Edilizia e urbanistica Efficienza energetica Energia

Linee guida per il recepimento della Direttiva EPBD 2018

La Commissione UE ha pubblicato la Raccomandazione con le Linee Guida per recepire le nuove disposizioni della Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, che gli Stati membri devono recepire nel diritto nazionale entro il 10 marzo 2020.

È stata pubblicata sulla GUUE del 16 maggio 2019 la Raccomandazione della Commissione UE, contenente le Linee guida che gli Stati membri dovrebbero seguire per il recepimento della nuova Direttiva 2018/844/UE EPBD sulla prestazione energetica nell’edilizia, aggiornata nell’ambito del Pacchetto di misure “Energia pulita per tutti gli Europei” “volte a mantenere l’Unione europea competitiva in questa fase di transizione all’energia pulita che sta trasformando i mercati mondiali dell’energia“, e che dovrà essere recepita nelle legislazioni nazionali entro il 10 marzo 2020.

Gli edifici sono responsabili di circa il 40% del consumo di energia e il 36% delle emissioni di CO2 nell’UE. L’aggiornamento della Direttiva EPBD, delinea le misure specifiche per il settore edilizio per far fronte a tali sfide, aggiornando e modificando molte disposizioni della precedente del 2010.

Il recepimento completo e l’attuazione efficace della Direttiva sono fondamentali per sostenere il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica del 2030 e far muovere l’Unione verso la piena decarbonizzazione dei parchi di edifici nazionali entro il 2050.

Per aiutare i Paesi dell’UE ad attuare correttamente la nuova Direttiva EPBD e a raggiungere obiettivi di efficienza energetica, la Commissione europea ha già istituito iniziative di sostegno pratiche denominate norme sul rendimento energetico degli edifici (norme EPB), che saranno gestite dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN).

Ora, in risposta alle richieste di chiarimenti da parte degli Stati membri che cercano di recepire le nuove disposizioni nel diritto nazionale, la Recommendation fornisce orientamenti su come questi elementi dovrebbero essere letti e come potrebbero essere applicati al meglio, garantendo al contempo una comprensione uniforme tra gli Stati membri nella preparazione delle misure di recepimento., tenendo presente che ciò non modifica gli effetti giuridici della Direttiva stessa .

La Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia lascia agli Stati membri un ampio potere discrezionale nella concezione dei regolamenti edilizi e nell’attuazione dei requisiti tecnici relativi alle ristrutturazioni, alle certificazioni edilizie e ai sistemi tecnici per l’edilizia, secondo le modalità più adatte alle condizioni climatiche e ai parchi di edifici nazionali. Pertanto, la raccomandazione mira a spiegare la sostanza di tali requisiti tecnici e i diversi modi per raggiungere gli obiettivi della Direttiva. Essa inoltre presenta l’esperienza e le migliori pratiche osservate dalla Commissione tra gli Stati membri.

Le nuove Linee guida si incentrano su:
Strategie di ristrutturazione a lungo termine (SRLT), comprensive delle modalità di riciclaggio dei materiali per ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti prodotti;
Incentivi finanziari e informazioni;
calcolo della prestazione energetica degli edifici.

Strategie di ristrutturazione a lungo termine
Per il loro contenuto e il quadro che offrono, le SRLT sono più complete e ambiziose delle strategie per mobilitare gli investimenti. Gli Stati membri sono invitati a prendere attentamente in considerazione i nuovi elementi (ad esempio, tappe, indicatori, visione a lungo termine, soglie di intervento, edifici con le prestazioni peggiori, povertà energetica e tecnologie intelligenti) per garantire la massima efficacia possibile delle pertinenti politiche e misure.

Essi sono altresì invitati a tenere conto dei problemi di sicurezza e a ponderare i requisiti della Direttiva per quanto concerne la mobilità elettrica e gli impianti tecnici per l’edilizia, anche al fine di evitare il conferimento in discarica dei rifiuti edili delle ristrutturazioni.

Gli Stati membri sono invitati a prendersi il tempo necessario, nella fase iniziale del processo di elaborazione delle SRLT, per stabilire una tabella di marcia contenente le misure, gli indicatori di progresso misurabili e le tappe indicative per il 2030, il 2040 e il 2050. Per ridurre i rischi e le incertezze degli investitori e coinvolgere i portatori di interessi e le imprese nell’attuazione delle politiche e delle misure previste dalle SRLT è indispensabile che le tappe siano ambiziose, realistiche e chiare. L’impegno profuso nella definizione di tappe e indicatori rappresentativi costituisce inoltre un investimento iniziale che sarà in seguito ripagato dall’attuazione delle politiche e delle misure e, da ultimo, dalla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, dalla decarbonizzazione dei parchi immobiliari e dalla loro trasformazione efficace in termini di costi, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica dell’Unione.

