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AEEGSI: Sbilanciamenti e prezzi negativi sul mercato elettrico

AEEGSI sbilanciamenti prezzi negativi mercato elettrico

Scadono il 15 febbraio 2016 le osservazioni ai due Documenti messi a Consultazione dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico Integrato (AEEGSI) relativi al mercato elettrico:

– Ulteriori orientamenti in merito alla valorizzazione degli sbilanciamenti elettrici (623/2015/eel);

– Introduzione di prezzi negativi armonizzati a livello europeo ai sensi del Regolamento UE 1222/2015. Primi orientamenti (605/2015/R/eel).

Per quanto riguarda la disciplina degli sbilanciamenti da adottare nel periodo di vigenza (luglio 2012-marzo 2015) dopo le sentenze del TAR della Lombardia n. 1648/2014 e del Consiglio di Stato n. 1532/2015, che hanno annullato – per difetto di motivazione sull’urgenza e per difetto di consultazione – le delibere 342/2012, 239/2013, 285/2013, l’Autorità aveva già avviato una prima Consultazione (445/2015/R/eel), conclusasi il 25 ottobre 2015, con la quale si proponevano 2 soluzioni la cui differenza era la cadenza temporale con la quale i diversi correttivi sarebbero introdotti.

La prima soluzione proponeva di riprodurre la medesima disciplina che era vigente nel momento in cui i partecipanti al mercato erano chiamati a programmare le proprie immissioni/prelievi, ripristinando (differiti nel tempo) gli effetti delle singole delibere annullate. In particolare, si prevede che la valorizzazione degli sbilanciamenti sia effettuata da Terna applicando misure analoghe a quelle contenute nelle deliberazioni vigenti in ciascun momento in cui gli operatori hanno programmato le proprie immissioni e i propri prelievi.

La seconda soluzione proponeva di applicare nell’intero periodo in questione un’unica regolazione, ovvero quella vigente il giorno del pronunciamento del Consiglio di Stato (20 marzo 2013), applicando in tal modo all’intero periodo la regolazione determinata dalla combinazione di tutti gli interventi dell’Autorità succedutisi nel periodo. In particolare, si prevede che la valorizzazione degli sbilanciamenti sia effettuata da Terna applicando, per tutto il periodo, la combinazione di correttivi che l’Autorità ha ritenuto più idonei a ridurre le distorsioni presenti nel meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento.

Sulla base delle osservazioni ricevute, l’Autorità ha individuato ulteriori orientamenti. In particolare, l’AEEGSI prevede di confermare la prima soluzione della consultazione 445/2015/R/eel e al contempo riconoscere a ciascun utente del dispacciamento la facoltà alternativa di richiedere a Terna, all’interno del periodo luglio 2012 – settembre 2014, l’applicazione della regolazione degli sbilanciamenti effettivi in vigore a giugno 2012. Terna dovrà quindi segnalare all’Autorità i nominativi degli utenti che richiedono l’adozione della disciplina alternativa, al fine di effettuare su tali utenti verifiche per identificare eventuali condotte volte a trarre profitto da una programmazione svolta discostandosi dai principi di diligenza, prudenza, previdenza e perizia imposti dalla regolazione. A fronte di tali casistiche, l’Autorità richiederà a Terna – per tutto il periodo oggetto di verifica – l’applicazione della Soluzione 1 anche per gli utenti che avevano optato per la disciplina alternativa.

Con riferimento al periodo successivo alla sentenza del Consiglio di Stato (da marzo 2015) l’Autorità intende confermare il proprio orientamento di non modificare la disciplina adottata nel periodo (e tuttora vigente) fatta salva la possibilità di intervenire con misure prescrittive/sanzionatorie nei confronti dei soggetti che avessero attuato una programmazione dei propri prelievi/immissioni non conforme ai vincoli di diligenza, prudenza, perizia e previdenza stabiliti nella regolazione.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire le proprie osservazioni entro il 15 febbraio 2016.

Per quanto attiene il secondo Documento messo a Consultazione, lo stesso si inquadra nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel, finalizzato alla formazione di provvedimenti per la riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento, in coerenza con gli indirizzi già espressi dall’Autorità nel quadro strategico 2015-2018 e con la normativa europea in materia in corso di evoluzione.

