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Piccoli comuni: finalmente la legge per salvare i “borghi” d’Italia

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Approvate definitivamente le “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”, passo fondamentale per invertire la tendenza allo spopolamento e per salvaguardare quegli insediamenti tipicamente italiani che connotano il nostro paesaggio nell’immaginario internazionale. Sono esigue al momento le risorse stanziate.

Dopo vari tentativi espletati nelle precedenti legislature, con il voto pressoché unanime (2 astenuti) del Senato della Repubblica il 28 settembre 2017, dopo quello della Camera dei Deputati di un anno fa, è finalmente Legge le “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni“.

Tutti i Gruppi, con accenti diversi, hanno sostenuto il provvedimento, considerato necessario alla sopravvivenza dei piccoli comuni – recita il Comunicato al termine della seduta di Palazzo Madama del 28 settembre 2017 – La maggioranza ha evidenziato il carattere innovativo del ddl, le opposizioni hanno invece espresso rammarico per l’impossibilità di migliorare il testo: la valorizzazione effettiva dei piccoli comuni richiede lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, la semplificazione degli adempimenti, il potenziamento dei servizi, il riequilibrio territoriale”.

Secondo l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con questa legge si pongono le basi per la realizzazione dell’ “Agenda controesodo” il documento approvato durante l’Assemblea nazionale Piccoli Comuni svoltasi San Benedetto del Tronto nel giugno scorso.

La dimensione demografica non è un difetto, lo spopolamento lo è – ha affermato il Presidente dell’ANCI, Antonio DecaroMa lo spopolamento non è una sorte ineluttabile. Con l’approvazione di questa legge finalmente si sancisce la specificità dei piccoli Comuni, si fissa il principio basilare che questi centri hanno bisogno di politiche differenziate e di sostegno specifico rispetto alle loro peculiarità. E si mette un passo fondamentale per invertire la tendenza“.

I Comuni italiani sotto i 5.000 abitanti sono attualmente 5.591, il 70% circa del totale, occupano il 54% del territorio nazionale e ospitano 11 milioni di persone, pur avendo perso tra il 1971 e il 2015 in quasi 2.000 piccoli comuni più del 20% della popolazione. Tuttavia, tra il 2008 e il 2015 in 581 Piccoli Comuni si è registrato un trend demografico positivo del 9%. Dove si registra questo “controesodo” il reddito imponibile medio cresce più velocemente.

Per consolidare questa controtendenza, è necessario “un finanziamento stabile, un bando destinato alle aree interne, sul modello del bando periferie – sostiene Decaro – In sintesi serve uno strumento di sviluppo affidato ai Comuni. La legge appena approvata mette a disposizione i primi fondi mirati, 155 milioni, e individua criteri precisi per la loro ripartizione tra i Comuni e i territori con particolari criticità: Comuni in aree con dissesto idrogeologico, con decremento della popolazione residente, con disagio insediativo, con inadeguatezza dei servizi sociali essenziali. Dà ,cioè, gli strumenti per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni e per la riqualificazione e il recupero dei loro centri storici“.

Di seguito si riporta l’articolato e le principali misure della Legge in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 1 Finalità e definizioni. Le finalità generali delle varie misure attengono, tra l’altro, al sostegno dello sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale, alla promozione dell’equilibrio demografico, in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. Ai fini dei finanziamenti disposti dalla legge, i piccoli comuni sono definiti come i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, che rientrino in una delle tipologie elencate (tra le quali rileva il disagio insediativo, le unioni di comuni montani, ecc…).

Art. 2 Attività e servizi. I piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire centri multifunzionali in cui concentrare la fornitura di una pluralità di servizi per i cittadini (in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza), nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale.

Art. 3 Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni. Si prevede l’istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni per il finanziamento di investimenti per: l’ambiente e i beni culturali; la mitigazione del rischio idrogeologico; la salvaguardia e la riqualificazione urbana dei centri storici; la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici; lo sviluppo economico e sociale; l’insediamento di nuove attività produttive. Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023.

