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DM 22 aprile 2014: più evidente il confine tra imballaggi e non imballaggi

DM 22 aprile 2014 più evidente il confine tra imballaggi e non imballaggi

Con la pubblicazione in GU del DM 22 aprile 2014 di recepimento, in ritardo, della Direttiva 2013/2/UE,  che implementa gli esempi illustrativi dei criteri interpretativi, si spera che si ponga fine alle ambiguità interpretative e ai contenziosi che si sono evidenziati nel frattempo.

Sulla G. U. n. 136 del 14 giugno 2014 è stato pubblicato il Decreto 22 aprile 2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, di “Attuazione della direttiva 2013/2/Ue della Commissione del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, provvedendo a modificare contestualmente l’Allegato E alla Parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (il cosiddetto Testo Unico Ambientale).

Lo scopo della modifica della precedente Direttiva è di agevolare l’applicazione e il rispetto del quadro normativo sugli imballaggi, ponendo gli operatori economici su un piano di parità nel mercato interno dell’UE, ma il fine ultimo è la prevenzione della produzione di rifiuti da imballaggio e di favorire, al contempo, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi, in modo da ridurre lo smaltimento finale di tali rifiuti.

Inoltre, l’articolo 3, punto 1, della succitata previdente Direttiva 94/62/CE recava una definizione generica di “imballaggio” nonché alcuni criteri per interpretare cosa sia da considerarsi imballaggio e cosa non lo sia.
L’Allegato I annesso conteneva un elenco di articoli che avrebbero dovuto costituire degli  esempi illustrativi dell’applicazione di tali criteri, ma che sulla base di un’ulteriore armonizzazione interpretativa della definizione di imballaggio a livello dell’UE, andava rivisto con l’aggiunta di nuovi esempi illustrativi da discutere insieme agli Stati membri.

A tal fine, la Commissione UE aveva sottoposto all’apposito Comitato istituito dall’articolo 21 della Direttiva 94/62/CE, composto da rappresentanti degli Stati membri, un progetto di Direttiva da sottoporre al voto. Di fronte all’inerzia del Comitato che non aveva espresso alcun parere in merito, la Commissione aveva presentato la proposta al Consiglio, in conformità alla procedura di cui all’articolo 5 bis della Decisione 1999/468/CE, e l’aveva trasmessa al Parlamento europeo, stralciando dalla revisione dell’Allegato I l’articolo “Pellicole di supporto di etichette autoadesive”, sulla base della posizione assunta in merito dal Comitato stesso.

Non avendo il Consiglio deliberato entro i termini previsti, né il Parlamento si era opposto alle misure, la Commissione aveva proceduto all’adozione della Direttiva a cui gli Stati membri avrebbero dovuto conformarsi entro il 30 settembre 2013, comunicando immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Non si comprende l’ignavia degli organismi che dovevano pronunciarsi sulla proposta e che hanno preferito “non decidere”, allungando i tempi della sua entrata in vigore sia a livello europeo che nazionale. Così, il provvedimento di recepimento è stato adottato con oltre 6 mesi di ritardo, senza peraltro che sopravvenissero intralci, dal momento che si è limitato ad accogliere tout court quanto era contenuto nel testo dell’Allegato alla Direttiva.

Ora, con il Decreto sopra citato, dovrebbe essere più evidente il confine tra imballaggio e non imballaggio segnato dall’art. 218 del cosiddetto Testo Unico Ambientale e dai relativi criteri interpretativi, eliminando le ambiguità interpretative, superando le disparità di mercato ed evitando contenziosi che si sono aperti nel frattempo. O no?

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