Energia Infrastrutture e mobilità Territorio e paesaggio

Veicoli elettrici: le Linee guida dei VV. F. per le colonnine di ricarica

Stante il previsto aumento delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, installate sia in ambito pubblico che privato, i Vigili del Fuoco hanno diramato le Linee guida per garantirne lo sviluppo in totale sicurezza.

I Vigili del Fuoco (VV.F.) hanno diramato le Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, per fornire tutte le indicazioni agli operatori impegnati nella loro progettazione, stabilire linee procedurali e di indirizzo comuni ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco in tutta Italia e garantire al contempo lo sviluppo delle colonnine di ricarica in totale sicurezza.

In un post della scorsa settimana abbiamo segnalato tra le misure per la Mobilità sostenibile della Legge di Bilancio 2019, anche quelle previste dal comma 1039 ovvero le detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati da energia elettrica.

Come sottolinea la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, che contiene in Allegato le Linee Guida, stante il previsto aumento delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, installate sia in ambito pubblico che privato, si è resa necessaria la valutazione del possibile rischio di incendio e/o di esplosione connesso a tali infrastrutture, a maggior ragione se installate nell’’ambito di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (VV.F.).

Un apposito gruppo di lavoro, costituito da tecnici dei VVF, rappresentanti di aziende elettriche installatrici di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, rappresentanti delle case automobilistiche costruttrici di veicoli elettrici e/o ibridi (CUNA), rappresentanti del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), ricercatori e studiosi (ENEA, Università, ecc.) e professionisti antincendio, ha raccolto i dati disponibili a livello nazionale e internazionale, concludendo che, allo stato attuale, non risulta che i veicoli elettrici presentino un livello di rischio di incendio e/o esplosione maggiore rispetto ai veicoli tradizionali, e le stazioni di ricarica delle batterie dei veicoli elettrici risultano presentare rischi di natura prettamente elettrica.

Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ma quando l’installazione avviene in un’attività soggetta a controllo dei VV. F. essa comporta una modifica da considerarsi di tipo rilevante ai fini della sicurezza antincendio, in termini di:
rischio elettrico connesso al sistema di alimentazione per la ricarica;
rischio di incendio e di esplosione connesso al sistema di accumulo elettrochimico del tipo ione – litio o polimeri litio o anche altro;
– rischio di elettrocuzione per gli operatori in fase di ricarica ovvero per i soccorritori nell’espletamento delle operazioni di soccorso;
ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione incendi;
rischio di propagazione delle fiamme all’esterno o verso l’interno di un eventuale fabbricato.

Pertanto, in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi:
1. le infrastrutture nuove realizzate secondo le indicazioni riportate nelle Linee guida, nonché le infrastrutture poste in funzione prima della pubblicazione delle stesse Linee guida e realizzate secondo la regola dell’arte ed adeguate alle misure, potranno essere considerate modifiche ad attività esistenti che non comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendi e quindi, per la regolarizzazione di tali attività, si potrà procedere ai sensi dell’articolo 4, comma 7 del D.M. 7 agosto 2012, prevedendo l’obbligo da parte del responsabile dell’attività dell’acquisizione immediata di tutta la documentazione atta a dimostrare la conformità dell’installazione stessa; tale modifica dovrà, successivamente, essere documentata al Comando VV. F. competente in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio;
2. le infrastrutture non realizzate secondo le indicazioni di cui al precedente punto 1, sono considerate modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, nel rispetto  di quanto indicato dall’articolo 4, comma 6 del D.M. 7 agosto 2012.

Le Linee guida hanno effetto retroattivo, quindi anche le infrastrutture esistenti prima della loro pubblicazione dovranno adeguarvisi.

 

 

 

 

 

Articoli simili

Lascia un commento

* Utilizzando questo modulo accetti la memorizzazione e la gestione dei tuoi dati da questo sito web.