Gli sforzi degli Stati membri tesi ad assicurare l’accesso a una serie di meccanismi finanziari al fine di mobilitare gli investimenti saranno cruciali per le SRLT e la loro corretta attuazione. Pertanto, gli Stati membri sono invitati caldamente a prendere in considerazione i numerosi esempi di meccanismi vigenti utilizzati altrove con esiti positivi, incoraggiandoli ad avvalersi del sostegno e della consulenza degli esperti a loro disposizione nel quadro delle iniziative di “finanziamento intelligente per edifici intelligenti”, in particolare (se non è stato ancora organizzato) un forum sugli investimenti nell’energia sostenibile.

L’esistenza di strategie solide di ristrutturazione a lungo termine dovrebbe accelerare la ristrutturazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti, attualmente soggetti a un tasso di ristrutturazione debole. Le strategie SRLT non rappresentano un fine in sé, ma un punto di partenza per un’azione più forte da attuare sul campo e che sfoci in tassi di ristrutturazione più alti e in ristrutturazioni più profonde. La valutazione dei potenziali benefici in senso lato delle misure di efficienza energetica potrebbe permettere un approccio più olistico e integrato a livello nazionale, in grado di evidenziare possibili sinergie con altri settori di intervento e, idealmente, di coinvolgere altri settori governativi con competenze diverse da energia ed edifici, ad esempio quelli responsabili di salute, ambiente, finanza e infrastrutture.

Gli Stati membri sono invitati a prevedere un tempo sufficiente per la consultazione sulla stesura e sull’attuazione delle SRLT. Grazie al coinvolgimento del pubblico la consultazione può migliorare i risultati delle politiche. Gli Stati membri possono inoltre valutare la creazione di una piattaforma per i portatori di interessi. L’individuazione e la consultazione dei portatori di interessi possono contribuire in modo sostanziale all’attuazione corretta delle SRLT. Il contributo diretto o indiretto dei portatori di interessi associati alla riqualificazione energetica degli edifici è essenziale anche per la diffusione delle SRLT e per la raccolta dei dati, e può favorire il consenso e l’accettazione delle strategie.

Gli Stati membri sono invitati a prevedere un tempo sufficiente per la consultazione sulla stesura e sull’attuazione delle SRLT. Grazie al coinvolgimento del pubblico la consultazione può migliorare i risultati delle politiche. Gli Stati membri possono inoltre valutare la creazione di una piattaforma per i portatori di interessi. L’individuazione e la consultazione dei portatori di interessi possono contribuire in modo sostanziale all’attuazione corretta delle SRLT. Il contributo diretto o indiretto dei portatori di interessi associati alla riqualificazione energetica degli edifici è essenziale anche per la diffusione dell’SRLT e per la raccolta dei dati, e può favorire il consenso e l’accettazione delle strategie.

Gli Stati membri sono invitati a garantire una stretta collaborazione tra i funzionari addetti alla stesura delle SRLT e i colleghi di altri ministeri che lavorano alla definizione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNEC), di cui le SRLT sono parte integrante.

Incentivi finanziari e informazioni
Gli Stati membri sono invitati a esaminare attentamente il modo in cui ancorare le misure finanziarie destinate a migliorare l’efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti.

Gli Stati membri sono invitati a creare banche dati (se non esistono già) in modo da consentire la raccolta di dati sul consumo di energia misurato o calcolato di determinati edifici, e metterli a disposizione in forma aggregata e resi anonimi.

Quadro per il calcolo della prestazione energetica degli edifici
Durante la revisione dei regolamenti edilizi e degli attuali metodi di calcolo, gli Stati membri sono invitati a introdurre gli indicatori supplementari, includendo tutte le informazioni che ne giustificano l’uso, ad esempio:
– l’unità nella quale sono espressi;
– se si applicano a tutti i tipi di edifici, a edifici nuovi e/o esistenti;
– se saranno usati per la certificazione della prestazione energetica e/o per integrare i requisiti minimi di prestazione energetica;
– il metodo impiegato per calcolarli.

La Commissione UE fa sapere che a questa seguirà un’altra Raccomandazione relativa alla modernizzazione prevista nella Direttiva, tra cui la building automation e i controlli, la mobilità elettrica e le ispezioni.

Ricordiamo che l’ENEA (Dipartimento Unità Efficienza Energetica) aveva messo on line lo scorso anno il Rapporto tecnico “La Direttiva europea 2018 che modifica l’EPBD. Verso la decarbonizzazione del parco immobiliare”, che contiene approfondimenti su alcune disposizione ritenute di particolare interesse.

 

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