Diritto e normativa Risorse e rifiuti

Ulteriori (ultime?) novità sulla TARES D. Lgs. approvato dal Governo

Ulteriori novità sulla TARES

Il Decreto Legislativo approvato sabato dal Governo dà la possibilità ai Comuni di emettere le bollette per il servizio di gestione dei rifiuti sulla base delle precedenti TARSU, TIA 1 e TIA 2, salvo il conguaglio di dicembre determinato sul nuovo tributo.

“Per quanto riguarda la TARES il decreto dà ai Comuni la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse come previsto dal “Salva Italia” (DL 201/2011). A tutela del contribuente è previsto che la deliberazione sia adottata e pubblicata dal Comune almeno trenta giorni prima della data di versamento. Viene altresì rinviato all’ultima rata relativa al 2013 il pagamento della maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro già previsto dal Salva Italia”.

Così recitava il Comunicato stampa diffuso al termine del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2013, in merito al “tormentone” TARES che, ribadiamo quanto affermato qualche mese fa proseguirà ancora, anche senza seguire (ce lo auguriamo!) i tempi dell’agenda elettorale.

Ovviamente, la notizia di un eventuale ulteriore rinvio del pagamento della nuova tassa o tariffa sui rifiuti e servizi comunali (siamo tuttora convinti che così com’è la TARES mantenga questa “duplicità”) non ci ha colto di sorpresa, stante le pressanti richieste che erano state fatte dai Comuni, tramite l’ANCI, che si erano formalizzate nella richiesta, fatta nella riunione Stato-Regioni del 13 marzo 2013, di rinviare l’operatività della TARES al 2014 e di ritornare per l’anno in corso, al TARSU.

Egual istanza era stata avanzata il 18 marzo da un gruppo di Parlamentari che, intervenendo con una lettera-appello al Capo del Governo, chiedevano il differimento immediato dal 1° gennaio 2014 dell’entrata in vigore del nuovo tributo che avrebbe “ricadute negative in termini finanziari e gestionali sui Comuni e suoi gestori del servizio di raccolta rifiuti urbani”.

Nei mesi scorsi, dopo l’ulteriore slittamento introdotto con il D.L. n.1/ 2013 (convertito con Legge 1 febbraio 2013, n. 11) della scadenza a luglio della 1a rata della TARES, si era paventata una crisi di liquidità che, oltre a tradursi in un concreto rischio di blocco dei servizi, con inevitabili ricadute a livello ambientale per i cittadini, avrebbe potuto mettere a rischio la sopravvivenza delle imprese del settore e, conseguentemente, la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali.

Al di là delle giustificate richieste di rinvio “al fine di creare le condizioni che consentano un profondo ripensamento, da parte del nuovo Parlamento [il grassetto è nostro], della struttura stessa di questo tributo nell’ambito di una revisione complessiva del federalismo municipale”, c’è da chiedersi come mai il “vecchio” Parlamento non avesse intravisto i rischi che sarebbero derivati dall’introduzione dei rinvii da stesso proposti al pagamento della TARES.

Dando per valido quanto scritto nella lettera-appello, dove si è giustificato l’intervento “che si è superata la fase dell’emergenza finanziaria del Paese grazie all’azione di governo messa in atto dalla fine del 2011, nonché l’andamento positivo delle entrate nel 2011, in particolare della stessa IMU, oltre che dalla lotta all’evasione fiscale…”, resta il fatto, però, che il mantenimento ancora per un anno della TARSU, laddove i Comuni non hanno voluto o saputo introdurre una Tariffa più puntuale del servizio come hanno meritoriamente fatto da altri, significa mantenere ancora in vigore l’iniquità di una tariffa che non viene commisurata al servizio reso e applicata al rispetto del principio comunitario “chi più inquina più paga”, ma prevalentemente sulla superficie catastale.

Per 14 anni, infatti, i “vecchi” Parlamenti, sensibili alle richieste pressanti della maggior parte dei Comuni che lamentavano di non essere “ancora” pronti a passare alla Tariffa, hanno differito l’entrata in vigore del D.Lgs n. 22/1997 che la prevedeva, tramite quei “Decreto Milleproroghe” che hanno lungamente testimoniato l’incapacità di un Paese ad ottemperare a regole e tempi che si era (e si è!) dati.

Comunque, con questo nuovo Decreto viene permesso agli Enti (Comuni o Gestori) di emettere le bollette con rate e scadenze che decideranno di introdurre (non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della Delibera), sulla base delle risultanze delle precedenti TARSU, TIA 1 o TIA 2, salvo l’ultima di dicembre, che sarà determinata sulla TARES e che prevederà il saldo del dovuto, come avvenuto per l’IMU, oltre al versamento della maggiorazione di 0,30 euro al m2 prevista a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, che non potrà essere ritoccata fino a 0,40 euro, come previsto in precedenza (è una delle novità!).

Il Decreto, inoltre, prevede la possibilità per gli Enti di avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed esclude dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Alla prossima puntata!

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