L’atteso Decreto Legislativo riguardante la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali, che sostituisce l’obsoleta legge del 1931 e che, facendo proprie le conclusioni del Tavolo di filiera delle piante, dà un nuovo assetto al settore, in modo da favorirne la crescita e lo sviluppo e valorizzare le produzioni nazionali, garantendo al contempo una maggiore trasparenza e conoscenza al consumatore finale, entrerà in vigore l’8 luglio 2018.
di Carmen Marinucci
Pubblicato sullaG.U.n. 144 del 23 giugno 2018, entrerà in vigore l’8 luglio 2018ilTesto unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinalidi cui al D.Lgs. n. 75 del 21 marzo 2018.
La produzione di piante per uso farmaceutico e, più in generale, di piante officinali nel nostro Paese è caratterizzata da forte dinamismo e notevole imprenditorialità. Il coltivatore di officinali di solito è uno specialista, più raramente un coltivatore sporadico o di opportunità, quindi ha investito capitali in attrezzature per la gestione della filiera (coltivazione, raccolta e lavorazione in post-raccolta delle erbe).
Negli ultimi anni il mercato è andato differenziandosi in due aree nettamente distinte in cui nuove prospettive si sono aperte per il coltivatore italiano. Da una parte, persiste un mercato delle materie prime industriali a basso prezzo e grande quantità (10-100 t/anno/prodotto), cui solo aziende con grandi estensioni ed esperienza possono accedere; in genere, queste produzioni si realizzano dietro contrattazione con le industrie acquirenti. Dall’altra parte, si amplia il mercato dei prodotti di qualità, biologici, di nicchia e super-nicchia, trattati in quantità modeste, (100 kg – 10 t/anno/articolo), ma pagati a prezzi superiori (fino a quattro volte i corrispettivi prodotti di qualità industriale).
“L’esigenza di una legge di regolamentazione del settore– ha dichiarato il neo Ministro MIPAAF,Gian Marco Centinaio–in particolare per quanto riguarda la coltivazione, era molto sentita tra gli operatori, che dovevano confrontarsi con una legge datata che non si adattava alle nuove esigenze di una moderna agricoltura. Questo nuovo decreto fa proprie le conclusioni del Tavolo di filiera delle piante officinali e pone le basi per la crescita, lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni nazionali, garantendo al contempo una maggiore trasparenza e conoscenza ai consumatori“.
Ecco quel che prevede il Decreto Legislativo.
Una nuova definizionedi piante officinali: per officinali devono intendersi le cosiddettemedicinali,aromatichee daprofumo, nonché lealghe, ifunghi macroscopicie ilichenidestinati ai medesimi usi, edeterminate specie vegetaliche, in considerazione delle loro proprietà e caratteristiche funzionali, possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore.
L’elenco delle specie di piante officinali coltivate sarà definito da un Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF), di concerto con il Ministro dell’Ambiente e con il Ministro della Salute, al quale è rinviata anche ladisciplina dell’attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee e delle specie e delle varietà da conservazione o in via di estinzione.
L’istituzione dei registri varietali delle specie di piante officinali, nei quali sono elencate le piante officinali ammesse alla commercializzazione e sono stabilite le modalità e le condizioni per la certificazione delle sementi.
Viene chiarito in maniera inequivocabile che a partire dal20 dicembre 2018lacoltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali sono considerate a tutti gli effettiattività agricolee sono consentite all’imprenditore agricolo senza necessità di autorizzazione.
Il risultato della coltivazione o raccolta delle singole specie può essere impiegato direttamente o essere sottoposto a operazioni di prima trasformazione indispensabili alle esigenze produttive, quali, precisamente,attività di lavaggio,defoliazione,cernita,assortimento,mondatura,essiccazione,taglio e selezione,polverizzazione delle erbe seccheeottenimento di oli essenzialida piante fresche direttamente in azienda agricola, nonché qualsiasi attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera.
Al fine di fornire migliori garanzie sulla qualità della pianta coltivata e sugli standard qualitativi e di sicurezza del prodotto finito, sono incentivate la diffusione e l’applicazione nelle diverse fasi della filiera delle piante officinali delleGood Agricultural and Collection Practice (GACP).
Viene disciplinata laraccolta spontanea, in modo da evitare il depauperamento delle aree a questa destinate, favorendo una maggiore conoscenza delle stesse zone, delle piante e dell’ambiente in cui si sviluppano. Ildannoalle piante officinali è punito con lasanzione amministrativa da euro 5,16 a euro 51,65.
D’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, deve essere adottato ilPiano di settore della filieradelle piante officinali, che costituisce lo strumento programmatico strategico diretto a individuare gli interventi prioritari per migliorare le condizioni di produzione e di prima trasformazione delle piante officinali, al fine di incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, di definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale capaci di creare condizioni di redditività per l’impresa agricola e di realizzare un coordinamento della ricerca nel settore.
Le Regioni potranno istituire, nel rispetto della normativa dell’Unione europea,marchi collettivi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera delle piante officinali.
Il Ministro delle politiche agricole dovrà, inoltre, adottare ilPiano di settoredella filiera delle piante officinali, recante gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di coltivazione, di raccolta e di prima trasformazione delle piante officinali.
Il Testo unico non disciplina tutte le attività connessealle piante officinali,escludendone la vendita al consumatore finale e le attività successive alla prima trasformazione che rimangono disciplinate dalle specifiche normative di settore. Sono escluse da tale ambito la coltivazione delle piante officinali che rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina deglistupefacenti.
Sono altresì escluse le preparazioni estemporanee ad uso alimentare, conformi alla legislazione alimentare, che sonodestinate al singolo cliente, vendute sfuse e non preconfezionate, e costituite da piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante. Tali preparazioni sono consentite, oltre ai farmacisti, a coloro che sono in possesso del titolo di erboristaconseguito ai sensi della normativa vigente. Infatti, per valutarne lo stato di conservazione delle piante officinali, e riconoscerle evitando confusioni tra piante apparentemente simili che contengono principi attivi diversi c’è bisogno di un esperto. Le intossicazioni alimentari da consumo incauto di prodotti naturali sono sempre in agguato, sfatando la credenza che “ciò che è naturale non fa male”.
Al riguardo ha espresso soddisfazione laFederazione Italiana Erboristiche in unComunicato ha sottolineato che “Chi voleva cancellare la figura professionale dell’erborista italiano è rimasto deluso. L’erborista c’è e finalmente una parte specifica delle sue competenze sono fissate in una legge dello Stato che dovrà essere rispettata“.
