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SISTRI rinviato al 2016, intanto scattano sanzioni e pagamento contributo

SISTRI

Sul piede di guerra le imprese del settore che giudicano incongruente l’ultimo pasticcio del Milleproroghe e chiedono un intervento in sede di approvazione e conversione in Legge del Decreto.
Dal 29 gennaio 2015 disponibile online la nuova versione dell’interfaccia di interoperabilità in ambiente di pre-esercizio, mentre quella in ambiente di esercizio sarà rilasciata il 13 febbraio 2015.

Come stabilito nel DL n. 192/2014 (il cosiddetto “Decreto Milleproroghe”), dal 1° febbraio 2015 saranno applicabili le sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata iscrizione al SISTRI e all’omesso pagamento del contributo SISTRI, previste dai commi 1 e 2 dell’Art. 206 bis del D.lgs. 152/2006 (il Testo Unico Ambientale), che va da 2.600 a 15.500 euro ciascuna, ma per i rifiuti pericolosi possono arrivare fino a 93.000 euro.
E non solo.
Il 30 aprile 2015 scade, poi, il termine per il pagamento del contributo al SISTRI per il 2015.

Le imprese del settore sono sul piede di guerra e fanno appello al Governo per scongiurare l’applicazione del Decreto, specie in considerazione che lo stesso “Milleproroghe” posticipa l’inizio di tutte le altre fattispecie sanzionatorie legate al sistema di tracciabilità dei rifiuti dopo il 31 dicembre 2015, al fine di permettere alle imprese di mettersi in regola con la “tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, nonché l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative”.

Dopo le recenti dichiarazioni del Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, sulla volontà del Governo di superare il SISTRI – si legge in una nota del 13 gennaio 2015 di R.E.T.E. Imprese Italia – pareva si fosse scritta definitivamente la parola fine su questa esperienza fallimentare. Non è così! Ora si chiede di pagare per un sistema la cui operatività è stata differita di un anno e che non è mai diventato effettivamente operativo, tanto che nei prossimi mesi sarà archiviato in maniera definitiva”.
Se il Governo ha compreso l’inutilità di questo sistema, non obbligando più le imprese a servirsene – aggiunge il comunicato – non rinunzia, però, a pretendere i soldi dalle imprese a fronte di un servizio inesistente. Dopo che già le imprese hanno pagato a vuoto il contributo per l’utilizzo del SISTRI negli anni 2010 e 2011, rilevanti risorse sottratte agli investimenti proprio negli anni in cui la crisi ha picchiato più duro”.
È necessario, dunque, correggere questa misura al più presto – conclude la nota di R.E.T.E. Imprese Italia – e confermare la proroga complessiva, per operatività e pagamenti, del SISTRI il tempo necessario a definire un sistema di tracciabilità dei rifiuti nuovo, efficace e condiviso con le associazioni di categoria”.

Si tratta di uno dei tanti pasticci normativi all’italiana che corrobora quanto abbiamo scritto a margine della Sentenza della Corte di giustizia europea del 18 dicembre 2014, con la quale, tra l’altro, si sollevavano dubbi sulla validità della trasposizione nella legislazione italiana della Direttiva 2008/98/CE sui Rifiuti avvenuta con il D.Lgs. 205/2010 con il quale sono state, peraltro, introdotte le sanzioni relative al SISTRI: “Viene da pensare che a forza di riannodare i punti critici del nostro sistema di gestione e tracciabilità dei rifiuti, per il legislatore nazionale, sempre incline alle ben accolte proroghe, la matassa divenga sempre più difficile da sbrogliare!”.

C’è da aggiungere, inoltre, che una recente Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione III (n. 51417 dell’11 dicembre 2014) è destinata a rinfocolare la querelle giuridica – tutta italiana anche questa – sulla presenza/assenza di “abolitio criminis” ovvero sul vuoto normativo creatosi o non con il D.Lgs. n. 205/2010 che aveva depenalizzato le sanzioni per il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulari ovvero con formulari recanti dati incompleti o inesatti, fino alla piena operatività del SISTRI, e che il successivo D. Lgs. n. 121/2011, attuativo a sua volta, della Direttiva 2008/99/CE sulla Tutela penale dell’ambiente, ha reintrodotto.

La Sentenza sopracitata conferma l’ipotesi avanzata a suo tempo del vuoto normativo introdotto con il D.Lgs. 205/2010.
Ora, con l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 121 del 2011 il legislatore ha appunto inteso colmare il vuoto che si era creato o, meglio, porre rimedio alla nuova situazione normativa, ponendo nuovamente norme penali per sanzionare quelle stesse violazioni o, meglio, disponendo che riprendessero vigore quelle norme penali precedentemente abrogate – si legge nella Sentenza –  Ma, in forza del principio costituzionale di legalità e di irretroattività delle norme penali tale nuova efficacia non può che decorrere ex nunc e non ex tunc. Né questa efficacia retroattiva può essere conferita mediante l’attribuzione alla disposizione di una natura di norma meramente interpretativa, anche per la necessità di seguire una interpretazione adeguatrice che non ponga il risultato dell’esegesi in possibile contrasto con l’art. 25 Cost. e col principio di irretroattività della norma penale sanzionatoria”.

Nel frattempo, segnaliamo che il sito SISTRI del Ministero dell’Ambiente ha annunciato che il 29 gennaio 2015 verrà rilasciata una nuova versione dell’interfaccia di interoperabilità in ambiente di pre-esercizio (simulatore), mentre la versione in ambiente di esercizio verrà rilasciata il 13 febbraio 2015.
Nella Sezione Interoperabilità è stata pubblicata la versione aggiornata dei documenti di specifica delle interfacce di interoperabilità tra i sistemi gestionali ed il SISTRI:
– SPECIFICA DELLE INTERFACCE (Versione 1.24 del 12.1.2015);
– WSDL DEI SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ (Versione 1.24 del 12.1.2015);
– e il nuovo documento STRUTTURE DATI (Versione 1.0 del 12.01.2015).

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