Un Documento su ripartizione delle spese di riscaldamento, modalità di lettura, costi di fatturazione e relative informazioni è stato approntato da AiCARR, ANACI, ANTA, CNI e CNPI, per evitare le confusioni e gli errori che potrebbero insorgere dopo le profonde modifiche del Decreto Legislativo di attuazione della nuova Direttiva UE sull’efficienza energetica.
Il D.lgs. 14 luglio 2020 di attuazione della Direttiva 2018/2002/UE sull’efficienza energetica (Direttiva EDD) ha apportato profonde modifiche al precedente D.Lgs. 102/2014, che se non opportunamente valutate, potrebbero comportare confusione nell’applicazione della Direttiva stessa.
Per tale motivo AiCARR (Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento e Refrigerazione), ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali), ANTA (Associazione Nazionale Termotecnici e Aerotecnici), CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri) e CNPI (Consiglio Nazionale dei Periti Industriali) hanno ritenuto opportuno redigere e pubblicizzare un Documento condiviso sulle modifiche apportate dal Decreto in tema di contabilizzazione del calore, proponendo la loro interpretazione ed evidenziando alcuni punti controversi, rivolto a tutti gli operatori del settore, nonché agli utenti finali e agli amministratori di condominio.
Le Associazioni e i soggetti firmatari del Documento, ricordano che “il principio ispiratore e la finalità del Decreto sono quelli di contribuire all’attuazione del principio europeo che pone l’efficienza energetica al primo posto”. Senza questa centralità è possibile interpretare in modo del tutto fuorviante alcuni precetti legislativi.
In particolare, il Documento “Considerazioni sull’attuazione del D.Lgs 14 luglio 2020, n. 73. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” prende in considerazione i punti di maggiore interesse per i condòmini e gli occupanti delle unità immobiliari, tra cui i criteri di ripartizione delle spese, le modalità di lettura da remoto, le informazioni sulla fatturazione, i costi di fatturazione e la fattibilità economica).
Caratteristiche degli strumenti di contabilizzazione e modalità di lettura da remoto
Il Decreto prevede che dal 25 ottobre 2020 vengano installati sistemi di misura leggibili da remoto, per consentire che entro il 1° gennaio 2027 tutti i contatori dovranno essere leggibili da remoto. Il legislatore non ha imposto specifiche tecnologie e l’utenza potrà scegliere quella che ritiene migliore, secondo il proprio criterio di valutazione, tra:
– tecnologie radio walk-by e driven-by, che richiedono l’impiego di un letturista che opera una lettura asincrona;
– tecnologie di telelettura punto-multipunto wireless con trasmissione radio su rete con l’ausilio di ripetitori;
– tecnologie di lettura diretta punto-punto con trasmissione tramite messaggi a intervalli regolari.
Le tecnologie di telelettura in cloud, anche se inizialmente più costose consentono di abbattere le spese del letturista che potrebbero gravare sugli utenti finali, dal momento che dal 1° gennaio 2022 le informazioni sui consumi dovranno essere fornite con frequenze mensili.
Informazioni sulla fatturazione
Il Decreto prevede che i dati relativi alla fatturazione vengano comunicati agli utenti, con cadenza bimestrale, dai responsabili della fatturazione dei consumi (amministratori di condominio o altri soggetti identificati). I soggetti responsabili della fatturazione dei consumi possono essere sostituiti da un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti.
Questi soggetti, inoltre, provvederanno a:
– fornire le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici, previa richiesta formale, al fornitore di servizi designato;
– permettere agli utenti di ricevere le informazioni in via elettronica;
– fornire agli utenti informazioni chiare e comprensibili insieme alla fattura;
– fornire all’utente le informazioni a titolo gratuito;
– garantire a ogni utente l’accesso gratuito alle informazioni relative ai propri consumi;
– promuovere la sicurezza informatica e la riservatezza dei dati.
Costi di contabilizzazione, ripartizione e calcolo del consumo individuale
In merito ai costi derivanti dalle attività di contabilizzazione, ripartizione e calcolo del consumo individuale effettivo, essi possono essere fatturati agli utenti in maniera ragionevole.
Per garantire la ragionevolezza dei costi sopracitati, l’ENEA in collaborazione con CTI pubblicheranno un rapporto contenente un’analisi di mercato di tali servizi su base nazionale.
Analisi dei punti controversi
All’interno del Documento vengono presi in esame 2 particolari casi in cui paradossalmente la legge impone una percentuale minima del 50% costringendo a ripartire la spesa in modo non conforme agli effettivi consumi, per i quali si sollecita un intervento del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE):
– la situazione in cui i consumi effettivi volontari misurati mediante contatori di energia termica diretta risultino inferiori al 50% del totale;
– la situazione in cui i consumi effettivi volontari stimati (nel caso di contabilizzazione indiretta), mediante normativa tecnica applicabile o attraverso modelli validati equipollenti, risultino inferiori al 50%.
Secondo le Associazioni e gli Ordini Professionali che hanno redatto il Documento si debba far riferimento alla UNI 10200, indispensabile anche in assenza di esplicito richiamo normativo, che prevede che in caso di termoregolazione e contabilizzazione la spesa debba essere ripartita in base ai consumi effettivi.
Il professionista incaricato dovrà quindi calcolare il consumo effettivo e qualsiasi criterio alternativo, quantunque approvato dall’Assemblea per calcolare forfettariamente la cosiddetta “quota fissa”, viene ritenuto contrario alla Legge.
“Le norme tecniche pubblicate dall’UNI rappresentano la ‘regola dell’arte’ – si legge nella nota integrativa – Se qualcuno installa un impianto, redige un progetto od effettua qualunque attività in conformità alle norme tecniche, si deve presumere che ciò sia stato eseguito a regola d’arte. Chi intende contestare dovrà dimostrare che, malgrado sia stata rispettata la regola dell’arte, l’esecuzione non sia conforme a legge. L’esecuzione del riparto in conformità alla norma tecnica UNI 10200, in particolare per quanto riguarda l’individuazione del valore effettivo del prelievo volontario richiamato dalla legge (che non potrà essere inferiore al 50%), consente di ritenere corretta la ripartizione in base ai consumi effettivi. Per la spesa riferita alle dispersioni di calore (quota per potenza termica impegnata impropriamente definita “quota fissa”) potrà essere invece adottata una tabella millesimale fondata su criteri diversi dal fabbisogno energetico che tanto aveva dato modo di discutere nelle assemblee condominiali”.