Cibo e alimentazione Diritto e normativa

13 dicembre 2014: scatta l’obbligo di etichette dei cibi più complete e chiare

etichette cibi

L’UE apporta miglioramenti alle norme sull’etichettatura dei prodotti alimentari affinché il consumatore riceva informazioni essenziali, leggibili e comprensibili per effettuare acquisti consapevoli. 
Per ragioni di salute pubblica, le nuove norme rafforzano la protezione contro gli allergeni, ma in Italia si rinfocolano le polemiche a ridosso della scadenza, dopo che sono trascorsi ben 3 anni dall’approvazione del Regolamento che non deve essere recepito da normative nazionali e non prevede possibilità di deroghe o proroghe, a cui evidentemente il nostro Paese è stato sempre abituato.

Indipendentemente dal fatto che acquistino online o al supermercato, i consumatori odierni esigono che l’etichettatura degli alimenti sia sempre più chiara e comprensibile così da poter compiere scelte consapevoli. Sempre più persone, inoltre, soffrono di allergie: come fa dunque un adolescente allergico alle arachidi a sapere cosa può mangiare quando esce con gli amici? Come può una persona che intende ridurre il consumo di sale sapere qual è lo spuntino più adatto? In che modo possono i consumatori essere certi dell’origine della carne che hanno comprato?

Per affrontare queste ed altri tipi di problematiche, dal 13 dicembre 2014, entrerà in vigore il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che definisce le nuove regole sull’etichettatura alimentare all’interno dell’Unione europea, affinché i consumatori, ricevendo informazioni più chiare, complete e accurate sui contenuti dei cibi che acquistano, siano in grado di fare scelte consapevoli.

Dal 13 dicembre 2014, i cittadini europei potranno verificare i risultati di anni di lavoro per migliorare le norme in materia di etichettatura alimentare – ha dichiarato il neo-Commissario UE alla Salute e Sicurezza Alimentare,Vytenis Andriukaitis – Le nuove regole mettono in primo piano le esigenze del consumatore con informazioni più chiare, in un modo che è gestibile per le imprese”.

La legislazione precedente sull’etichettatura generale degli alimenti risaliva al 1978 e le regole relative all’etichettatura nutrizionale sono state adottate nel 1990, mentre le esigenze dei consumatori e le pratiche commerciali hanno nel frattempo subito una considerevole evoluzione.
Dopo più di tre anni di preparazione, la nuova legislazione aiuterà i consumatori a prendere decisioni consapevoli in merito agli alimenti che acquistano, contribuendo a stili di vita migliori e a scelte più sane, al contempo, gli operatori del settore alimentare hanno avuto il tempo necessario per gestire una transizione abbordabile verso il nuovo regime di etichettatura per gli alimenti preconfezionati e non preimballati.
Inoltre, il Regolamento prevede l’esaurimento delle scorte per gli alimenti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 13 dicembre 2014, con l’esclusione dell’esaurimento delle scorte di etichette.
Per garantire che le nuove regole siano attuate correttamente, la Commissione UE ha lavorato assieme alle imprese, anche al fine di dar vita ad una Banca dati europea per facilitare l’identificazione di tutte le norme comunitarie e nazionali in materia di etichettatura obbligatoria, per offrire uno strumento facile da usare per tutti gli operatori del settore alimentare e a disposizione per la consultazione da parte delle PMI, che sarà disponibile nel corso del 2015.

La nuova legislazione stabilisce principi generali per l’etichettatura degli alimenti, prevedendo, tra l’altro:
– migliore leggibilità delle informazioni (dimensione minima dei caratteri per le informazioni obbligatorie);
– presentazione più chiara e armonica (tipo e stile del carattere o colore di sfondo) degli allergeni (ad es. soia, noci, glutine, lattosio, ecc.) nell’elenco degli ingredienti per gli alimenti preconfezionati;
– obbligatorietà delle informazioni sugli allergeni per gli alimenti non preconfezionati, compresi quelli di ristoranti e bar;
– obbligatorietà delle informazioni nutrizionali per la maggior parte degli alimenti trasformati preconfezionati (le norme in materia di etichettatura nutrizionale, tuttavia, entreranno in vigore dal 13 dicembre 2016);
– obbligatorietà delle informazioni sull’origine delle carni fresche di suini, ovini, caprini e pollame;
– identiche prescrizioni in tema di etichettatura per gli acquisti online, a distanza o in negozio;
– elenco dei nanomateriali ingegnerizzati negli ingredienti;
– informazioni specifiche sull’origine vegetale di oli e grassi raffinati;
– norme più rigorose per impedire pratiche ingannevoli;
– indicazione del prodotto di sostituzione per i prodotti alimentari “d’imitazione”;
– chiara indicazione “tagli di carne combinati” o “tagli di pesce combinati”;
– chiara indicazione dei prodotti scongelati.

Pertanto, alcune disposizioni contenute nel D.lgs n. 109 del 27 gennaio 1992 di attuazione delle Direttive 89/395/CEE e n. 89/396/CEE sulla materia, che per noi italiani è la norma quadro di riferimento, perdono di efficacia.
Eppure in questi ultimi giorni si sono avute polemiche e interventi di Associazioni degli esercenti, soprattutto di bar e ristoranti, per chiedere l’intervento del Governo italiano.
Per un modello di ristorazione come quello italiano che fa della varietà e della non ripetitività dei piatti la propria ricchezza – ha scritto in una nota la Fipe Confcommercio – sarebbe improponibile l’imposizione di gestire solo per iscritto la comunicazione ai clienti, che si tratti di indicarlo nel menu, in un registro, in un cartello o tramite altro sistema equivalente“.
Le preoccupazioni per i nodi da affrontare nella fase di avvio sono comprensibili, ma si sapeva bene che il Regolamento, in quanto tale, non abbisogna di recepimento nelle normative nazionali e le informazioni ivi prescritte debbono essere fornite dagli operatori, agli Stati membri spetta solo di decidere i mezzi con cui fornirle.
Dopo 3 anni dall’approvazione del Regolamento si poteva agire ben per tempo, non già a ridosso della scadenza, per trovare una soluzione che tenesse conto della necessità di tutelare, comunque, la salute delle persone allergiche che rischiano shock anafilattici dagli esiti letali, rendendo al contempo “gestibili” al contempo l’obbligo agli operatori.
Evidentemente il nostro Paese è talmente abituato a proroghe e deroghe che non riesce a farne a meno, anche quando queste non sono previste!

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