Sono state pubblicate le Linee guida della Commissione UE per promuovere le tecnologie rinnovabili innovative – quali agrisolare e fotovoltaico galleggiante eolico – che mirano a colmare le lacune di conoscenza e competenza, facilitare l’integrazione di rete e supportare l’obiettivo della RED III di almeno il 42,5% di rinnovabili entro il 2030.
Sulla G.U. n. 15 del 20 gennaio 2026 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 gennaio 2026 di attuazione della Direttiva 2023/2413 sulle Energie Rinnovabili (RED III ), che introduce le misure per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi europei di transizione energetica, incluso il target del 39,4% per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2030. Il provvedimento coinvolge vari settori, tra cui l’edilizia, l’industria, le biomasse, l’idrogeno e le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, definendo gli obblighi di integrazione di energia rinnovabile termica (OIERT) e nuove normative per la promozione delle fonti rinnovabili.
La Direttiva RED III ha previsto un aumento della quota di energie rinnovabili nel consumo energetico finale dell’UE tra il 42,5% e il 45% entro il 2030, auspicando, peraltro, che ciascuno Stato membro stabilisca un obiettivo indicativo per le tecnologie innovative per l’energia rinnovabile pari ad almeno il 5% della capacità di energia rinnovabile installata entro il 2030, lasciando loro la flessibilità necessaria per determinare quali tecnologie promuovere nell’ambito di tale obiettivo.
Le tecnologie innovative per le energie rinnovabili necessitano di essere conosciute e, soprattutto, di essere supportate per diffondersi nell’UE. A tal fine è stata pubblicata sulla GUUE del 9 gennaio 2026 la Comunicazione della Commissione UE relativa a “Orientamenti sulle tecnologie innovative e le forme innovative di diffusione delle energie rinnovabili”.
Le tecnologie innovative per le energie rinnovabili, come l’energia oceanica e l’eolico offshore galleggiante, nonché forme innovative di diffusione delle energie rinnovabili come l’agrisolare, il solare galleggiante e il fotovoltaico integrato nei veicoli, secondo la Commissione UE, hanno un potenziale importante che attualmente non viene sfruttato a sufficienza.
Nonostante il loro potenziale, il ruolo attuale di queste tecnologie e forme di diffusione innovative resta limitato, principalmente a causa di 2 fattori: divario di prezzo rispetto alle forme convenzionali e gli ostacoli normativi specifici alla loro diffusione.
Per sostenerne la diffusione, i Paesi dell’UE dovrebbero sviluppare quadri normativi chiari, contribuendo a garantire la certezza del diritto e a facilitarne l’adozione. Inoltre, I Paesi membri dovrebbero elaborare un quadro finanziario per il sostegno alle energie rinnovabili, adattato alle esigenze specifiche di queste tecnologie e alle forme di diffusione, che, se applicato, ridurrà il divario tra i costi di queste nuove tipologie di energia rinnovabile e quelli delle forme convenzionali, promuovendone lo sviluppo. Inoltre, occorre incoraggiare la ricerca e l’innovazione continue per esplorarne i potenziali benefici e chiarirne l’impatto ambientale.
“La transizione verso l’energia pulita non è solo un obbligo morale nei confronti del nostro pianeta: è una questione di sicurezza e indipendenza per l’Europa – ha dichiarato Dan Jørgensen, Commissario per l’Energia e l’edilizia abitativa – Prezzi dell’energia più bassi e un sistema energetico sicuro con un’elevata quota di energie rinnovabili sono la spina dorsale di un’economia sostenibile e competitiva. Con queste nuove linee guida per i nostri Stati membri, indichiamo la strada verso un sistema energetico più pulito, più economico e più efficiente“.
La Comunicazione sottolinea una lacuna di conoscenze riguardo alle tecnologie e alle forme di diffusione innovative. La definizione è spesso il primo passo nella promozione di una specifica forma innovativa di diffusione o tecnologia innovativa per l’energia rinnovabile, che su tale base può essere segnalata come caso specifico nell’applicazione di una determinata norma. Al contrario, in assenza di una definizione, è spesso difficile appurare se la forma di diffusione o la tecnologia sia compatibile con la normativa, cosa che genera incertezza.
