Per quanto attiene agli “alberi monumentali”, l’entrata in vigore della Legge sugli spazi verdi urbani interviene in modo farraginoso, sia per il sovrapporsi al Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, sia perché affida ancora, di fatto, agli enti amministrativi locali la redazione di una lista che le Regioni dovrebbero (?) aver già approntato.
Entra in vigore oggi la Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 recante “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” (G.U. n. 27 del 1° febbraio 2013), che introduce una serie di novità con riflessi su diversi settori della Pubblica Amministrazione (ambiente, territorio, urbanistica, edilizia), ma che riserva anche incombenze ed opportunità per i cittadini (divieto di sradicamento e potatura di alberi monumentali senza autorizzazione e concessione in gestione per la manutenzione di spazi verdi pubblici).
La novità maggiore, comunque, è costituita dalla riqualificazione del patrimonio edilizio e urbano che deve essere effettuata attraverso una serie di obblighi per i privati che realizzano gli interventi e di misure da parte delle PP.AA.
Regioni, Province e Comuni, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e risorse disponibili, dovranno incoraggiare e promuovere:
– il risparmio e l’efficienza energetica;
– la raccolta delle acque piovane;
– l’assorbimento delle polveri sottili;
– la riduzione dell’effetto isola di calore estiva.
Nella realizzazione di nuovi edifici si dovranno adottare accorgimenti volti a ridurre al minimo gli impatti sull’ambiente e tali da inserirsi armoniosamente nel territorio e nel patrimonio edilizio esistente.
Le entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni in materia di edilizia dovranno essere destinate per non meno del 50% del totale annuo alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, opere per il recupero edilizio e opere di manutenzione del patrimonio comunale.
La promozione dell’incremento degli spazi verdi urbani e di cinture verdi intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, dovrà essere attuata tramite la formazione di personale e l’elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione delle aree.
Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, cedute ai Comuni nell’ambito delle convenzioni e delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici, potranno essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione, ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle convenzioni con i Comuni, mediante procedura di evidenza pubblica, senza pubblicazione del bando di gara, purché i cittadini residenti costituiscano un Consorzio del comprensorio, che raggiunga almeno il 66% della proprietà del Piano di lottizzazione.
Inoltre, la Legge prevede che venga istituito presso il Ministero dell’Ambiente il “Comitato per lo sviluppo del verde urbano” con il compito di verificare l’attuazione della Legge e di redigere annualmente un Rapporto sull’applicazione nei Comuni delle disposizioni di cui al Decreto Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444/1968, relative agli strumenti urbanistici generali ed attuativi e, in particolare, ai nuovi Piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.
Viene confermata la Giornata nazionale degli alberi, che si terrà ogni anno il 21 novembre per perseguire “attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo l’attuazione del protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani”.
Durante tale Giornata, il Ministero dell’Ambiente , di concerto con il Ministero dell’Istruzione e quello delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali realizzerà nelle Scuole di ogni ordine e grado e nelle Università iniziative per la conoscenza dell’ecosistema e dei boschi, il rispetto delle specie vegetali, l’educazione ambientale e civica.
In tale occasione, le Scuole, in collaborazione con i Comuni, le Regioni e il Corpo Forestale dello Stato (CFS), metteranno a dimora in aree pubbliche piantine di specie autoctone, secondo modalità che dovranno essere stabilite con apposito decreto.
In ogni Comune si incentiverà la posa entro 6 mesi di un alberello per ogni neonato (piantumazione che è obbligatoria nei Comuni con più di 15.000 abitanti), anche nel caso di bambini adottati.
Entro un anno (febbraio 2014) ciascun Comune dovrà provvedere “a censire e classificare gli alberi piantati, nell’ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica”.
Ogni Sindaco, 2 mesi prima della scadenza del mandato, dovrà redigere “il bilancio arboreo del comune”, evidenziando lo stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza, affinché i cittadini possano verificare l’impegno “verde” del suo mandato.
Diviene obbligatorio per ogni Comune censire i propri “alberi monumentali”. Al fine di dare omogeneità alla differenziata legislazione regionale avente come obiettivo la tutela e la valorizzazione dei “patriarchi verdi”, la Legge fornisce una definizione giuridica di “albero monumentale”:
“ a) albero ad alto fusto, isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali”;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private”.
I risultati di tali censimenti verranno raccolti in elenchi regionali che, costantemente aggiornati, alimenteranno l’elenco degli “Alberi monumentali d’Italia”, gestito dal CFS, che verrà messo a disposizione on line delle amministrazioni pubbliche e della collettività.
Il danneggiamento di tali “alberi”, le eventuali inappropriate potature o, addirittura, il loro abbattimento, senza le prescritte autorizzazioni, previo parere obbligatorio e vincolante del CFS e salvo che questi atti non costituiscano reato, andranno incontro a sanzioni amministrative tra i 5.000 e i 100.000 euro. Viene alla mente il vecchio adagio: “la stalla viene chiusa quando i buoi se ne sono andati”.
Ci sembra, infatti, che sia un tentativo farraginoso di riprendere in mano la situazione, viste le inadempienze di alcune Regioni che non hanno stilato in proposito alcun elenco, nonostante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio avesse loro delegato tale incombenza. Inoltre, la Legge in questione non solo rischia di sovrapporsi allo stesso Codice, ma, soprattutto, delega ancora la stesura della lista agli enti amministrativi locali della cui diligenza, prontezza e sensibilità abbiamo buone ragioni per diffidare. Purtroppo, la revisione del 2001 del Titolo V della Costituzione si è rivelata “una bojata pazzesca” e la “casta invisibile” è sempre molto attenta a che lo Stato non si riprenda delle prerogative, inopinatamente cedute, nonostante la dimostrazione di inefficace azione di tutela dimostrata dalle Regioni.