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Protezione civile: 6 febbraio 2018 entra in vigore il nuovo Codice

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Entra in vigore oggi, 6 febbraio 2018, il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 recante il “Codice” in attuazione della L. 16/03/2017, n. 30, recante “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile“, al fine di coordinare la normativa vigente in materia di protezione civile e tenere conto delle evoluzioni intervenute nel quadro costituzionale e legislativo dal 1992, anno di istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

Il testo definisce le finalità, le attività e la composizione del Servizio nazionale della Protezione civile, quale sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall’attività dell’uomo. Sono comprese tra tali attività quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento.

Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsioneprevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.

La previsione consiste nell’insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all’identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.

La prevenzione consiste nell’insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

L’azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismicovulcanico, da maremotoidraulicoidrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi.

Gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
– emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
– emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;
– emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

La gestione delle emergenze di rilievo nazionale è articolata in diverse fasi:
– la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile, che consente un intervento del sistema nazionale anche in fase preventiva, ove possibile;
– la dichiarazione dello stato di emergenza, con la definizione di un primo stanziamento da destinare all’avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione, che si attiva al verificarsi degli eventi di livello nazionale, a seguito di una valutazione speditiva eseguita dal dipartimento della protezione civile;
– l’individuazione delle ulteriori risorse necessarie per il prosieguo delle attività, a seguito della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento.

La dichiarazione dello stato di emergenza non può superare in termini temporali i 12 mesi più 12 (fino ad oggi il limite temporale è stato 6 mesi più 6).

Si specifica che fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che garantiscono l’unitarietà dell’ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:
– il Presidente del Consiglio dei Ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;
– i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
– i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

In occasione degli eventi calamitosi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti e di ricerca e salvataggio, assumendone la direzione e la responsabilità nell’immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.

Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono strutture operative nazionali:
– le Forze armate;
 le Forze di polizia;
– gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
– le strutture del Servizio sanitario nazionale;
– il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l’Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
– il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente;
– le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.

Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento.

Per dare il giusto risalto alla partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, si regolamentano le attività di volontariato organizzato, definendo in maniera chiara i gruppi comunali di protezione civile e introducendo la responsabilità del cittadino rispetto alle indicazioni date dalle autorità di protezione civile ai diversi livelli.

Infine, per quanto riguarda le misure e gli strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile, il testo prevede una ripartizione delle risorse in tre fondi:
– fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione (risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal dipartimento della protezione civile già iscritte al bilancio);
– fondo per le emergenze nazionali (per gli eventi emergenziali nazionali);
– fondo regionale di protezione civile (fondo che contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile regionale e concorre agli interventi di carattere regionale).

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