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Imballaggi: Direttiva 2013/2/UE della Commissione UE modifica l’Allegato I

Imballaggi Direttiva 2013-2-UE della Commissione UE modifica Allegato I

Aumentano gli esempi illustrativi per i criteri interpretativi al fine di porre gli operatori all’interno del mercato UE su un piano di parità.

Il 7 febbraio 2013 è stata pubblicata la Direttiva 2013/2/UE della Commissione UE recante “Modifica dell’Allegato I della Direttiva 94/62/CE su “Imballaggi e Rifiuti da Imballaggi” (modificata a sua volta dalla Direttiva 2004/12/CE).
Lo scopo della modifica è quello di agevolare l’applicazione e il rispetto del quadro normativo sugli imballaggi, ponendo gli operatori economici su un piano di parità nel mercato interno dell’UE, ma il fine ultimo è di prevenire la produzione di rifiuti da imballaggio e di favorire, al contempo, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi, in modo che si riduca lo smaltimento finale di tali rifiuti.

L’articolo 3, punto 1, della succitata Direttiva 94/62/CE recava una definizione generica di “imballaggio” nonché alcuni criteri per interpretare cosa sia da considerarsi imballaggio e cosa non lo sia. Inoltre, l’Allegato I annesso conteneva un elenco di articoli che costituivano esempi illustrativi dell’applicazione di tali criteri.
Ora, secondo quanto disposto dall’articolo 3, punto 1 della stessa Direttiva e ai fini di un’ulteriore armonizzazione interpretativa della definizione di imballaggio a livello dell’UE, la Commissione ha rivisto gli esempi illustrativi e ha proceduto a una revisione dell’Allegato I della Direttiva 94/62/CE con l’aggiunta di nuovi esempi illustrativi che sono stati discussi insieme agli Stati membri.

La Commissione aveva sottoposto al Comitato istituito dall’articolo 21 della Direttiva 94/62/CE, composto da rappresentanti degli Stati membri un progetto di Direttiva da sottoporre al voto, ma nella riunione del 12 dicembre 2011 il Comitato non aveva espresso alcun parere in merito.
Pertanto, la Commissione aveva presentato la proposta al Consiglio, in conformità alla procedura di cui all’articolo 5 bis della Decisione 1999/468/CE, e l’aveva trasmessa al Parlamento europeo, stralciando dalla revisione dell’Allegato I l’articolo “Pellicole di supporto di etichette autoadesive”, sulla base della posizione assunta in merito dal Comitato stesso.
Poiché il Consiglio non ha deliberato entro i termini previsti, né il Parlamento si è opposto alle misure, la Commissione ha proceduto all’adozione della Direttiva a cui gli Stati membri dovranno conformarsi alla entro il 30 settembre 2013, comunicando immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Tra gli articoli che costituiscono imballaggi nella modifica si segnalano i rotoli che avvolgono materiali flessibili (per es. pellicole o alluminio), le grucce per indumenti se vendute insieme all’indumento e i pizzi per torte se venduti insieme alle torte; viceversa non sono imballaggio se venduti separatamente.
Non sono considerati imballaggi, inoltre, le bustine solubili per detersivi, i contenitori dei lumini per le tombe, le cartucce per stampanti, nonché le capsule per erogatori di bevande (caffè, cioccolata, latte, tè), lasciati vuoti dopo l’uso; tuttavia quelle per erogatori di caffè che si gettano insieme al caffè usato non sono da considerarsi imballaggio.

Tra le altre “curiosità”, sono parti di imballaggio lo spazzolino del mascara che fa parte del tappo della confezione e i macinini meccanici integrati in recipienti non ricaricabili.

A quanto pare di capire la Direttiva continua a considerare imballaggi piatti, tazze e bicchieri di plastica monouso solo se “progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita”, escludendo, quindi, quelli utilizzati dalle famiglie o durante feste e sagre.

Fermo restando che è sempre soluzione migliore quella di recuperare quanto più materiale possibile, sia per evitare il conferimento in discarica che l’incenerimento, è coerente con la Direttiva la scelta operata da Consorzi di bacino e Comuni di far conferire tali rifiuti nei cassonetti o sacchetti (dove funziona il “porta a porta”) della raccolta differenziata di plastica da imballaggi?

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