Diritto e normativa Risorse e rifiuti

SISTRI: diramata dal Ministero la nuova circolare applicativa

SISTRI dal Ministero nuova circolare applicativa

Vengono divulgate le novità, con opportuni chiarimenti per gli operatori del settore, dopo le modifiche all’articolo 11 apportate al testo governativo con la Legge di conversione con modifiche del D.L. n. 101 di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, in vigore dal 31 ottobre 2013-11-03.

Numerose critiche erano piovute sul Ministero dell’Ambiente per aver diramato all’ultimo momento la “Nota esplicativa” per l’operatività del SISTRI, contestualmente all’avvio dal 1° ottobre 2013 del Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti, quale definito dal D.L. n. 101/2013.

Ora, in occasione dell’entrata in vigore il 31 ottobre 2013 della Legge 125/2013 di conversione del richiamato decreto legge che ha apportato numerose modifiche al Sistema, è stata tempestivamente diramata una nuova Circolare applicativa dell’Articolo 11 come modificato il 29 ottobre 2013 con l’ultimo passaggio parlamentare che va a sostituire la precedente (Circolare SISTRI n.1 del 31 ottobre 2013).

Ovviamente, non contiene novità rispetto a quanto da noi indicato nel precedente post, tuttavia costituisce una fonte autorevole di riferimento per gli operatori del settore, che riteniamo utile riassumere.

Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI:

– “gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”;

– “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”;

– in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”;

– “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi;

– “i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”;

– “i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania”.

 Termini di inizio dell’operatività del SISTRI

Alla data del 1° ottobre 2013 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie.

a) Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, “compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio” nazionale, dove con locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale” deve intendersi enti e imprese che (raccolgono o) trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi. Pertanto, il trasporto in conto proprio è soggetto ad altra decorrenza.

b) Enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi. In questa categoria rientrano anche i nuovi produttori, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati, ovvero ottengono rifiuti pericolosi dal trattamento di rifiuti.

Alla data del 3 marzo 2014 è invece previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:

– i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.

– gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5. 

– i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

È prevista, altresì, una fase di sperimentazione, da disciplinarsi con un decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni, che prenderà avvio dal 30 giugno 2014, per i seguenti soggetti che operano in relazione a rifiuti urbani pericolosi:

a) gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano a titolo professionale rifiuti urbani pericolosi;

b) gli enti o le imprese vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio;

c) gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione, relativamente a rifiuti urbani pericolosi.

Per tutte queste categorie il SISTRI si applica a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta.

Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI

Fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, adempiono ai propri obblighi con le modalità appresso precisate:

– i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;

– il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE” completa, al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo;

– in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su carta dal trasportatore, se disponibili. 

Regime transitorio e sanzioni

Per i 10 mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI.

Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, del D.Lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, e le relative sanzioni; vale a dire, come bilanciamento della moratoria delle nuove sanzioni, è stata disposta un’ultrattività delle disposizioni vigenti prima che il SISTRI venisse introdotto nel D.Lgs. n. 152/2006.

In questo modo, per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI (qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze sopra indicate), a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).

Una volta decorso il periodo di 10 mesi, e quindi a partire dal 1° agosto 2014tutti i soggetti per i quali a quel momento è scattato l’obbligo di adesione al SISTRI (quelli per i quali la decorrenza è stabilita dal 1° ottobre 2013 e quelli per i quali è stabilita dal 3 marzo 2014) dovranno effettuare gli adempimenti SISTRI e, in caso di inadempienza, subiranno le relative sanzioni (ferme restando le esenzioni previste, per le prime tre violazioni, dal comma 11 dell’articolo 11 del D.L. n. 101/2013). Mentre la disciplina degli adempimenti e delle sanzioni per i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti urbani pericolosi (in via di principio obbligati al SISTRI, ma sottoposti a tal fine alla fase di sperimentazione insieme a raccoglitori e trasportatori) verrà dettata da norme successive.

Le nuove disposizioni riguardanti la riformulazione adempimenti cartacei ai fini della tracciabilità, sarà applicabile dal 1° agosto 2014, ai soggetti che non aderiscono al SISTRI, vale a dire una volta cessato il periodo di moratoria.

Adesione volontaria al SISTRI 

Nel caso in cui un’impresa non obbligata, decida di procedere all’adesione volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L’adesione comporta l’applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell’impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.

Modifiche e semplificazioni regolamentari. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI – sospensione dei punti 7.3. e 7.1.2. del Manuale Operativo 

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dovrà procedere periodicamente a semplificare ed ottimizzare il SISTRI, aggiornando anche il Manuale Operativo la cui applicazione è stata sospesa relativamente al punto 7.3. che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, e al punto 7.1.2. che prevede la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 2013, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI, adempimenti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente realizzabili.

Tavolo tecnico

Il Tavolo tecnico è stato istituito con Decreto ministeriale n. 254 in data 17 settembre 2013.

La sua composizione è già stata integrata, per tener conto delle richieste di partecipazione sopravvenute.

Le problematiche individuate dal Tavolo tecnico sono, ai fini della auspicata concertazione delle soluzioni, preventivamente approfondite nel corso di riunioni aperte alla partecipazione delle associazioni di categoria interessate.

Le prime problematiche oggetto di approfondimento riguardano: le modalità semplificate applicabili alla microraccolta; le modalità operative richieste dalle caratteristiche del trasporto intermodale; l’interoperabilità tra sistemi gestionali aziendali e SISTRI; il funzionamento dei dispositivi SISTRI (black box token USB); la tracciabilità dei rifiuti all’interno degli impianti di gestione.

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