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VIA: la Commissione UE favorevole ad una procedura unica

VIA commissione UE favorevole procedura unica

Sulla GUCE del 27 luglio 2016 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione UE, con cui viene diffuso un Documento di orientamento sulla semplificazione della procedura VIA, con una particolare attenzione ad alcune fasi di procedura, individuando modalità per le diverse valutazioni ambientali nell’ambito di procedure comuni e/o coordinate ed offrendo, al contempo, indicazioni di buone pratiche, anche se non è vincolante e non incide sull’eventuale obbligo degli Stati membri di scegliere fra la procedura coordinata e la procedura comune o una loro combinazione.

La Commissione è stata incaricata di fornire orientamenti per l’istituzione di eventuali procedure coordinate e/o comuni per progetti che richiedono contemporaneamente valutazioni ai sensi della Direttiva 2011/92/UE (VIA) e delle direttive: 92/43/CEE (Habitat); 2000/60/CE (Acque); 2009/147/CE (Uccelli); 2010/75/UE (IPPC). Inoltre, tali orientamenti sono coerenti con gli obiettivi della Direttiva 2014/52/UE (modifica della Direttiva 2011/92/UE concernente la Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), di cui gli Stati membri dovrebbero tenere conto nell’ambito della sua attuazione.

La Direttiva 2011/92/UE concernente la Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati prevede due procedure per semplificare le valutazioni ambientali di progetti subordinati a più valutazioni ambientali, ovvero:
– la procedura comune;
– la procedura coordinata.
È possibile applicare una sola procedura o una combinazione di entrambe a un progetto o tipo di progetto. L’applicazione a un progetto di procedure di valutazioni ambientali coordinate o comuni, allo scopo di evitare sovrapposizioni e ridondanza, beneficiando inoltre appieno delle sinergie e riducendo al minimo il tempo necessario per l’autorizzazione, è nota come “razionalizzazione“. Gli Stati membri possono introdurre procedure coordinate e/o comuni che soddisfino i requisiti delle direttive interessate, tenendo conto delle rispettive disposizioni specifiche.

Nell’ambito della procedura comune, gli Stati membri dispongono un’unica valutazione dell’impatto ambientale di un determinato progetto. Ciò non pregiudica le disposizioni di altre normative dell’UE che possono statuire diversamente. Un’unica valutazione, effettuata in conformità alla direttiva VIA, sostituisce diverse valutazioni di un determinato progetto.

Nell’ambito della procedura coordinata, gli Stati membri designano un’autorità che coordina le varie valutazioni dell’impatto ambientale di un progetto. La presenza di un unico punto di contatto responsabile di tutte le valutazioni ambientali può favorire la chiarezza e l’efficienza per committenti e amministrazione, oltre a fornire orientamenti nel corso dell’intera procedura. L’organo amministrativo designato svolge un ruolo centrale nel coordinamento e garantisce l’agevole espletamento delle valutazioni ambientali.

Gli Stati membri possono scegliere approcci differenti ai fini dell’applicazione di ciascuna procedura, a loro spetta garantire il recepimento e l’attuazione della Direttiva, anche introducendo determinate modifiche nella propria legislazione nazionale.
A tal fine, se uno Stato membro opta per la procedura comune, è opportuno disporre che sia effettuata un’unica valutazione dell’impatto ambientale di un determinato progetto. Se, viceversa, opta per una procedura coordinata, è opportuno designare un’autorità per il coordinamento delle singole valutazioni.
La misura in cui la legislazione nazionale che recepisce la Direttiva deve essere modificata dipende anche dal fatto che gli Stati membri abbiano integrato o no le valutazioni dell’impatto ambientale nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti, in altre procedure o nelle procedure stabilite per rispettare gli obiettivi della Direttiva.

La razionalizzazione ha l’obiettivo di stabilire un approccio flessibile e globale alla valutazione che possa essere adattato a ciascun progetto senza compromettere gli obiettivi o le implicazioni ambientali delle singole valutazioni. L’approccio della razionalizzazione aiuta il committente a considerare le valutazioni applicabili, le autorità da coinvolgere e il processo di consultazione. Ciò contribuisce a evitare duplicazioni di valutazioni e ritardi nel loro espletamento. Indipendentemente dal fatto che venga seguito l’approccio comune o coordinato o sia scelta una loro combinazione, l’ambito delle valutazioni ambientali da effettuare deve essere stabilito in una fase iniziale. Ciò consente di individuare fattori ambientali sui quali il progetto potrebbe avere un impatto significativo. Per quanto riguarda l’efficienza, la pianificazione di procedure coordinate e/o comuni semplificate crea certezza e stabilità normativa. Un tale approccio facilita l’elaborazione dei rapporti ambientali e delle informazioni richieste dalle diverse direttive.

In caso di applicazione della procedura comune, la Commissione esorta gli Stati membri a scegliere un unico rapporto ambientale e integrato che copra le informazioni acquisite nell’ambito di tutte le valutazioni effettuate. Per garantire una procedura di valutazione sistematica e il rispetto di tutte le direttive in questione, è consigliabile valutare tutti gli aspetti pertinenti di un progetto sin dall’inizio.
Nel caso di una procedura coordinata, un’autorità designata gestisce le diverse valutazioni da effettuare. Una valutazione comune, d’altro canto, si traduce in un’unica valutazione dell’impatto ambientale.

La Commissione UE dà anche indicazioni sulle migliori prassi che possono essere attuate.
Per la stesura del Rapporto di VIA:
– i committenti dovrebbero iniziare la raccolta dei dati il prima possibile, mentre il progetto è in fase di preparazione, sulla base dei consigli ricevuti dalle autorità competenti;
– la definizione dell’ambito di applicazione è una buona prassi in ogni procedura, sia essa comune, coordinata o combinata, rendendo più facile stabilire la portata e il contenuto del rapporto di valutazione ambientale generale e garantisce la coerenza delle informazioni da fornire alla luce delle varie valutazioni ambientali;
– se uno Stato membro sceglie la procedura comune, il rapporto di valutazione ambientale deve essere redatto preferibilmente come unico documento comprendente tutte le informazioni e le conclusioni necessarie e riguardare le caratteristiche specifiche di ciascuna valutazione ambientale da effettuare in relazione al progetto;
- se uno Stato membro sceglie la procedura coordinata, il committente può redigere più rapporti ambientali che, successivamente, può fondere in un unico documento; in alternativa possono essere coordinati i contenuti.

Per la consultazione del pubblico, fase fondamentale della procedura VIA:
– previsione nelle diverse fasi delle procedure ambientali semplificate, fin dalla fase di definizione dell’ambito di applicazione;
– se le valutazioni da effettuare richiedono diverse consultazioni pubbliche, esse devono essere realizzate o nell’ambito di un’unica procedura di consultazione integrata o mediante procedure coordinate;
– la fissazione di termini ragionevoli massimi per informare il pubblico e condurre le consultazioni facilita la procedura rendendola altresì più efficace sia per le autorità competenti, sia per i committenti.

Per il processo decisionale:
– l’applicazione simultanea della VIA e dell’ “opportuna valutazione dell’incidenza” (OVI) garantisce una migliore qualità della valutazione, essendo soggetta anche alla consultazione del pubblico;
– la decisione adottata in base alle valutazioni ambientali razionalizzate potrebbe includere altresì informazioni sulle soluzioni alternative, le misure di mitigazione e, se del caso, le misure di compensazione individuate in relazione ai siti Natura 2000 nel contesto della OVI o nel rapporto ambientale generale sulla VIA.

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