Ai fini dell’utilizzo delle suddette risorse, si prevede la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni e un elenco di interventi prioritari assicurati dal Piano nazionale.

Art. 4 Recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi. I piccoli comuni possono individuare, all’interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, da riqualificare mediante interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia. Per la realizzazione degli interventi i comuni possono anche avvalersi del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni istituito dall’art. 3. Quanto alla tipologia dei predetti progetti integrati, si tratta, tra l’altro, di interventi di: risanamento, conservazione e recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; manutenzione straordinaria e riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; miglioramento dei servizi urbani.

Per le citate finalità, i comuni possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome.

Art. 5 Misure per il contrasto dell’abbandono di immobili nei piccoli comuni. I piccoli comuni possono acquisire terreni per prevenire cause di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità, nonché di edifici dismessi o degradati.

Art. 6 Acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali. I piccoli comuni possono acquisire stazioni ferroviarie dismesse o case cantoniere per destinarle a presidi di protezione civile o sedi di promozione di prodotti tipici locali, nonché il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all’esercizio ferroviario, principalmente per la destinazione a piste ciclabili, nonché realizzare circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica.

Art. 7 Convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose. I piccoli comuni possono stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche e le rappresentanze delle altre confessioni religiose, che hanno concluso intese con lo Stato italiano, per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici.

Art. 8 Sviluppo della rete a banda ultra-larga e programmi di e-governement. relativamente alle aree, nelle quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce, beneficiare delle misure (previste dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 65/2015) per le aree a fallimento di mercato in attuazione della Strategia italiana per la banda ultralarga, volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga; per tali finalità, inoltre, si prevede la precedenza nell’accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government e la priorità ai piccoli comuni, anche in forma associata – da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione – nella individuazione delle iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Art. 9 Disposizioni relative ai servizi postali e all’effettuazione di pagamenti. Favorire, con differenti modalità (utilizzo di reti telematiche già esistenti, convenzioni con società Poste italiane S.p.A.) l’utilizzo dei servizi postali e dell’effettuazione di pagamenti; si prevede inoltre anche la possibilità dei piccoli comuni di affidare a Poste italiane S.p.A. la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa.

Art. 10 Diffusione della stampa quotidiana. Favorire la stipulazione di intesa tra Governo, ANCI, FIEG e rappresentanti di agenzie di distribuzione della stampa quotidiana, affinché sia assicurata la distribuzione dei quotidiani nei piccoli comuni.

Art. 11 Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a Km 0. I piccoli comuni possono promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro 0, favorendone l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica. Nei bandi di gara promossi dai piccoli comuni per la fornitura di servizi legati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione l’utilizzo dei prodotti prima richiamati, inclusi quelli biologici, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali.

Art. 12 Misure per favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile. I piccoli comuni devono destinare specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta, riservando prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che vendono i prodotti agricoli. Per favorire la vendita di prodotti alimentari provenienti da filiera corta e a chilometro utile, gli esercizi della grande distribuzione possono destinare una percentuale di tali prodotti e destinare loro un apposito spazio.

Art. 13 Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane. I comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani avranno l’obbligo di svolgere le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, e quelle che riguardano l’impiego delle occorrenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell’Unione europea. È fatto divieto di ricorrere alla creazione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate per lo svolgimento di tale compito.

14 Iniziative per la promozione cinematografica. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo predisporrà ogni anno iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica.

15 Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, predisponga, in coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, il Piano per l’istruzione destinato alle aree rurali e montane. Il Piano deve avere particolare riferimento al collegamento dei plessi scolastici ubicati in tali aree, all’informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione. Nell’ambito del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e dei Documenti Pluriennali di Pianificazione (DPP), sono individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, nonché al collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione.

16 Clausola di invarianza finanziaria.

17 Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano.

Eleonora Giovannini

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