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Coronavirus e misure d’emergenza: quali diritti per i consumatori?

Il turismo è tra i settori economici maggiormente colpiti dalle misure di restrizione messe in atto a livello nazionale e internazionale a seguito dell’epidemia di coronavirus. In queste situazioni emergenziali quali sono i diritti di chi si vede costretto a rinunciare al viaggio o soggiorno da tempo programmato? La scheda informativa del Centro Europeo Consumatori Italia (ECC-Net).

L’emergenza Covid-19 (coronavirus) sta impattando in modo pesante sul settore dei viaggi e del turismo, tanto che nei giorni scorsi OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e UNWTO (Organizzazione delle Nazioni Unite) hanno diramato un Comunicato congiunto in cui, sottolineando che il settore è pienamente impegnato ad assicurare la salute delle popolazioni e il loro benessere, ribadiscono di offrire il proprio supporto per aiutare gli Stati a garantire che l’applicazione delle misure sanitarie creino minimi ostacoli inutili al traffico e al commercio internazionale.

In questa presa di posizione si avvertono le preoccupazioni che le restrizioni messe in atto abbiano ripercussioni drammatiche sul settore da cui dipendono i mezzi di sussistenza di milioni di persone nel mondo e mettano a rischio il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU al 2030.

Tra i Paesi in cui l’impatto dell’epidemia di coronavirus sta determinando ingenti danni economici, c’è l’Italia , tra i Paesi europei più visitati. Oltre ai mancati arrivi, ci sono anche i flussi turisti interni e quelli verse mete oltre i confini…I media hanno dato ampio risalto alla vicenda dei turisti bloccati all’aeroporto di Mauritius e poi fatti tornare in Italia per paura del contagio, o all’odissea della Msc Meraviglia, la nave da crociera in navigazione nei Caraibi respinta da alcuni porti per i timori di contagiati a bordo.

Alcune compagnie aeree stanno cancellando o riducendo i loro voli, da e per l’Italia e stanno aumentando gli Stati che diramano istruzioni o divieti nei confronti di chi proviene dall’Italia, compromettendo vacanze e soggiorni programmati da tempo.

In queste circostanze emergenziali quali sono i diritti dei consumatori?

Per dare delle risposte il Centro Europeo Consumatori Italia, il punto di contatto nazionale dell’European Consumer Centres network (ECC-Net), una rete europea cofinanziata dalla Commissione UE e dagli Stati membri per fornire consulenza ai consumatori europei sui loro diritti e per assisterli in caso di controversie transfrontaliere nell’ambito di acquisto di beni e servizi, ha diffuso una scheda informativa.

In merito alla richiesta più diffusa ovvero se sia possibile ottenere un rimborso per un viaggio che non verrà effettuato o per un soggiorno che si ha intenzione di cancellare, in primo luogo, ricorda il Centro, è importante precisare che ogni situazione deve essere valutata a sé, poiché le misure adottate a livello nazionale e internazionale non sono uniformi e ciò incide fortemente sui rimedi esperibili dai viaggiatori per recuperare quanto versato.

Una prima distinzione da effettuare è quella fra consumatori costretti a rinunciare al viaggio per espresso provvedimento delle autorità competenti e consumatori che, in via precauzionale, hanno deciso autonomamente di rinunciare.

Nel primo caso, nell’eventualità di voli o trasporti annullati, il passeggero ha diritto a ricevere il rimborso del prezzo del trasporto: sebbene la normativa europea non preveda espressamente questa eventualità specifica di emergenza sanitaria, non potendo usufruire del servizio per una causa indipendente dalla propria volontà, il passeggero non dovrebbe avere alcun problema a ottenere il rimborso di quanto versato.

Nell’ipotesi in cui il consumatore abbia acquistato un pacchetto turistico che preveda un soggiorno in territori soggetti a limitazioni per motivi di sicurezza, è possibile richiamare la disciplina sui pacchetti turistici e servizi turistici collegati che prevede espressamente il diritto del viaggiatore a risolvere il contratto in caso di circostanze inevitabili e straordinarie, quali appunto, epidemie, se tali eventi incidono sul godimento della propria vacanza o impediscono il raggiungimento del luogo di destinazione

Se il pacchetto prevede che solo alcune tappe si svolgano all’interno o verso Paesi interessati da provvedimenti inibitori, l’organizzatore del viaggio potrebbe, in accordo alla disciplina sopra richiamata, modificare il programma di viaggio, corrispondendo eventuali rimborsi se i nuovi servizi sono di minore qualità rispetto a quelli sostituiti, fissando un tempo ragionevole affinché il viaggiatore decida se acconsentire o meno alle modifiche. In caso di mancata accettazione, l’organizzatore potrà comunque offrire un pacchetto sostituivo di qualità equivalente o superiore: in caso di non accettazione del pacchetto sostitutivo il viaggiatore avrà diritto a ottenere il rimborso del prezzo versato.

Se invece il consumatore decide, nonostante l’assenza di espressi divieti, di rinunciare al viaggio o al soggiorno, il rimborso del prezzo versato potrebbe non essere garantito. Alcuni vettori o strutture potrebbero, in via amichevole, accordare un rimborso o una parziale restituzione, ma è importante ricordare che non esiste un obbligo in tal senso.

Si ricorda tuttavia che:
se il biglietto è stato acquistato con tariffa rimborsabile, la restituzione del prezzo è dovuta in accordo a quanto previsto nelle condizioni di vendita del biglietto;
– in caso di rinuncia volontaria a un volo, il passeggero ha diritto al rimborso delle tasse aeroportuali purché la rinuncia sia effettuata prima delle operazioni di check-in;
– laddove la normativa preveda, in caso di cancellazione del servizio di trasporto indipendente dalla volontà del passeggero, la corresponsione di una compensazione pecuniaria o comunque di un indennizzo in denaro, si ricorda che, in queste circostanze, tale compensazione/indennizzo non sono dovuti. La normativa infatti esime i vettori dalla corresponsione di somme di denaro a titolo di compensazione laddove la cancellazione del viaggio sia dovuta a circostanze eccezionali, quali emergenze sanitarie o rischi per la sicurezza.

Infine, nel caso in cui si rinunci volontariamente a un soggiorno presso una struttura collocata in un territorio nel quale nessuna emergenza è stata dichiarata e nessuna restrizione è stata adottata, sarà possibile cancellare il soggiorno stesso in accordo a quanto previsto dalle condizioni di prenotazione.

Poiché la situazione è in continua evoluzione, il Centro Europeo Consumatori consiglia di informarsi consultando costantemente le fonti istituzionali come il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dove c’è l’elenco in continua evoluzione delle restrizioni messe in atto da tutti i Paesi.

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