Circular economy Risorse e rifiuti Sostenibilità

Spazzamento stradale: in arrivo il Regolamento EoW per l’inerte

La componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale, utilizzabile per la produzione di calcestruzzi, conglomerati bituminosi, malte, cesserà la qualifica di rifiuti (End of Waste) con l’entrata in vigore del Regolamento del MATTM, permettendo di ridurre il consumo di materia prima naturale, in un’ottica di economia circolare.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, ha notificato alla Commissione UE  lo schema di Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) della componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del Dlgs 152/2006.

Come per gli altri rifiuti, anche quelli derivanti dallo spazzamento stradale sono recuperabili dopo opportune operazioni volte ad eliminare la presenza di sostanze tossiche e metalli pesanti, mentre il materiale inerte non pericoloso (sabbie e ghiaie) può essere utilizzata nei cicli di lavorazione per la produzione di calcestruzzi, conglomerati bituminosi, malte, in sostituzione della materia prima naturale.

Secondo Circular Economy Network che ha esaminato 10 casi di blocco del riciclo dei rifiuti, ogni anno in Italia i rifiuti da spazzamento stradale sono pari 1,3 milioni di tonnellate delle quali 340.000 tonnellate della componente inerte.

A seguito della Sentenza del Consiglio di Stato (CdS) che aveva affermato in via di principio che spetta allo Stato e non alle Regioni il potere di individuare le tipologie di materiale da non considerare più come rifiuti, in quanto riciclabili, sulla base di un analisi caso per caso, gli impianti già autorizzati a in via di autorizzazione erano stati bloccati per la mancanza di un Decreto o Regolamento specifico per la cessazione di rifiuto per tale tipologia, non essendo contemplato nel D.M. 5 febbraio 1998 che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero. Per i due impianti con le autorizzazioni bloccate per il riciclo di inerti da rifiuti di spazzamento stradale in Veneto e Campania, sono previsti circa 10 milioni di investimenti e il recupero di 60.000 tonnellate/anno di rifiuto.

La Legge 128 del 02 novembre 2019, pubblicata su GU n.257 del 2/11/19, di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, ha modificato l’articolo 184 ter del D.lgs n. 152/2006, sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste), attribuendo alle Autorità competenti al rilascio di provvedimenti autorizzativi relativi all’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti, la possibilità di definire “caso per caso”, nel rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo, i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per il singolo impianto.

Sussistendo scopi specifici per i quali l’inerte da rifiuto di spazzamento stradale è utilizzabile e possedendo perciò un effettivo valore economico e di mercato, il MATTM ha predisposto lo schema di Regolamento che lo scorso maggio ha ricevuto il parere positivo del CDS.

Lo schema di Regolamento si compone di 7 articoli e 3 Allegati e recepisce le osservazioni sull’Allegato 2 formulate dal CdS sugli usi specifici degli inerti recuperati (verde pubblico, privato e residenziale; commerciale e industriale) e sulla conformità con il REACH.

L’art. 1 definisce l’oggetto e le finalità.
L’art. 2 contiene le definizioni integrative a quelle definite nell’art. 183 del D.lgs. 152/2006:
– “rifiuti da spazzamento stradale”;
– “inerti recuperati”;
– “componente inerte non pericolosa”;
– “lotto di inerti recuperati”;
– “produttore di inerti recuperati”;
– “dichiarazione di conformità”;
– “autorità competente”.
L’art. 3 definisce i Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.L’art.4 indica gli scopi specifici di utilizzabilità.L’art. 5 si riferisce alla Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni.L’art. 6  tratta del Sistema di gestione ambientale.L’art. 7 detta le Norme transitorie e finali.

Per quanto riguarda gli Allegati:
l’ Allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto:- rifiuti ammissibili (rifiuti da spazzamento stradale; rifiuti della pulizia delle fognature, limitatamente ai rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia delle caditoie stradali);
verifiche sui rifiuti in ingresso;
processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore;
denominazioni;
requisiti di qualità degli inerti recuperati;
test di cessione sugli inerti recuperati;
norme tecniche di riferimento per la Certificazione CE degli inerti recuperati;
requisiti merceologici degli inerti recuperati.


L’Allegato 2 dispone gli scopi specifici per cui sono utilizzati gli inerti recuperati:realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
– impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
;
realizzazione di strade di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
impiego in miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico;
confezionamento di calcestruzzi;
confezionamento di malte;
e le relative norme UNI di riferimento.

L’Allegato 3 riporta il Modello della dichiarazione di conformità (DDC).

Ora la Commissione UE e gli altri Stati membri possono formulare pareri e osservazioni entro il 5 ottobre 2020, e solo dopo tale data, il provvedimento potrà acquisire efficacia nell’ordinamento nazionale.

Il recente briefing dell’Agenzia Europea dell’Ambiente sulla riduzione delle emissioni nel settore delle costruzioni ha evidenziato come le politiche di economia circolare e quelle di mitigazione dei cambiamenti climatici possano lavorare insieme per creare molteplici vantaggi, riducendo contemporaneamente l’uso di materiali, i rifiuti e le emissioni di gas serra.

Articoli simili

Lascia un commento

* Utilizzando questo modulo accetti la memorizzazione e la gestione dei tuoi dati da questo sito web.