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Legge di Bilancio 2018: il Bonus verde nella manovra

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Nella Legge di Bilancio 2018 è stata inserita la novità del “Bonus verde” ovvero la possibilità per il solo 2018 (salvo proroghe) della detrazione di imposta del 36%, fino ad un massimo di 5.000 euro, per le spese sostenute per la sistemazione a verde degli immobili ad uso abitativo, anche effettuati nei condomìni.

Tra le principali novità introdotte nella Legge di Bilancio 2018 per le agevolazioni fiscali sui lavori per le ristrutturazioni edilizie si evidenzia la possibilità di detrarre dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 36% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di 5.000 euro, gli interventi di sistemazione a verde degli immobili ad uso abitativo (il cosiddetto bonus verde) (commi 12-15).

Trattandosi di una novità limitata al 2018 (fatte salve future proroghe) è opportuno offrire alcune delucidazioni, anche alla luce dell’intervento sull’argomento effettuato dalla rivista online dell’Agenzia delle Entrate (Fisco oggi).

Gli interventi agevolabili
La detrazione spetta per:
sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
– realizzazioni di coperture a verde e di giardini pensili.

Per sistemazione a verde si intende:
– la fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;
– la riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro;
– il restauro e il recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico.

Altre spese agevolabili
Rientrano nel novero delle spese per le quali spetta la detrazione anche quelle per:
realizzazione di impianti di irrigazione;
realizzazione di pozzi;
– la progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Soggetti beneficiari
Hanno diritto alla detrazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.
Pertanto, oltre che dai proprietari, il bonus può essere richiesto da:
nudi proprietari ovvero da chi ha venduto il proprio immobile, ma mantiene il diritto di viverci per tutta la vita;
titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
locatari ovvero chi ha in affitto un immobile e comodatari ovvero chi ha ricevuto un immobile per une periodo di tempo o un utilizzo determinati con l’obbligo della restituzione.

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di sistemazione a verde, la detrazione del bonus verde non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente.
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell’unità immobiliare.

Adempimenti e condizioni
La detrazione massima è di 1.800 euro (il 36% di 5.000 euro) per immobile e viene ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno in cui si sono sostenute le spese e in quelli successivi.
Per ottenere la detrazione, i pagamenti devono essere effettuati con strumenti idonei a consentirne la tracciabilità.
Per gli interventi effettuati nei condomìni, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte, della professione o dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50% per cento.
La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ridotta, anche in questo caso, nella misura del 50%.

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