In particolare, l’Autorità intende presentare alcune preliminari riflessioni in merito alla possibilità e alle implicazioni derivanti dall’eventuale introduzione dei prezzi negativi nel mercato elettrico italiano (a differenza di altri Paesi europei, nel nostro in esito al Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 sul Market coupling (il meccanismo di integrazione dei mercati che, nel determinare il valore dell’energia elettrica nelle diverse zone europee di mercato coinvolte, contestualmente alloca la capacità di trasporto disponibile tra dette zone, ottimizzandone l’utilizzo).

Detto Regolamento prevede l’armonizzazione dei prezzi di equilibrio massimi e minimi (cap e floor) del giorno prima (day ahead) e infragiornaliero (intra day), allo scopo di stabilire un quadro giuridico chiaro per un sistema moderno ed efficiente di allocazione della capacità e di gestione della congestione, in grado di:
– agevolare gli scambi di energia elettrica sul territorio dell’Unione europea;
– consentire un uso più efficiente della rete e incentivare la concorrenza, a vantaggio dei consumatori;
 integrare l’uso delle fonti rinnovabili – energia solare o eolica – nella rete energetica.

Considerando che la possibilità di presentare offerte con prezzi negativi consente di affrontare condizioni di eccesso di offerta di energia elettrica a prezzo nullo secondo criteri di merito economico, il Documento dell’Autorità illustra alcuni elementi che caratterizzano l’introduzione dei prezzi negativi nei diversi mercati:
– Mercato del Giorno Prima (MGP);
– Mercato Infragiornaliero (MI);
– Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD);
– Mercato di Bilanciamento (MB);
– Contratti bilaterali.

In particolare vengono avanzate considerazioni in merito all’introduzione, nei soli mercati MGP ed MI, di un floor (limite di offerta negativo dei prezzi) pari a -500 euro/MWh, coerentemente con quanto già in essere nei mercati elettrici del centro e del nord Europa aderenti al progetto di market coupling che vede coinvolti il maggior numero di Stati Membri e a cui anche l’Italia partecipa. L’ipotesi di ammettere prezzi negativi in questi due mercati implicherebbe la possibilità che anche i prezzi di sbilanciamento possano assumere valori negativi a prescindere dall’ammettere offerte di prezzo negative su MSD.

Viene, quindi, considerata anche la possibilità di introdurre un floor negativo anche in MSD per le offerte a scendere (caso in cui i soggetti abilitati presentano offerte di acquisto di energia precedentemente venduta nei mercati dell’energia), consentendo così agli operatori di formulare offerte di prezzo che meglio riflettono i loro costi, inclusi quelli di spegnimento (costo S), rendendo più competitivi gli impianti di produzione maggiormente flessibili. Posta la natura fissa del costo S e la possibilità di presentare offerte binomie su MSD, in tale mercato potrebbe essere previsto, alternativamente all’introduzione di un floor negativo per le offerte a scendere, un gettone volto a valorizzare il relativo costo opportunità.

Il Documento considera, quindi, gli effetti dell’introduzione dei prezzi negativi sui contratti bilaterali registrati sulla Piattaforma Conti Energia (PCE), sulla disciplina degli impianti essenziali, che beneficiano della priorità di dispacciamento, e sulla generazione incentivata.

Per gli impianti incentivati, l’Autorità suggerisce, che nelle ore nelle quali sul mercato dovesse formarsi un prezzo negativo, non sia erogato l’incentivo, consentendone però il recupero al termine del periodo di diritto, non distorcendo in tal modo la finalità dello strumento dei prezzi negativi e la finalità degli stessi incentivi.

Nel documento sono quindi riportate alcune evidenze in termini di accadimento di prezzi pari a zero nei diversi mercati (MB, MSD ex-ante, MI e MGP) negli anni 2013, 2014 e 2015 (periodo gennaio-agosto), ritenendo che tali valori possano essere assunti come proxy indicativa della frequenza di accadimento dei prezzi negativi, qualora fossero stati ammessi nel medesimo periodo.

Anche in questo caso i soggetti interessati sono invitati a far pervenire osservazioni e proposte entro il 15 febbraio 2016.

Sugli sbilanciamenti non dovrebbero insorgere grosse opposizioni, visto che il contenzioso si è già sviluppato, è probabile, invece, che sul documento relativo ai prezzi negativi si aprirà una nuova polemica con i produttori di elettricità da fonti rinnovabili, che vi intravedono un altro intervento retroattivo da parte dell’Autorità, penalizzante per il settore.

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