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Guida operativa per rispetto del DNSH in attuazione PNRR

È stata pubblicata la Guida operativa per il rispetto del principio di “non arrecare danni significativi” (DNSH) per assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti e delle riforme del PNRR, fornendo un orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentarne il rispetto dei requisiti.

È stata pubblicata la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH), adottata con la Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato.

Con la Comunicazione dello scorso febbraio “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio ‘non arrecare un danno significativo’ a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”, la Commissione UE aveva fornito gli orientamenti che chiariscono il significato del principio DNSH (Do No Significant Harm), introdotto con il Regolamento sulla Tassonomia, e le relative modalità di applicazione nel contesto del RRF e in che modo gli Stati membri possono dimostrare che le misure da essi proposte nei rispettivi Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) .

soddisfino tale principio.che deve essere rispettato lungo tutta la fase di attuazione. È, infatti, responsabilità di ciascuna amministrazione titolare attuare le misure secondo i principi DNSH che sono già codificati nella normativa nazionale e comunitaria.

Al fine di assistere le amministrazioni nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo un orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti DNSH, è stata approntata Guida operativa.

Nello specifico, la Guida si compone di:
– una Mappatura delle singole misure del PNRR rispetto alle “aree di intervento” che hanno analoghe implicazioni in termini di vincoli DNSH (es. edilizia, cantieri, efficienza energetica;)
– delle Schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento, contenenti l’autovalutazione che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione UE per dimostrare il rispetto del principio di DNSH;
– delle Schede tecniche relative a ciascuna “area di intervento”, nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
– una check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente Scheda tecnica;
– un’appendice riassuntiva della Metodologia per lo svolgimento dell’analisi dei rischi climatici come da Framework dell’Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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