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Colonnine di ricarica per auto elettriche: negli edifici diventano obbligatorie

I Regolamenti comunali dovranno adeguarsi alle prescrizioni di integrazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche su edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione, ma per quelli esistenti le opportunità degli incentivi rafforzati dal Decreto Rilancio non sono da trascurare.

Il Decreto legislativo n. 48 di attuazione della Direttiva UE 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (G.U. n. 146 del 10 giugno 2020), prescrive, tra l’altro, all’Art. 16  che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso (11 giugno 2020), i Comuni devono adeguare il Regolamento edilizio comunale, prevedendo, con decorrenza dal medesimo termine, che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante che siano rispettati i criteri di integrazione dell ecolonnine di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

In particolare, l’art. 4 del suddetto D.lgs. ha apportato una serie di modifiche al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, tra cui il comma 1-bis che viene sostituito con:
“ Negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto sono rispettati i seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici:
a) negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installati:
1) almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;
2) infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici;

b) l’obbligo di cui alla lettera a) si applica qualora:
1) il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio; o
2) il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;
c) entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, è installato almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;
d) negli edifici residenziali di nuova costruzione e negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installate, in ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;

e) l’obbligo di cui alla lettera d) si applica qualora:
1) il parcheggio è situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio; o
2) il parcheggio è adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;

f) le disposizioni di cui alle lettere da a) a e) non si applicano nel caso in cui:
1) l’obbligo insista su edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;
2) con riguardo esclusivo alle lettere a) e d), siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021;
3) le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;
4) il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell’edificio;
5) l’obbligo insista su edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE”.

Il successivo comma 1-ter stabilisce che:
“I decreti di cui al comma 1 definiscono le modalità attuative degli obblighi di cui al comma 1-bis, nonché le caratteristiche tecniche dei punti di ricarica e delle infrastrutture di canalizzazione, tenendo conto del rapporto tra costi e benefici per il destinatario dell’obbligo e inoltre definiscono:
a) le modalità con cui sono raccolti i dati relativi ai punti di ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili al pubblico, al fine di favorirne e promuoverne l’utilizzo da parte della collettività, anche sfruttando la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
b) misure volte a favorire la semplificazione dell’installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti e il superamento di eventuali ostacoli normativi, anche relativi a procedure di autorizzazione e di approvazione; c) misure per la promozione della mobilità dolce e verde e la pianificazione urbana”.

Al di là degli obblighi previsti per le nuove costruzioni, l’opportunità di installare le colonnine di ricarica negli edifici già esistenti è da prendere nella dovuta considerazione, sia perché la transizione verso la mobilità elettrica diventerà un percorso inevitabile sia per la convenienza economica.

Per incentivare la mobilità elettrica, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto le detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettricafino alla concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

Le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Ora con Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (il cosiddetto “Decreto Rilancio, oltre al rifinanziamento dell’ecobonus già esistente (per il 2020, 100 milioni di euro in più rispetto al rimanente, pari a nove milioni), c’è anche l’incentivo, con un rimborso fiscale al 110% che può essere detratto dalla dichiarazione dei redditi in cinque quote annuali dello stesso importo), riguardante l’installazione di colonnine o di wallbox (le stazioni di ricarica compatte installabili a muro nell’ambiente esterno del proprio appartamento) per la ricarica di veicoli elettrici. L’agevolazione è valida per le abitazioni singole (ma devono essere prima casa) e per condomìni, ossia per edifici con parti comuni.

Da precisare in tal caso che il rimborso del 110% delle spese sostenute per l’installazione di una colonnina privata per la ricarica di auto elettriche o ibride plug-in, può essere richiesto solo se la messa in posa della stazione avviene contestualmente a uno degli interventi di efficientamento energetico illustrati nel Decreto legge (isolamento termico, sostituzione climatizzatore, installazione dei pannelli solari) atti a raggiungere la migliore prestazione energetica possibile. Per ottenere il rimborso, gli interventi devono essere effettuati nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

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