri, infatti, avevano palesemente dichiarato la propria contrarietà all’introduzione di obblighi vincolanti, preoccupati per i costi che la proposta di Direttiva della Commissione UE avrebbero comportato (si parlava di circa 50 miliardi di euro mediamente per ogni Stato per raggiungere il target del 20%).

Così, in luogo di target vincolanti gli Stati membri saranno obbligati a redigere entro aprile 2013 i propri Piani nazionali (triennali) che definiranno il programma e le misure per raggiungere l’obiettivo del 20% di efficienza energetica. Qualora la Commissione UE dovesse riscontrare che tali piani non sono nella traiettoria dell’obiettivo prefissato, gli Stati dovranno introdurre le modifiche correttive e solo dopo l’indisponibilità evidenziata a misure addizionali, gli Stati saranno sottoposti a specifici obiettivi vincolanti.

Il rinnovamento degli edifici pubblici che inizialmente era previsto per tutti gli edifici pubblici, interesserà il 3% all’anno solo quelli utilizzati dai Governi centrali e si applicherà agli edifici con una superficie calpestabile di più di 500 mq e, dal luglio 2015, a quelli con più di 250 mq. Gli Stati membri potranno impiegare misure alternative per garantire risparmi equivalenti.

Le imprese energetiche di pubblica utilità, sottoposte alla nuova legislazione, saranno tenute a rispettare, nel periodo 2014-2020, un obiettivo annuale di risparmio energetico equivalente almeno all’1,5% del totale dell’energia venduta ai consumatori finali, sulla base della media dei consumi dei 3 anni precedenti all’entrata in vigore della Direttiva, novità introdotta che potrebbe far diventare nella pratica poco più dell’1%. Inoltre, la vendita di energia per i trasporti può essere esclusa dal calcolo, cosi com’è possibile l’impiego di misure di risparmio alternative, a parità di risultati.

Tutte le grandi imprese saranno obbligate a sottoporsi, ogni 4 anni, ad audit energetici svolti in maniera indipendente da esperti accreditati. Si tratta di diagnosi volte a comprendere in che modo l’energia viene utilizzata in azienda, quali sono le cause di eventuali sprechi e la fattibilità tecnica ed economica di interventi migliorativi proposti. Gli audit dovranno cominciare al massimo 3 anni dopo l’entrata in vigore della normativa. Le piccole e medie imprese sono esentate da tale obbligo.

Gli Stati membri dovranno effettuare e notificare alla Commissione, entro il 5 dicembre 2015, una “valutazione globale” delle possibilità di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e raffreddamento. Ai fini della valutazione, gli Stati membri dovranno effettuare una analisi costi-benefici sul loro territorio in base alle condizioni climatiche, di fattibilità economica e di idoneità tecnica.

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