La definizione è spesso il primo passo nella promozione di una specifica forma innovativa di diffusione o tecnologia innovativa per l’energia rinnovabile, che su tale base può essere segnalata come caso specifico nell’applicazione di una determinata norma. Al contrario, in assenza di una definizione, è spesso difficile appurare se la forma di diffusione o la tecnologia sia compatibile con la normativa, cosa che genera incertezza.
Le definizioni sono diventate una questione importante nel caso degli impianti agrisolari, in quanto possono contribuire ad alleviare la pressione sull’uso del suolo solo se la regolamentazione in materia lo consente in modo specifico, preferibilmente sulla base di una definizione chiara, fornendo anche esempi da Paesi membri per affrontare e dirimere i nodi.
“In un recente provvedimento volto a semplificare le procedure generali di autorizzazione per i progetti in materia di energie rinnovabili – vi si legge – il governo italiano ha introdotto disposizioni specifiche per i progetti riguardanti l’agrivoltaico e il fotovoltaico galleggiante fino a 10 MW”.
Sistemi agrisolari
Per “agrisolare” si intende l’installazione e l’uso di apparecchiature di generazione di energia solare in un appezzamento di terreno utilizzato per la produzione agricola. È la combinazione delle due attività (agricoltura e generazione di energia, che devono avvenire contemporaneamente e nello stesso appezzamento) a contraddistinguere questo concetto: se una cessa, o se l’attività agricola diminuisce in modo significativo a causa dell’installazione e dell’uso del solare, viene meno il duplice uso del terreno.
La generazione di energia solare combinata al pascolo può essere considerata una sottoforma di agrisolare in determinate condizioni (ad esempio nel caso di terreni in cui gli animali pascolavano e continuano a pascolare senza alcuna diminuzione sostanziale della densità di bestiame per ettaro dopo l’installazione delle apparecchiature per l’energia solare).
Sono 4 i Paesi europei (Francia, Italia, Portogallo e Repubblica Ceca) che hanno adottato misure per introdurre una definizione di agrisolare nella legislazione o in orientamenti, sebbene in generale si parli di “agrivoltaico“, escludendo in tal modo gli impianti solari termici.
L’Italia, secondo la Commissione UE, “non ha elaborato una definizione giuridica di “agrivoltaico”, ma il Ministero della Transizione ecologica ha pubblicato orientamenti in materia che, senza essere vincolanti, comprendono una serie di criteri che gli impianti devono soddisfare per essere considerati impianti agrivoltaici e sono stati integrati dalla giurisprudenza pertinente”.
Seppure diverse le iniziative attuate da tali Paesi e volte a definire l’agrisolare ,presentano alcuni elementi in comune: 1) la produzione di energia solare e le attività agricole si svolgono contemporaneamente sullo stesso terreno, considerato principalmente a uso agricolo; 2) nell’impianto per la produzione di energia solare vengono adottate soluzioni per garantire la continuità dell’attività agricola; 3) la combinazione con l’attività di produzione di energia solare non diminuisce in modo significativo il potenziale agricolo dei terreni e, idealmente, lo accresce; e 4) l’impianto per la produzione di energia solare può essere rimosso senza danneggiare il terreno.
Impianti solari galleggianti
Per “tecnologia solare galleggiante” si intende l’installazione e l’uso di apparecchiature per l’energia solare sulla superficie di corpi idrici interni o al largo della costa. I corpi idrici interni sui quali possono essere installate apparecchiature per l’energia solare includono varie tipologie come i laghi, i bacini, compresi quelli idroelettrici, minerari, industriali, di irrigazione e di trattamento delle acque, e le lagune costiere.
L’installazione di sistemi solari galleggianti nei bacini idroelettrici esistenti può creare sinergie attraverso infrastrutture già in uso, comprese le connessioni alla rete. Il potenziale in Europa è enorme. Utilizzando appena il 10 % della superficie totale dei bacini idroelettrici artificiali per installare impianti fotovoltaici galleggianti sarebbe possibile produrre circa 200 GWp.
