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Emissioni di inquinanti: in vigore il D.lgs. attuativo della Direttiva NEC

Emissioni inquinanti in vigor dlgs attuativo direttiva NEC

Entra in vigore oggi (17 luglio 2018) il Decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE”, pubblicato sulla G.U. n.151 del 2 Luglio 2018.

I limiti nazionali di emissione (National Emissions Ceilings) sono valori limite per le emissioni totali di alcuni inquinanti atmosferici che devono essere rispettati dagli Stati membri. Anche se i limiti imposti dalla precedente Direttiva hanno contribuito a ridurre le emissioni di anidride solforosa (SO2), ammoniaca (NH3), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili (COV), l’UE non ha ancora raggiunto i suoi obiettivi a lungo termine per la qualità dell’aria.

La scorsa settimana, l’Agenzia Europea dell’Ambiente ha pubblicato un Rapporto sui progressi degli Stati membri per rispettare i limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, da cui si evince che sono numerosi i Paesi che non sono allineati con gli impegni di riduzione prevista dalla Direttiva 2016/2284/UE (NEC).

Il Decreto in oggetto era stato approvato in via definitiva dal Governo il 29 maggio 2018 (la Direttiva doveva essere recepita nelle legislazioni nazionali entro il 1° luglio 2018, che  ha tenuto conto delle osservazioni espresse dalla Conferenza Unificata del 19 aprile 2018 e dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari.

In conformità alla Direttiva NEC che stabilisce gli impegni di riduzione delle emissioni per le emissioni atmosferiche di inquinanti associate ad attività umane negli Stati membri, il Decreto  introduce norme volte a raggiungere i seguenti obiettivi:
– ridurre il complesso delle emissioni nazionali annue di origine antropica di SO2, NOx, NH3, COVNM, e particolato fine (PM2,5) per rispettare specifici livelli entro il 2020 e il 2030;
– attivare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni dei suddetti inquinanti e di altre sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione delle emissioni indicati all’Allegato I;
– ottenere, attraverso un sistema di monitoraggio, dati relativi agli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.

Il provvedimento ha tra i destinatari soggetti sia pubblici che privati.
In particolare, le autorità con competenze in settori responsabili di emissioni oggetto di impegni nazionali di riduzione (come trasportiindustriaagricolturaenergiariscaldamento civile, ecc.) o in ambiti collegati (qualità dell’ariaclima, ecc.), dovranno realizzare azioni coerenti con l’attuazione del programma nazionale di riduzione delle emissioni.

Per quanto attiene ai soggetti privati, le nuove norme avranno effetto su tutti coloro che, come operatori, utenti o consumatori, saranno interessati dall’attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale. Tali soggetti potranno essere destinatari di obblighi e divieti o, comunque, di effetti diretti e indiretti dell’applicazione del programma nazionale (limiti di emissione di attivitàdivieti e limiti di circolazione veicolareobblighi relativi al riscaldamento civile, ecc.).

Per gli impegni nazionali di riduzione (art. 3), è previsto che le emissioni annue degli inquinanti di cui sopra siano ridotte entro il 2020 ed il 2030 nella misura prevista dall’Allegato II, con la precisazione che il livello previsto per il 2020 deve essere applicato fino al 2029. Tali emissioni sono, inoltre, ridotte nel 2025 a livelli da fissare secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i livelli definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030. La medesima norma prevede, peraltro, deroghe per casi eccezionali quali “un inverno eccezionalmente rigido o di una estate eccezionalmente secca” e “una improvvisa ed eccezionale interruzione o perdita di capacità nel sistema di produzione o di fornitura di elettricità o di calore, ragionevolmente impossibile da prevedere”.

Seguono precise disposizioni in materia di elaborazione e adozione dei programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico (Art. 4 ), strumento finalizzato a limitare le emissioni di origine antropica, per rispettare gli impegni nazionali, elaborato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  (MATTM), sulla base del supporto tecnico dell’ISPRA e dell’ENEA.

Il primo Programma (Art. 5) sarà predisposto entro il 30 settembre 2018 ed  approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 28 febbraio 2019, previo parere della Conferenza unificata.

Entro 30 giorni dall’adozione del Programma nazionale, alfine di assicurarne l’attuazione,  viene    costituito presso la  Presidenza del Consiglio dei Ministri,  un  Tavolo  di coordinamento di cui fanno parte i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei  ministri, di  MATTM, MiSE, MIT, MiPAAF e MiS, Regioni, EE.LL. e SNPA

L’attuazione del programma nazionale, il cui contenuto è fissato nell’Allegato III, rappresenta un obiettivo a cui si conforma l’azione di tutte le autorità competenti; l’ISPRA è competente per quanto riguarda inventari e proiezioni nazionali delle emissioni (Art. 6)  e il MATTM si occupa delle comunicazioni alla Commissione UE (Art. 8).

Il monitoraggio degli impatti negativi dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi (art. 7) è condotto attraverso una rete di  siti di monitoraggio, rappresentativa delle relative tipologie di  habitat di acqua dolce, habitat naturali e seminaturali ed ecosistemi forestali, ed è organizzato, sulla basedi un approccio efficace in termini di costi e basato sul rischio  di impatti sugli ecosistemi, da stabilirsi con Decreto del MATTM entro il 30 giugno 2018. MATTM e SNPA assicurano, anche con la pubblicazione sui propri sito internet, una attiva e sistematica informazione del pubblico (Art. 10) in relazione ai programmi nazionali ai relativi aggiornamenti ed agli inventari, alle proiezioni e alle ulteriori informazioni comunicate alla Commissione UE.

Il nuovo Decreto abroga il decreto legislativo 171/2004, ma resta ferma fino al 31 dicembre 2019 l’applicazione dei limiti nazionali di emissione da esso previsti (Art. 11).

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