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GPP: i CAM per la sanificazione delle strutture sanitarie

GPP CAM sanificazione strutture sanitarie

Sulla G.U. n. 262 del 9 novembre 2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 ottobre, avente ad oggetto “Decreto ministeriale relativo ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti“.

Con questo Decreto viene ulteriormente implementato il “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” meglio noto come Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP), approvato con Decreto Interministeriale n. 135 dell’11 aprile 2008, che ha come obiettivi, attraverso l’unione delle esigenze di sostenibilità e dell’interesse all’acquisto di beni e servizi, la riduzione dell’uso delle risorse naturali, la sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con quelle rinnovabili, la riduzione della produzione di rifiuti, emissioni inquinanti e rischi ambientali.

Il Piano prevedeva l’emanazione dei “criteri ambientali minimi” (CAM) per Acquisti Verdi di 11 categorie merceologiche, individuate tenendo conto degli impatti ambientali e dei volumi di spesa pubblica coinvolti. I criteri sono definiti “minimi” in quanto elementi “base” per poter qualificare come “verdi”, le procedure di acquisto che le integrano tra gli altri criteri, garantendo un’adeguata risposta da parte dell’offerta di mercato.

Successivamente, con Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 152 del 3 maggio 2013) è stata adottata una Revisione sia per tener conto delle nuove indicazioni normative della Commissione UE, che hanno rafforzato il ruolo del GPP in termini anche di tutela sociale e di stimolo all’innovazione, sia dei risultati delle esperienze applicative a livello nazionale, nonché per ampliare le categorie oggetto dei CAM, tenendo conto dello sviluppo dei criteri GPP europei.

Inoltre, il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (il cosiddetto “nuovo Codice Appalti“), ha previsto con l’Art. 34 (commi 1 e 2) l’applicazione dei “Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale” da parte delle stazioni appaltanti per contribuire agli obiettivi ambientali previsti dal PAN GPP, e il comma 3 ha introdotto la possibilità da parte del MATTM di disciplinare, per le categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, un aumento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d’asta a cui è riferito l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi (CAM), mentre con l’Art. 95 ha disciplinato i criteri oggettivi per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo, tra l’altro, che le Amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nel bando di gara i criteri premiali che intendono applicare, anche con specifico riferimento al “maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente”.

Con il Decreto 24 maggio 2016 “Incremento progressivo dell’applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture” vengono indicati i servizi e le forniture per i quali è obbligatorio inserire nella documentazione di gara almeno le “specifiche tecniche” e “clausole contrattuali” dei CAM, con la relativa “tabella di marcia” per raggiungere il 100% del valore dell’appalto.

Nello specifico, si tratta di:

1) servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l’igiene, quali detergenti per le pulizie ordinarie, straordinarie;
2) servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;
3) servizi di gestione dei rifiuti urbani;
4) forniture di articoli di arredo urbano;
5) forniture di carta in risme e carta grafica.

Le percentuali e i termini da rispettare sono:
– 62% dal 1° gennaio 2017;
– 71% dal 1° gennaio 2018;
– 84% dal 1° gennaio 2019;
– 100% dal 1° gennaio 2020. Fino alla data del 31 dicembre 2016 le Amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno il 50% del valore a base d’asta a cui riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole dei CAM.

Rimane salvo che, nei limiti del 100%, le Amministrazioni possono applicare incrementi superiori a quelli disciplinati dal Decreto.

I CAM del DM 18 ottobre 2016 (in Allegato) rientrano nella categoria “Servizi di gestione degli edifici pubblici” del PAN GPP e il loro ambito di applicazione è il servizio di “sanificazione“, quando è reso in strutture sanitarie, in ospedali, case di cura, ambulatori e assimilati. Per “sanificazione” delle superfici ambientali, si intende l’insieme di tutte le procedure volte a renderle igienicamente idonee per gli operatori e utenti. Tale obiettivo viene raggiunto tramite appropriate procedure di pulizia e disinfezione, da attuarsi in base al rischio di infezione. Dove,In particolare per “pulizia” si intende la rimozione, in genere con l’utilizzo di acqua e detergenti o prodotti enzimatici, dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) dalle superfici inanimate, comprese quelle dei dispositivi medici, mediante un processo manuale o meccanico, per un lasso di tempo appropriato. E dove per “disinfezione si intende la distruzione termica o chimica di patogeni e altri tipi di microrganismi, ad eccezione delle spore batteriche, presenti sulle superfici inanimate, comprese quelle dei dispositivi medici.

In ambito ospedaliero le attività di sanificazione delle superfici ambientali hanno l’obiettivo di assicurare una situazione a rischio controllato, contenendo la carica microbica entro limiti igienicamente accettabili in relazione al tipo di zona da trattare (ad es. aree a bassa carica microbica come le sale operatorie, aree pulite quali zone induzione o risveglio nei blocchi operatori, ecc.), da conseguire tramite diverse e dettagliate procedure.

In tale contesto, questo documento definisce le “considerazioni ambientali” individuate per diverse fasi di definizione della procedura di gara che consentono di migliorare dal punto di vista ambientale il servizio, tenendo conto di assicurare il livello di igiene appropriato alla destinazione cui si riferisce. La presenza di requisiti ambientali dovrebbe essere segnalata a partire dalla descrizione dell’oggetto dell’appalto, indicando altresì il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati. Ciò dovrebbe facilitare le attività di monitoraggio e agevolare le imprese potenziali offerenti, perché rende immediatamente evidenti le caratteristiche ambientali richieste dalla stazione appaltante.

Inoltre, al fine di promuovere un’attività di verifica da parte delle stazioni appaltanti, il documento riporta le informazioni e la documentazione per partecipazione alla gara, i mezzi di prova da richiedere in caso l’offerente sia sprovvisto di mezzi di presunzione di conformità quali, ad esempio, le etichette ambientali di Tipo I, conformi alla ISO 14024, e sono indicate le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale. Qualora non fosse già propria prassi contrattuale, si suggerisce alla stazione appaltante di collegare l’inadempimento a sanzioni e/o se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

Il documento in questione costituisce un adattamento ai CAM del DM 24 maggio 2012 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene“, al fine di renderlo più adeguato alle esigenze peculiari degli ambiti assistenziali, dove i fruitori del servizio sono soggetti a contrarre infezioni, “in particolare di quelle causate da alcuni microrganismi resistenti a molti antibiotici e da Clostridium difficile” .

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