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Bonus Sanificazione: entro il 4 novembre 2021 la domanda

Imprese ed enti possono inviare la domanda per il Bonus Sanificazione, previsto da “Decreto Sostegni bis”, per ottenere il 30% del credito d’imposta per le spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 per sanificare ambienti e strumenti di lavoro.

Per favorire l’adozione di misure dirette a contrastare la diffusione del COVID-19,il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”(Il cosiddetto“Decreto Sostegni bis”), convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto, tra l’altro, all’art. 32un credito d’impostad’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal comma 4 del suddetto Decreto ha adottato il 15 luglio 2021 il provvedimento con cui sono stati stabilitii criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.

Contribuenti interessati 
Sono destinatari della misura isoggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditorialein possesso del codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva dibed and breakfast.

Spese riconosciute
Per accedere a questo bonus, all’interno del quale andranno indicate le spese sostenute per assicurare la sicurezza dal coronavirus nei luoghi di lavoro, lespese riconosciute e sostenute nel periodo giugno-agosto 2021, riguardano:
– la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e deglistrumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
– la somministrazione di tamponi ai lavoratori adibiti alle attività lavorative e istituzionali;
– l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
– l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
– l’acquisto di altre attrezzature di sicurezza quali termometri, termoscanner,tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le eventuali spese di installazione;
– l’acquisto di sistemi utilizzati per garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, comprese le eventuali spese di installazione.

Ammontare del credito 
Il credito d’imposta è parial 30% delle spese sostenute, in ogni caso, non può eccedere illimite di 60.000 euro. Se le richieste superano il plafond disponibile (200 milioni di euro per l’anno 2021) l’Agenzia delle Entrate determinerà laquota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibiliche sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 12 novembre 2021.

Presentazione della domanda
La Domanda deve essere inviataentro il 4 novembre 2021, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, mediante:
– canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
– uno specifico servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Sul sito dell’Agenzia e disponibile ilModellodi domanda e leIstruzioniper la relativa compilazione.

Inoltre, entro il4 novembre2021 è possibile presentare:
– una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa;
– la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Il credito d’imposta può essere utilizzato:
– nelladichiarazione dei redditirelativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
– incompensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia.

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