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Milleproroghe 2017: Governo nuovo ma copioni vecchi

Milleproroghe 2017

Sulla G. U. n. 304 del 30 dicembre 2016 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 recante Proroga e definizioni di termini meglio conosciuto con l’appellativo “Milleproroghe“.
Di seguito proponiamo quelle proroghe del provvedimento, già in vigore, che interessano gli aspetti ambientali ed energetici.

Come previsto viene prorogato per la quarta volta il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiut), “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017” (Art. 12). Anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa, che le imprese dovranno continuare a versare, è prorogato con gli stessi termini.
Pertanto, rimane in vigore il doppio sistema di registrazione, il cosiddetto “doppio binario“, informatizzato e cartaceo: formulariregistri e MUD (quest’ultimo dovrebbe rimanere quello dell’anno precedente, ma per la conferma bisogna attendere il relativo DPCM).

Il motivo di questa ulteriore proroga è dovuto al mancato completamento della procedura della gara ovvero la procedura si è conclusa con l’aggiudicazione del nuovo gestore, ma il TAR del Lazio a cui si era rivolto un raggruppamento di imprese che hanno partecipato alla gara, dopo aver rigettato la richiesta di sospendere la gara, il 25 gennaio 2017 dovrà esprimersi nel merito. Inoltre, sempre in gennaio, dovrebbe giungere la sentenza del Tribunale Civile di Roma per una causa avviata da un Gruppo di sofware house contro il MATTM per l’annullamento di alcune parti delle norme contenute nel cosiddetto “Testo Unico del SISTRI“.
Se poi si aggiunge che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha bocciato, ai sensi delle normative UE e del nuovo Codice Appalti, la possibilità che il MATTM possa affidare in house, senza obblighi di gara, l’appalto del servizio di monitoraggio della messa a regime del SISTRI alla SOGEI, la Società informatica del Ministero dell’Economia, c’è da ritenere che la vicenda del SISTRI continuerà a lungo ad alimentare dibattiti e prese di posizione.

Altrettanto scontato era pure il differimento per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore nei riscaldamenti condominiali (in questo caso i termini sono stati spostati al 30 giugno 2017).

Il Dlgs. n. 141 del 18 luglio 2016 contenente le disposizioni integrative e correttive al Dlgs. n. 102 del 4 luglio 2014, di attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza energetica, aveva previsto che proprietari di immobili e condomìni dovessero realizzare gli adempimenti previsti entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Si tratta in pratica di introdurre due tipi di sistemi:
– il primo per la contabilizzazione, che permette di “leggere” i consumi individuali misurando – in modo diretto o indiretto secondo le diverse configurazioni tecniche applicabili – il calore fornito alle diverse abitazioni da un generatore centralizzato o da una rete di teleriscaldamento;
– il secondo per la termoregolazione ovvero le valvole termostatiche installate sui caloriferi, che consentono all’utente di variare la temperatura desiderata nei diversi ambienti interni.

Per gli inadempienti sono previste multe da 500 a 2.500 euro per ciascuna unità immobiliare, con una deroga prevista qualora una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato attesti che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi ovvero non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.

Poiché il Decreto era stato emanato tardivamente e i tempi non consentivano ad imprese, installatori e tecnici di poter soddisfare i necessari interventi, erano state avanzate richieste affinché i tanti proprietari e amministratori condominiali avessero più tempo per adempiere al complesso iter necessario per l’applicazione della normativa.

Ci sarà bisogno, comunque, del consenso della Commissione UE per non rischiare una procedura di infrazione dal momento che il termine ultimo previsto dal succitato Dlgs. n. 102/2014, di attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza energetica era il 31 dicembre 2016.

Non ci sono invece (a nostro avviso) giustificazioni per il differimento del termine dal 2017 al 2018, previsto dal Dlgs n. 28/2011 per la copertura dal 35% al 50% dell’obiettivo sulle rinnovabili termiche dei consumi per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione e di quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante.
Rimangono invece inalterati coefficienti e tempistiche di applicazione relative all’obbligo di installazione di potenza elettrica da fonti rinnovabili.

Il Milleproroghe differisce, inoltre, al 1° gennaio 2018 la scadenza (già prevista per il 1° gennaio 2016) per l’adeguamento da parte dell’AEEGSI (Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico) della struttura di imputazione degli oneri di sistema per i clienti non domestici, a quella non progressiva in vigore per le tariffe di rete e misura. non più legati ai consumi effettivi di energia, ma simili alla struttura delle tariffe di rete, con costi fissi per la trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica.

In base alla stessa norma, slitta al 1° gennaio 2018 anche il termine entro il quale l’Autorità deve applicare la rideterminazione delle accise sull’elettricità per le imprese a forte consumo di energia di cui all’art. 39 del DL n.83/2012 che aveva introdotto nuovi criteri di imposizione fiscale sui prezzi dell’energia elettrica e del gas per le imprese a forte consumo di energia, con l’obiettivo “di adeguare il nostro sistema di agevolazioni fiscali e para-fiscali al modello contenuto nella direttiva 2003/96/Ce e già introdotto nei principali Paesi europeia favore delle attività produttive ad alta intensità energetica e a vantaggio della competitività internazionale del sistema produttivo“.

Queste ultime proroghe non vanno certo nella direzione di un modello energetico decentrato, efficiente e rinnovabile, salvo un ripensamento in termini di riconversione in Legge del Decreto, eventualità di cui siamo, purtroppo, scettici. Il nostro scoramento non deriva tanto da giudizi di merito sui singoli aspetti del provvedimento, quanto dalla convinzione che un Paese che vuole uscire dalla crisi e dalle emergenze non può riproporre continuamente proroghe e deroghe a scadenze e norme che si è dato.

In copertina: particolare da “La persistenza della memoria” (1931) di Salvador Dalì.

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