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BAT impianti trattamento rifiuti: in vigore conclusioni della Commissione UE

BAT impianti di trattamento

La Commissione UE ha adottato con la Decisione 2018/1147/UE le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, fungono da riferimento per stabilire le condizioni in base alle quali le autorità nazionali rilasciano l’autorizzazione per le installazioni degli impianti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

La gestione dei rifiuti è una parte essenziale della transizione dell’UE verso un’Economia circolare e tali nuove specifiche di Best Available Techniques sono il frutto del lavoro svolto dall’European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau (EIPPCB) che fa parte della Direzione Innovazione e Ricerca del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione UE e sono state elaborate con la partecipazione di esperti dell’industria, autorità pubbliche dell’UE, ONG ambientali e altri servizi della Commissione UE.

Gli impianti esistenti ovvero quelli la cui autorizzazione è avvenuta prima della pubblicazione delle nuove BAT (17 agosto 2018) hanno 4 anni per conformarsi ai nuovi standard, mentre le nuove attività produttive debbono soddisfare immediatamente i nuovi requisiti.

L’obiettivo di queste conclusioni sulle BAT è la riduzione delle emissioni, l’efficienza energetica delle risorse (consumo di acqua, riutilizzo e recupero dei materiali), la prevenzione degli incidentirumore e odore, la gestione degli scarti.

Il documento in oggetto contiene 53 singole conclusioni sulle BAT: 24 si applicano al settore nel suo insieme e 29 agli impianti di trattamento dei rifiuti.

L’ambito di applicazione, come si evince dall’Allegato, si riferisce agli impianti che svolgono le seguenti attività:
– smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comportano il ricorso a una o più attività, come elencate nel punto 5.1;
– smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno e
recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle attività come elencate nel punto 5.3 (qualora le attività di trattamento dei rifiuti consistano unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno;
– deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati all’Allegato I, punto 5.4, della Direttiva 2010/75/UE, con una capacità totale superiore a 50 Mg (eccetto il deposito temporaneo);
– trattamento a gestione indipendente di acque reflue non contemplate dalla Direttiva 91/271/CEE e provenienti da un’installazione che svolge le attività sopra indicate.

L’Allegato reca anche una serie di definizioni, relative tanto a termini generici (emissioni convogliate, diffuso e fuggitive; scarico diretto e indiretto; rigenerazione; ecc.) quanto ad inquinanti/parametri.

Successivamente, la Decisione si occupa, in generale, di prestazione ambientale complessivamonitoraggioemissioni in atmosferarumore e vibrazioniemissioni nell’acquaemissioni da inconvenienti e incidentiefficienza nell’uso dei materialiefficienza energeticariutilizzo degli imballaggi.

In particolare, per le emissioni atmosferiche, le conclusioni sulle BAT fanno riferimento ad una serie di tecniche come la copertura di apparecchiature per ridurre le concentrazioni di inquinanti emessi nell’aria. I livelli di emissione associati (BAT-AEL) riguardano le prestazione ambientale complessiva, i composti organici volatili totali, l’ammoniaca, l’acido cloridrico, il mercurio, i clorofluorocarburi e l’odore.

Per le emissioni in acqua, le conclusioni sulle BAT si concentrano sulle tecniche per massimizzare il risparmio idrico e ottimizzare l’uso dell’acqua, compreso il suo ricircolo e il suo riutilizzo, nonché la separazione dei flussi di acque reflue in base al loro contenuto di sostanze inquinanti.

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