Inoltre l’installazione di sistemi solari galleggianti sui corpi idrici riduce l’evaporazione, apportando ulteriori benefici in particolare alle zone colpite da carenza idrica. In tali sistemi le apparecchiature per la generazione di energia solare, i cavi, la struttura galleggiante di supporto e il sistema di ormeggio si trovano generalmente sul corpo idrico, mentre i componenti per il bilanciamento del sistema, compresi l’invertitore e il punto di connessione alla rete, sono a terra. Esistono comunque eccezioni: negli impianti ibridi di produzione delle energie rinnovabili che combinano sistemi solari galleggianti offshore con l’eolico offshore, i componenti per il bilanciamento del sistema possono trovarsi anche al largo.
in Germania, la legge sulle fonti energetiche rinnovabili prevede l’estensione delle agevolazioni solo agli impianti solari galleggianti su corpi idrici artificiali, facendo riferimento a tipologie specifiche definite nella legge sulle risorse idriche. In Spagna, il decreto che disciplina l’installazione di impianti fotovoltaici galleggianti prevede limiti alla percentuale di superficie che può essere occupata da tali impianti, che possono essere ulteriormente ridotti per garantire il conseguimento degli obiettivi ambientali e il rispetto degli usi preesistenti dei corpi idrici. L’Italia, invece, non opera questa distinzione e si concentra sull’impatto specifico sull’ambiente.
In tutti gli Stati membri gli impianti situati nelle zone Natura 2000 o nelle loro vicinanze saranno soggetti a prescrizioni più rigorose, sulla base delle quali potrebbe essere richiesta una valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat.
Impianti solari integrati negli edifici
Un prodotto può essere classificato come prodotto per il solare integrato in un edificio se è in grado di sfruttare le radiazioni solari per generare energia elettrica o termica e al contempo di sostituire materiali da costruzione convenzionali, ad esempio tegole, facciate, mattoni, finestre.
Pertanto un sistema solare tradizionale installato sui tetti, in cui le apparecchiature sono fissate al tetto, non può essere considerato un sistema solare integrato nell’edificio in quanto l’integrità della funzionalità dell’edificio non dipende dalla presenza delle apparecchiature per il solare.
Impianti solari integrati nelle infrastrutture
Per “solare integrato nelle infrastrutture” si intende l’installazione e l’uso di apparecchiature per la generazione di energia solare integrate nell’infrastruttura di trasporto. Ciò può avvenire all’interno di un corridoio infrastrutturale definito (lungo un’autostrada o un tracciato ferroviario) oppure in aree adiacenti all’infrastruttura di trasporto che non possono essere adibite ad altri usi, quali aree delimitate intorno alle strade o agli aeroporti).
Nella pratica le apparecchiature solari integrate nelle infrastrutture possono, a titolo di esempio, essere incorporate in determinate barriere acustiche (se, ad esempio, il materiale o l’altezza delle barriere lo consentono) o nella copertura che sovrasta una strada, oppure possono essere installate a terra nelle vicinanze del corridoio, in aree che non possono essere utilizzate per altri scopi. È possibile utilizzare anche moduli solari bifacciali.
Non tutte le apparecchiature solari installate da gestori delle infrastrutture di trasporto sono considerate come impianti solari integrati nelle infrastrutture. Se, ad esempio, un’impresa ferroviaria installasse pannelli solari sul tetto di un ufficio operativo o di un’officina di riparazione, si tratterebbe di un sistema solare installato sui tetti. Analogamente, se installasse pannelli su terreni inutilizzati di cui è proprietaria, che però non fanno parte del corridoio ferroviario e che potrebbero essere utilizzati anche per altri scopi, si tratterebbe di un’installazione tradizionale a terra.
Le apparecchiature solari installate in stazioni di ricarica per veicoli elettrici in un’area che non fa parte del corridoio di trasporto e che può essere utilizzata per altri scopi non sarebbero considerate come impianti solari integrati nelle infrastrutture. Tuttavia, se i pannelli sono parte integrante della struttura dell’edificio della stazione di ricarica, compreso il parcheggio, l’installazione sarebbe considerata una forma di solare integrato nell’edificio.
