Diritto e normativa Risorse e rifiuti

La “stangata” TARI: alleggerisce le imprese e si riversa sui cittadini?

stangata TARI alleggerisce le imprese e si riversa sui cittadini

Con il cosiddetto “Salva Roma ter” viene annullata l’interpretazione “prudente e ragionevole” dell’ex Ministro dell’Ambiente Orlando, ora dirottato al Dicastero della Giustizia, dopo il “pasticcio” delle norme contraddittorie introdotte nella Legge di Stabilità, ma il nuovo testo relativo alla tassazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, alleggerendo di fatto i costi per imprese e commercianti, rischia di riversare sui cittadini i costi della quota fissa del servizio.

Con uno dei tanti pasticci creati dall’indirivieni di aggiunte, modifiche, abrograzioni e ripensamenti che hanno dato vita alla Legge n. 147 del 27 dicembre 2014 (tra gli altri il caso dell’Attestato di Prestazione Energetica), conversione del Disegno di legge volgarizzato come “Legge di Stabilità 2014”, anche nell’istituire la TARI (Tassa sui Rifiuti) si sono introdotte due disposizioni che tra loro confliggono:

– “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero” (comma 649);

 – “Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero” (comma 661).

Di fronte alle difficoltà interpretative il Ministro Orlando aveva pubblicato sul sito del MATTM la Circolare n. 1 del 13 febbraio 2014 con la quale “secondo prudenza e ragionevolezza”, in attesa di un chiarimento normativo, dava “la precedenza” a quanto previsto dalla seconda parte del comma 649 ovvero che spettasse alle amministrazioni locali di disporre, con regolamento, l’individuazione della parte variabile della tariffa per i rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero, dal momento che era la parte che era “stata inserita nell’articolato in Parlamento” in sede di conversione in Legge, mentre il comma 661 era nel testo del Governo.

Ora, con il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale”, il cosiddetto “Salva Roma ter”, anche se non sarebbe costituzionalmente corretta tale denominazione, essendo improponibile reiterare per la terza volta un Decreto, prima ritirato dal Governo Letta e riscritto dopo i rilievi del Presidente della Repubblica per l’inserimento massiccio di norme che nulla avevano a che fare con le finalità del provvedimento, poi ritirato anche dal Governo Renzi per il rischio di una sua decadenza per l’ostruzionismo parlamentare, si è scelto di tenere in piedi il comma 661 (TARI esclusa) rispetto all’interpretazione dell’ex Ministro dell’Ambiente Orlando che dava  come “vigente” il comma 649, secondo quanto sopra esposto.

Andrea Orlando fa tuttora parte del Governo, anche se dirottato al Ministero della Giustizia, “incomprensibilmente” a detta di tutti i commentatori al momento della costituzione del nuovo Governo a guida Matteo Renzi, mentre con il passare del tempo se ne comprendono le ragioni, come osservato in un altro post.
Ovviamente, è stata abolita anche la lettera f) del comma 679 “superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa” laddove il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni.

Pertanto, l’“interpretazione” di Orlando decade sotto la pressione delle imprese che temevano di dover pagare salatissime TARI, ma sottraendo ai Comuni la possibilità della gestione autonoma della tariffazione dello smaltimento dei rifiuti urbani, dal momento che rimane il principio della copertura dei costi cui deve assolvere l’ente locale nella redazione del relativo Piano finanziario, la voce dei costi fissi dovrà essere spostata su altri contribuenti?

C’è da osservare, al riguardo che è ingiustificata l’eccessiva l’euforia delle Associazioni imprenditoriali per l’eliminazione della seconda parte del comma 649 ove si prevede, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, di non tenere conto di quella parte di superficie teoricamente assoggettabile al tributo ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono infatti tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
Non sembra, salvo ulteriori interpretazioni, che le nuove disposizioni contenute nel nuovo Decreto Legge possano essere “interpretate” come un’esenzione.
Rileggendo il comma 661 rimasto immutato, si evidenzia che il tributo “non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero”, ma il produttore non può fare altrettanto per i rifiuti indifferenziati e gli altri diversi dagli speciali, a meno che non sia già stato introdotto un sistema di misurazione puntuale, che è poi l’unico che permetterebbe ad un imprenditore o commerciante di dimostrare che non sta conferendo altri rifiuti al circuito di raccolta urbani.

Non c’è dubbio che le aziende stiano pagando, e rischiavano di pagare, in modo esagerato e anche ingiusto, ma non è pensabile che possano essere “esentate” dal pagamento di una quota fissa per un servizio che viene effettuato a prescindere da quanti rifiuti si dovranno raccogliere, scaricando sulle famiglie i costi fissi.

Purtroppo è la filosofia sottesa alla TARI (ex RES, ex TARES), che è fondamentalmente iniqua, anche se in sede di conversione del decreto si potrebbe almeno evitare di dare adito ad ulteriori “interpretazioni”.

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