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Ecolabel UE: nuovi criteri per prodotti “carta grafica” e in “tessuto-carta”

Sono stati pubblicati i nuovi criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE per i gruppi di prodotti “carta grafica” e “tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta”, che rispetto ai precedenti raggruppano i prodotti strettamente correlati, in modo più mirato e strategico per agevolare l’economia circolare.

È stata pubblicata sulla GUUE la Decisione (UE) 2019/70 della Commissione che stabilisce i Criteri del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) per la carta grafica e per il tessuto-carta e i prodotti in tessuto carta.

Il marchio Ecolabel UE copre una vasta gamma di gruppi di prodotti, dalle principali aree di produzione alle strutture turistiche. Degli esperti, in consultazione con le principali parti interessate, sviluppano i criteri per ciascun gruppo di prodotti  che esercitano un impatto ridotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita (Regolamento n. 66/2010). Poiché il ciclo di vita di ogni prodotto e servizio è diverso, i criteri sono individualizzati per rispondere alle caratteristiche uniche di ciascun tipo di prodotto.

Ogni quattro anni, in media, i criteri vengono rivisti sia alla luce dell’innovazione tecnologica che dell’evoluzione dei materiali, dei processi di produzione per la riduzione delle emissioni e delle variazioni del mercato, in modo che i consumatori siano certi che il marchio Ecolabel UE continua a sostenere le massime prestazioni ambientali.

La Decisione sopra riportata, è un aggiornamento di precedenti Decisioni: 2009/568/CE (tessuto-carta); 2011/333/UE (carta per copia e carta grafica); 2012/448/UE (carta da giornale), che erano state prorogate fino al 31 dicembre 2018 (Decisione 2015/877).

Nel 2017 la Commissione UE aveva adottato una relazione che presentava le conclusioni di un’ampia valutazione (REFIT) sulla pertinenza, efficacia, efficienza e valore aggiunto del Regolamento sul marchio volontario Ecolabel, che riconosceva la necessità di un approccio più strategico e mirato, raggruppando prodotti strettamente correlati, anche alla luce della Strategia UE sull’Economia Circolare.

Pertanto è stato deciso di riunire i gruppi di prodotti ”carta per copia e carta grafica” e “carta da giornale” in un unico gruppo di prodotti “carta grafica”, con una nuova definizione che copra entrambi i gruppi di prodotti precedentemente esistenti e con le modifiche necessarie in considerazione dell’evoluzione scientifica e del mercato. In particolare, nella nuova definizione dovrebbe essere eliminato il limite di peso applicato ai vecchi gruppi di prodotti in quanto è ora inclusa una gamma più ampia di carta caratterizzata da maggiore rigidità.

Inoltre, è stata modificata la definizione del gruppo di prodotti “tessuto-carta”, per operare una distinzione più chiara sulla base della norma ISO 12625-1 tra il ”tessuto-carta” e il prodotto in tessuto-carta finito, rinominando il gruppo di prodotti “tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta”.

Sono stati così fissati nuovi criteri per ciascuno dei due gruppi di prodotti, che mirano a promuovere processi di produzione efficienti sotto il profilo energetico che permettano di ridurre le emissioni di sostanze che contribuiscono all’eutrofizzazione dei corsi d’acqua, all’acidificazione dell’atmosfera e ai cambiamenti climatici, di limitare l’uso di sostanze pericolose e di ricorrere a materie prime provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile o materiali riciclati che contribuiscono ad agevolare la transizione verso un’economia più circolare.

Il gruppo di prodotti “carta grafica” comprende: fogli o rotoli di carta vergine o cartone non trasformato e non stampato, bianchi o colorati, ottenuti da pasta e idonei ad essere usati per la scrittura, la stampa o a scopo di trasformazione.

Il gruppo di prodotti non comprende: a) imballaggi; b) carta termosensibile; c) carta fotografica o autocopiante; d) carta profumata; e) carta che rientra nel gruppo di prodotti “tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta”.

A sua volta il gruppo di prodotti “tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta” comprende:
1) fogli o rotoli di tessuto-carta non trasformato per la trasformazione in prodotti che rientrano nel gruppo;
2) prodotti in tessuto-carta idonei all’uso per l’igiene personale, l’assorbimento di liquidi o la pulizia di superfici, o per una combinazione di tali scopi; sono compresi, fra l’altro, i seguenti tipi di prodotti in tessuto-carta: fazzoletti, carta igienica, fazzolettini per il viso, carta assorbente per uso domestico, asciugamani, tovaglioli, tovagliette e salviette industriali.

Il gruppo non comprende: a) i prodotti che rientrano nel gruppo “prodotti igienici assorbenti”; b) i prodotti contenenti agenti detergenti per la pulizia di superfici; c) i prodotti di tessuto laminati con materiali diversi dal tessuto-carta; d) i prodotti cosmetici, incluse le salviette umidificate; e) la carta profumata; f) i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti “carta grafica”.

Poiché i due gruppi di prodotti sono strettamente connessi e i rispettivi criteri saranno simili, è opportuno adottare un’unica decisione che stabilisca i criteri per entrambi. Tali nuovi criteri per i gruppi di prodotti “carta grafica” e “tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta” e i relativi requisiti di valutazione e verifica per ciascun gruppo di prodotti sono validi fino al 31 dicembre 2024.

In questo modo dovrebbe inoltre essere possibile aumentare la visibilità dei sistemi per i partecipanti al mercato e ridurre l’onere amministrativo a carico delle autorità nazionali.

I produttori ai quali l’Ecolabel UE per la “carta per copia e carta grafica”, la “carta da giornale” o il ”tessuto-carta” è stato assegnato sulla base dei criteri stabiliti dalle precedenti decisioni dovrebbero poter disporre di un periodo di durata sufficiente a conformare i propri prodotti ai nuovi criteri e requisiti.

Le domande presentate a partire dall’11 gennaio 2019 (data di adozione della Decisione) ed entro il 31 dicembre 2018 possono basarsi sui criteri di cui alla presente decisione o sui criteri fissati dalle precedenti Decisioni sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate. Se l’Ecolabel UE è assegnato in base a una domanda valutata conformemente ai criteri fissati dalle precedenti Decisioni, tale marchio può essere utilizzato solo fino al 31 dicembre 2019.

L’Ecolabel UE è un marchio ecologico su cui si può fare affidamento – aveva affermato il Commissario per l’Ambiente Karmenu Vella, dopo l’adozione della revisione del Regolamento- Lo schema è stato riesaminato ed è adatto allo scopo. I consumatori rispettosi per l’ambiente possono contare su altri 25 anni di scelte green di qualità.

Il riferimento era al compimento (2017) dei 25 anni di nascita del Marchio.

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