Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1116 adottato dalla Commissione UE, fornisce un elenco completo di prodotti, componenti e flussi di rifiuti che possiedono un potenziale rilevante di recupero di materie prime critiche (CRM), che funge da quadro di riferimento rigoroso per i programmi nazionali di circolarità e recupero degli Stati membri.
La Commissione europea ha adottato il 26 maggio 2026 il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1116,attuativo dell’Art. 26 delRegolamento sulle materie prime criticheche ne ha identificate34, delle quali26 sono necessarie per tecnologie di energie da fonti rinnovabilie17 sono materie prime strategiche.
Come ha verificato unaRelazione specialedella Corte dei conti europea (ECA), l’UE sta riscontrando difficoltà nell’assicurare l’approvvigionamento di materie prime critiche di cui ha bisogno per raggiungere i propri obiettivi in materia di energia e clima.
Il Regolamento funge da tabella di marcia operativa per i Paesi membri che, precisa la Commissione UE,potranno includere anche ulteriori prodotti, componenti o flussi di rifiuti nelle proprie strategie nazionali.
Il Regolamento individua i seguenti flussi di recupero critici.
–Batterie: batterie esauste per autoveicoli, batterie industriali e batterie portatili (incluse quelle a frazione mista/massa nera), in particolare materiali catodici e anodici, collettori di corrente, sistemi di gestione, cavi interni.
– Apparecchiature e dispositivi elettronici: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in particolare quelle con componenti come magneti permanenti, circuiti stampati, display, compressori, celle e telai fotovoltaici
–Veicoli:veicoli fuori uso (ELV)
– Infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni: magneti delle turbine eoliche e componenti utilizzati nelle reti energetiche, nonché pompe e catalizzatori industriali.
–Materiali da costruzione: alluminio, leghe di rame e cavi recuperati da rifiuti edili e di demolizione.
–Rifiuti urbani e industriali: digestato e compost derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti organici, fanghi di depurazione, ceneri derivanti dal mono-incenerimento dei fanghi ottenuti dal trattamento delle acque reflue urbane e dall’incenerimento di rifiuti.
Nello sviluppo dell’elenco, la Commissione ha tenuto conto dellaRelazionedelJRC Science for Policy, resa pubblica il 19 maggio scorso, che fornisce prove scientifiche per la definizione dell’elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti, ricchi di materie prime critiche e con un significativo potenziale di recupero, che gli Stati membri devono almeno prendere in considerazione quando elaborano i propri programmi nazionali contenenti misure di circolarità.
La Commissione sottolinea che l’elenco riflette l’attuale stato dello sviluppo tecnologico e delle condizioni di mercato relative al recupero delle materie prime critiche e potrà quindi essere aggiornato in futuro alla luce dell’evoluzione normativa e industriale.Restano esclusi i rifiuti di estrazione, già disciplinati separatamente dall’articolo 27 del Regolamento (UE) 2024/1252.
Il recenteRapporto finalenell’ambito delProgetto FutuRaM (Future Availability of Secondary Raw) finanziato dal Programma di ricerca e innovazioneHorizon Europedell’UE e realizzato in stretta collaborazione con la Commissione UE e altri responsabili politici competenti, che costituisce la valutazione più completa mai realizzata della “miniera urbana” dell’UE27+4(Regno Unito Svizzera, Islanda e Norvegia), ha evidenziato come i sistemi di recupero potrebberoconsentire all’Europa di ricavare annualmente tra 4,1 e 5,7 milioni di tonnellate di materie prime critiche, riducendo la dipendenza europea dai materiali importati e rafforzerebbe la sicurezza dell’approvvigionamento per tecnologie chiave.
