Economia e finanza Società

Le misure dei PNRR devono dimostrare di non arrecare danni all’ambiente

La Commissione UE con una Comunicazione ha chiarito in modo inequivocabile che tutte le misure previste dai Piani nazionali di recupero e resilienza (PNRR) dovranno rispettare il principio di “non arrecare danni significativi” agli obiettivi ambientali, fornendo spiegazioni e motivazioni sull’assoluto rispetto.

Lo scorso dicembre Consiglio e Parlamento dell’Unione europea hanno raggiunto l’accordo politico sulla proposta di Bilancio a lungo termine e sul NextGenerationEU, il Piano dell’UE per uscire dalla crisi di Covid-19, che metterà a disposizione degli Stati membri 672,5 miliardi di euro in prestiti e sovvenzioni per sostenere riforme e investimenti.

Come noto, per beneficiare del dispositivo, ciascuno Stato membro deve presentare un Piano di Ripresa (PNRR) dove espone il programma di riforme e investimenti che intende attuare fino al 2026.

Al fine di aiutare gli Stati membri ad allineare al nuovo Regolamento i PNRR, la Commissione UE aggiorna continuamente le relative Linee guida.

Uno dei pilastri del Regolamento è la Transizione verde ovvero agli Stati membri è chiesto di esplicitare in che modo il loro Piano di Ripresa è coerente con gli obiettivi del Green Deal europeo, assicurando una transizione socialmente equa e giusta, e rispetti il principio non arrecare un danno significativo” (DNSH, “do no significant harm“) all’ambiente, previsto dal quadro legislativo per favorire gli investimenti sostenibili, tramite la definizione di un sistema di classificazione (Tassonomia).

Con la Comunicazione “Technical guidance on the application of “do no significant harm” under the Recovery and Resilience Facility Regulation”, la Commissione UE ha fornito gli orientamenti che mirano a chiarire il significato del principio DNSH e le relative modalità di applicazione nel contesto dell’RRF e in che modo gli Stati membri possono dimostrare che le misure da essi proposte nel PNRR soddisfino tale principio.

Per i 6 obiettivi ambientali previsti dalla tassonomia si deve considerare “danno significativo” un’attività che:
1. provoca significative emissioni di gas a effetto, arrecando un danno alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sulle persone, sulla natura o sugli attivi, arrecando un danno all’adattamento ai cambiamenti climatici;
3. arreca un danno all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
4. arreca un danno all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, conducendo a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno a lungo termine all’ambiente;
 5. arreca un danno alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, comportando un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
6. compromette la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, nuocendo in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione.

La valutazione del principio DNSH, chiarisce la Commissione, riguarda tutte le misure per l’attuazione di riforme e investimenti pubblici, anche se è possibile adottare un approccio semplificato per quelle che non hanno impatti prevedibili o che hanno un impatto prevedibile trascurabile su tutti o alcuni dei sei obiettivi ambientali.

Quando una misura risulta sostenere al 100 % uno dei sei obiettivi ambientali, essa è considerata conforme al principio DNSH per tale obiettivo. Analogamente, quando una misura “contribuisce in modo sostanziale”, ai sensi del regolamento Tassonomia, a uno dei sei obiettivi ambientali, essa è considerata conforme al principio DNSH per tale obiettivo.

Il rispetto del diritto ambientale nazionale e dell’UE applicabile è un obbligo distinto e non esonera dalla necessità di effettuare una valutazione DNSH.

Ai fini della valutazione DNSH, devono essere prese in considerazione le valutazioni d’impatto inerenti alle dimensioni ambientali o la verifica di sostenibilità di una misura.

Nell’ambito del PNRR, per la valutazione DNSH gli effetti diretti e gli effetti indiretti primari di una misura sono pertinenti.

La valutazione DNSH deve considerare il ciclo di vita dell’attività derivante dalla misura.

Valgono per la valutazione DNSH anche le misure che promuovono una maggiore elettrificazione (ad es. industria, trasporti ed edilizia) relativamente all’obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Per le attività economiche per le quali esiste un’alternativa tecnologicamente ed economicamente praticabile a basso impatto ambientale, la valutazione dell’impatto ambientale negativo di ciascuna misura dovrebbe essere effettuata rispetto allo scenario in assenza di interventi tenendo conto dell’effetto ambientale della misura in termini assoluti. Quelle per le quali qnon esiste un’alternativa tecnologicamente ed economicamente praticabile a basso impatto ambientale, gli Stati membri possono dimostrare che una misura non arreca danno significativo adottando i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali nel settore.

Le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, in generale dovrebbero essere considerate non conformi al principio DNSH, data l’esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio.

Per garantire che le misure siano consone all’evoluzione futura e non comportino effetti di dipendenza (“lock-in”) dannosi, e per promuovere effetti dinamici favorevoli, possono essere necessari investimenti e riforme di accompagnamento.

La conformità al principio DNSH, dovrebbe essere integrata nella progettazione delle misure, anche a livello di target intermedi e finali.

Per agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro PNRR, la Commissione ha preparato una lista di controllo (Allegato I) alle cui domande si deve rispondere e integrare le risposte nei rispettivi Piani.

Nell’Allegato IV sono riportate simulazioni esemplificative concrete di come il principio DNSH dovrebbe essere dimostrato nei PNRR.

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