Energia Fonti rinnovabili

Grazie all’AEEGSI, il Biometano nelle reti del gas: finalmente!

grazie AEEGSI Biometano nelle reti del gas

Dopo una lunga attesa, gli operatori del settore salutano con favore la Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico che sblocca le Direttive per la connessione degli impianti di biometano alle reti del gas naturale, dando slancio ad un settore che ha una valenza strategica sia sul piano della riduzione delle emissioni sia da un punto di vista economico poiché è l’unico carburante avanzato che può contare su una filiera interamente Made in Italy.

Nel corso della Tavola Rotonda svoltasi il 13 febbraio 2015 a Rimini durante Biogas Italy, la due giorni di studi e approfondimenti sulla digestione anaerobica,  promossa dal CIB (Consorzio Italiano Biogas),  l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha comunicato la pubblicazione della Delibera sul Biometano del 12 febbraio 2015 relativa a Direttive per la connessione degli impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi (Allegato).

Esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per un provvedimento che può sboccare un vero e proprio giacimento verde – ha subito commentato Piero Gattoni, Presidente CIB – Si tratta di un buon impianto operativo, anche se dovremo valutare le procedure applicative prima di esprimere un giudizio definitivo. L’attività di consultazione sostenuta in questi mesi ha comunque prodotto buoni risultati. È verosimile, a questo punto che a breve si possa iniziare a produrre realmente biometano, l’unico biocarburante avanzato con una filiera interamente Made in Italy”.

Il provvedimento era atteso dagli operatori del settore, essendo previsto dal Decreto Interministeriale “Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili” (GU n. 294 del 16.12.2013), previsto a sua volta dall’Art. 33 “Disposizioni in materia di biocarburanti” del D.lgs. 3 marzo 2011, 28 di  “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.

Nello specifico la delibera approva l’Allegato A che contiene:
– nella Sezione I le direttive per il biometano, sviluppate in coerenza con gli obiettivi indicati dal succitato D.lgs. n. 28/11 volte a garantire la sicurezza e l’efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas, a rendere trasparenti e certe le procedure di connessione alle reti e a garantire l’economicità della connessione, al fine di favorire un ampio utilizzo del biometano;
– nella Sezione II le disposizioni relative alle modalità di misurazione, determinazione e certificazione della quantità di biometano da ammettere agli incentivi ai sensi del Decreto Interministeriale, anche esso summenzionato.

In relazione alla Sezione I l’Autorità ha stabilito che
– relativamente all’obiettivo di sicurezza ed efficienza tecnica nella gestione delle reti, la responsabilità di garantire la sicurezza e l’efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas vada posta in capo al gestore di rete che deve verificare la compatibilità dei profili di immissione del biometano con le condizioni di esercizio in sicurezza delle reti stesse e con le capacità di assorbimento delle reti a cui gli impianti di produzione di biometano si connettono;
– vista la vigenza dell’obbligo di standstill [2], non sia possibile adottare nuove regole o norme tecniche relative agli standard di qualità e agli  standard relativi all’odorizzazione del biometano da immettere in rete e che, conseguentemente, si debba fare riferimento alle norme vigenti, tenendo conto delle valutazioni ed indicazioni contenute nel rapporto tecnico UNI/TR 11537;
– relativamente alle condizioni per lo svolgimento dell’attività di misura del biometano da immettere nelle reti del gas, si conferma (come previsto in sede di consultazione) che il soggetto responsabile per l’installazione e la manutenzione dei sistemi di misura sia il produttore, mentre il soggetto obbligato alla rilevazione, registrazione e archiviazione delle misure sia il gestore di rete;
– quanto alle misure a garanzia della trasparenza e della non discriminazione nell’accesso alle reti, venga semplificato, rispetto alle previsioni poste in consultazione, l’iter procedurale e vengano anche previste procedure sostitutive, analogamente a quanto disposto nel Testo integrato delle connessioni attive (TICA);
– quanto all’obiettivo di garantire l’economicità della connessione, anche al fine di favorire un ampio utilizzo del biometano, nel costo della connessione siano computati, secondo un approccio di tipo shallow, unicamente i costi specifici necessari per realizzare l’impianto di connessione e che restino esclusi i costi di rinforzo delle reti esistenti; e che sia opportuno, anche alla luce di quanto emerso in sede di consultazione e in ragione dell’esigenza di favorire il trasporto mediante le reti del gas, più efficiente sul piano energetico rispetto all’utilizzo di carri bombolai, prevedere una parziale socializzazione dei costi relativi alla realizzazione degli impianti di connessione. Viene inoltre prevista la possibilità di rateizzare i pagamenti per i contributi di connessione per periodi che non superino i venti anni, purché vengano prestate adeguate garanzie da parte dei produttori. Le ipotesi di determinazione dei contributi di connessione sulla base dei costi standard vengono rinviate ad un successivo provvedimento.

In relazione alla Sezione II, l’Autorità ha previsto che:
– per quanto riguarda la misurazione delle quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale – che comprende anche i casi in cui non c’è immissione fisica nelle reti del gas – sia opportuno prevedere la stessa ripartizione delle responsabilità prevista in relazione ai sistemi di misura relativi all’immissione fisica nelle reti;
-l’attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto 5 dicembre 2013, venga attribuita al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) stabilendo in particolare che a tal fine il GSE utilizzi i dati di misura trasmessi dai soggetti responsabili del servizio di misura nonché le informazioni fornite nella richiesta di qualifica degli impianti, ovvero contenute nei contratti bilaterali di fornitura, ove stipulati, e, in generale, ogni ulteriore informazione necessaria alla corretta erogazione degli incentivi.

Ora il GSE ha 60 giorni di tempo per pubblicare le procedure operative.

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