Impianti fotovoltaici integrati nei veicoli
Per “fotovoltaico integrato nei veicoli” si intende l’uso di pannelli fotovoltaici e la loro integrazione nei materiali di superficie di un veicolo, ad esempio un’automobile, un autobus, un autocarro, un rimorchio o un treno. È paragonabile al solare integrato negli edifici dal momento che anche i prodotti integrati nei veicoli sfruttano l’irraggiamento solare per generare energia elettrica e al contempo sono essenziali per l’integrità del veicolo.
Questa forma di diffusione dell’energia solare ha un notevole potenziale per via dell’aumento delle vendite di veicoli elettrici e del calo dei prezzi dei prodotti fotovoltaici ad alto rendimento, unitamente alla flessibilità e all’adattabilità di alcune tecnologie fotovoltaiche.
Mini impianti solari plug-in (compreso il fotovoltaico da balcone)
In diversi Stati membri sono in aumento gli impianti plug-in installati sui balconi. Si tratta di impianti fotovoltaici di dimensioni molto ridotte, generalmente costituiti da due o tre moduli e di potenza totale inferiore a 1 kW per installazione, connessi a un microinvertitore e collegati direttamente a una normale presa di corrente domestica, attraverso la quale alimentano l’impianto elettrico interno dell’abitazione. Sono collegati direttamente a una normale presa di corrente domestica, attraverso la quale alimentano l’impianto elettrico interno dell’abitazione.
I mini impianti solari plug-in possono essere installati con facilità dagli utenti e, a differenza degli impianti fotovoltaici sui tetti, non richiedono l’intervento di un elettricista. Ciò significa che sono molto meno costosi, anche perché la capacità installata è inferiore. Possono coprire una parte del consumo di una famiglia e quindi ridurre le bollette, soprattutto se l’energia elettrica autoprodotta è autoconsumata quasi in tempo reale. Tali impianti possono contribuire a rendere il solare più accessibile, consentendo alle persone di diventare autoconsumatori anche se non possiedono un tetto o non sono in grado di installarvi un fotovoltaico solare.
Energia oceanica
“Energia oceanica” è un termine generico che denota un ventaglio di tecnologie in grado di generare calore o energia elettrica rinnovabile a partire dall’energia di mari e oceani. Il ricorso a questa risorsa rinnovabile aiuta a ridistribuire gli impatti terrestri e marini della diffusione delle energie rinnovabili. Le tecnologie più avanzate sono quelle che utilizzano l’energia cinetica e/o potenziale delle correnti di marea e delle onde, rispettivamente, per generare energia elettrica. Sebbene tali tecnologie abbiano raggiunto livelli di maturità tecnologica avanzati, gli impianti per lo sfruttamento dell’energia oceanica non hanno ancora raggiunto una scala commerciale tale da poter sfruttare i vantaggi che deriverebbero dalla riduzione dei costi dovuta alla più ampia diffusione della tecnologia.
Eolico galleggiante offshore
L’eolico galleggiante è una sottocategoria di tecnologia eolica offshore, che sfrutta l’energia del vento al largo della costa con l’ausilio di turbine. A differenza delle turbine a fondo fisso, le turbine galleggianti sono posizionate su strutture galleggianti e sono più adatte alle zone di alto mare, soprattutto quelle con profondità superiori a 50 m. L’eolico galleggiante offshore consente quindi di sfruttare risorse che altrimenti rimarrebbero inutilizzate.
Gli impianti eolici galleggianti offshore si distinguono in 4 tipologie principali, a seconda delle fondamenta che stabilizzano le turbine galleggianti: barge, semisommerse (semiubmersible), spar o multispar articolati e tension-leg. Le fondamenta sono collegate a punti di ormeggio (che possono essere ancore a peso morto, ancore a trascinamento, eccetera) attraverso tiranti e catenarie.
Come avviene anche nel caso degli impianti eolici offshore a fondo fisso, l’energia elettrica generata è immessa nel sistema attraverso una sottostazione, che può trovarsi a terra oppure a largo.
