Le procedure per le infrazioni avviate nei confronti dell’Italia si riferiscono al mancato trattamento delle acque reflue (4° procedimento in merito) in ulteriori 276 Comuni sopra i 2.000 abitanti, al permesso di utilizzo di vecchi serbatoi di stoccaggio del GPL in superficie anche ad uso sotterraneo, alle condizioni aggiuntive imposte per esentare dall’IVA i servizi connessi all’importazione di beni, e per l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA).
Con il Pacchetto di infrazioni del mese di luglio adottato il 19 luglio 2018, la Commissione UE ha avviato 4 procedure (lettere di costituzione in mora) nei confronti dell’Italia:
– Ambiente: mancate prescrizioni dell’UE in materia di trattamento delle acque reflue urbane;
– Mercato interno, Industria, Imprenditoria e PMI: non conformità di tutti i serbatoi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatto (GPL) immessi sul mercato o messi in servizio alle prescrizioni della Direttiva sulle attrezzature a pressione;
– Fiscalità: per condizioni aggiuntive imposte per esentare dall’IVA i servizi connessi all’importazione di beni;
– Fiscalità: per imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA).
Per quanto attiene alla procedura relativa alle acque reflue, si tratta del 4° procedimento di questo tipo ad essere avviato da Bruxelles nei confronti dell’Italia per la non conformità alla Direttiva 91/271/CCE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, dal momento che le acque reflue non trattate possono comportare un rischio per la salute e inquinano i laghi, i fiumi, il terreno e le acque costiere e sotterranee.
La prima procedura risale al 2004 e ha portato lo scorso maggio la Corte di giustizia a condannare l’Italia al pagamento di una multa da decine di milioni di euro relativamente alla situazione esistente in 74 comuni.
Il secondo procedimento aperto ha avuto inizio nel 2009 e si riferisce alle acque reflue in zone sensibili.
C’è poi una terza procedura in corso che riguarda 758 agglomerati urbani e si trova nella fase di parere motivato complementare, ultimo passo prima di approdare eventualmente alla Corte di giustizia.
L’ultimo caso, ora, riguarda l’invito della Commissione al nostro Paese affinché garantisca che le acque reflue provenienti da tutti gli agglomerati umani con una popolazione di oltre 2 000 abitanti siano raccolte e trattate. Secondo la Commissione, una valutazione degli ultimi dati presentati dall’Italia evidenzia che anche un numero considerevole (276) di agglomerati di dimensioni più ridotte viola gli obblighi fondamentali di raccolta, trattamento e monitoraggio.
Ora le autorità nazionali dispongono di due mesi per rispondere; in caso contrario, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.
Relativamente alla procedura per i serbatoi di stoccaggio del GPL, la Commissione rimprovera all’Italia di non aver garantito che tutti i serbatoi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatto (GPL) immessi sul mercato o messi in servizio siano conformi alle prescrizioni della direttiva sulle attrezzature a pressione (Direttiva 2014/68/UE).
A norma del diritto dell’UE si applicano requisiti specifici ai serbatoi di stoccaggio del GPL a seconda che siano sotterranei o usati in superficie, dato il diverso livello di rischio per i cittadini. L’Italia ha consentito che alcuni vecchi serbatoi di stoccaggio del GPL inizialmente destinati ad essere usati in superficie venissero modificati per essere usati come serbatoi di GPL ad uso sotterraneo.
La Commissione ritiene che tali prodotti modificati debbano essere considerati diversi dai serbatoi originali e che ne debba essere verificata la conformità alle norme dell’UE prima di reimmetterli sul mercato. Poiché l’Italia non ha provveduto a tale verifica, la Commissione ritiene che sussista una violazione della Direttiva sulle attrezzature a pressione.
La 3a lettera di costituzione in mora inviata all‘Italia si riferisce alle condizioni aggiuntive che il nostro Paese impone per esentare dall’IVA i servizi connessi all’importazione di beni. Attualmente, per applicare l’esenzione dall’IVA ai servizi ausiliari relativi all’importazione di beni, la legislazione italiana richiede non solo che il loro valore sia incluso nella base imponibile, ma anche che siano stati effettivamente assoggettati all’IVA in dogana al momento dell’importazione. Secondo la Commissione UE ciò contravviene alle disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (Direttiva IVA).
Per ultimo, la Commissione UE vuole che l’Italia elimini l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA). L’IRBA è in vigore dal 1° gennaio 2012 e corrisponde a una tassa di circa 2 centesimi su ogni litro di carburante erogato, rispetto a 72 centesimi di accisa percepiti sulla base della legislazione armonizzata dell’UE. Secondo la Commissione UE, si tratta di un’imposta che “non persegue scopi specifici, ma punta solo a obiettivi di bilancio, cosa contraria al diritto dell’Unione“.