Diritto e normativa Energia

A rischio il Disciplinare tipo del MiSE per le trivellazioni di idrocarburi?

a rischio disciplinare tipo MiSE

Il “Disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale“, che il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) aveva emanato il 7 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 78 del 3 aprile 2017, che stabilisce “le modalità di conferimento dei titoli concessori unici, dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonché le modalità di esercizio delle attività nell’ambito degli stessi titoli minerari“, alla luce della Sentenza n. 170 della Corte Costituzionale 12 luglio 2017 che, accogliendo in parte i ricorsi presentati dalle regioni AbruzzoVenetoPugliaMarche e Lombardia contro il Decreto Legge “Sblocca Italia”, ribattezzato “Sblocca Trivelle”, potrebbe dover essere riscritto.

La Consulta, infatti, ha stabilito che le disposizioni contenute nel comma 7 dell’Art.38 del succitato Decreto (il comma 7 riguarda le modalità di conferimento del titolo concessorio unico e le modalità di esercizio delle attività in tema di idrocarburi) incidono ” […] sulla materia di competenza concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», cui ricondurre le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma. Rimettendo esclusivamente al Ministro dello sviluppo economico l’adozione del disciplinare tipo, realizza una chiamata in sussidiarietà senza alcun coinvolgimento delle Regioni, sebbene questa Corte abbia reiteratamente affermato l’esigenza della previsione «di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, [… di] adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali […] D’altra parte, scrutinando una fattispecie normativa analoga a quella in considerazione, sempre afferente al settore energetico degli idrocarburi, questa Corte ha ravvisato «la parziale illegittimità costituzionale della disposizione censurata, per la mancata previsione di strumenti di leale collaborazione per la parte che si riferisce a materie di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni interessate».Si deve pertanto concludere che l’art. 38, comma 7, del d.l. n. 133 del 2014 è costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui sono stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, nonché le modalità di esercizio delle relative attività“.

Anche su questo tema si era tenuto il referendum abrogativo proposto della norma che estende la durata delle concessioni per estrarre idrocarburi in zone di mare (entro 12 miglia nautiche dalla costa) sino all’esaurimento della vita utile dei rispettivi giacimenti, proposto da alcuni Consigli regionali, fallito perché aveva partecipato al voto solo il 31,18% degli italiani, anche se il “sì” aveva raggiunto l’85,84%.

Con la Sentenza n. 170 della Corte Costituzionale si “riapre ora una partita che il Governo considerava chiusa, con un provvedimento che toglieva alle Regioni, e con esse alle comunità locali, ogni possibilità di intervento sulle politiche energetiche – ha sottolineato il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo, Mario Mazzocca – Ora abbiamo l’opportunità di far valere le nostre ragioni in merito a progetti che, in nome di un interesse nazionale, tutto da dimostrare, mettono a rischio la sicurezza dei cittadini, la salubrità dell’ambiente e la possibilità di programmare lo sviluppo assecondando le vocazioni dei nostri territori“.

Questa sentenza – ha concluso Mazzocca – è stata resa possibile dalla vittoria del NO al referendum del 4 dicembre, che ha lasciato in vigore quanto stabilito negli articoli 117 e 118 della nostra Costituzione

La Sentenza del 12 luglio contiene elementi che, se opportunamente sfruttati, potrebbero disinnescare anche il nuovo e contestatissimo Disciplinare-tipo del MiSE di cui sopra, dal momento che né Governo né hanno coinvolto le Regioni che invece avrebbero dovuto rilasciare l’Intesa.
Tuttavia, il Coordinamento nazionale No-triv, l’associazione apartitica, senza fini di lucro, a cui aderiscono centinaia di organizzazioni, comitati e circoli di tutta Italia, che si propone, tra l’altro, di contrastare il modello di sviluppo basato sullo sfruttamento delle fonti fossili e la promozione di un nuovo sistema energetico, economico e sociale fondato sui più ampi principi della “sostenibilità”, e che ha svolto un ruolo di primo piano nel proporre i 6 quesiti referendari, ridotti poi ad uno, perché i restanti quesiti presentati erano stati, parzialmente assorbiti con le modifiche normative introdotte nella Legge di Stabilità 2016, nel tentativo di “disinnescare” il referendum che è stato comunque celebrato, in una nota osserva che “per ottenere questo importante risultato sarebbe sufficiente che anche una Regione soltanto decidesse di impugnarlo entro il 1° agosto con un ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato. Finora hanno impugnato il Disciplinare-tipo le sole Regioni Veneto ed Abruzzo. Si confida che possano integrare i ricorsi già depositati tenendo conto degli importanti elementi contenuti nel dispositivo della Corte. In verità, è risultato finora molto strano ed anche privo di logica ed incoerente che le altre Regioni, soprattutto quelle che più si sono esposte nella contrapposizione al Governo in occasione del Referendum No Triv e del Referendum Costituzionale, non abbiano seguito l’esempio del Veneto e dell’Abruzzo. Quali enti esponenziali delle comunità locali, le Regioni nascono per dare voce ai territori; le loro prerogative costituzionali, difese strenuamente anche dal movimento No Triv in occasione del Referendum costituzionale, sono state ancora una volta, con il nuovo Disciplinare-tipo, violate dal Governo. In quale altra occasione le Regioni dovrebbero agire se non entro il 1° agosto?“.

Forse si sono rese conto di quale peso quel Referendum del 17 aprile, pur fallito per non aver raggiunto il quorum, abbia avuto sull’esito di quello del 4 dicembre.

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