Risorse e rifiuti

Rifiuti urbani: in vigore dal 18 giugno 2025 i nuovi CAM gestione

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha adottato i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, l’affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, di fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, di fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale (CAM Gestione Rifiuti Urbani).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2025 è stato pubblicato il D.M. 7 aprile 2025 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)”. 

I nuovi “CAM Gestione rifiuti urbani” entreranno in vigore il prossimo 18 giugno e sostituiranno i precedenti CAM in vigore dal 3 dicembre 2022. Di fatto il nuovo testo non modifica la struttura dei precedenti CAM, ma li allinea al nuovo Codice Appalti che per le categorie di forniture e servizi individuati con appositi decreti ministeriali, le stazioni appaltanti devono inserire i CAM nella documentazione di gara, a pena di illegittimità dell’affidamento.

Il provvedimento introduce le definizioni di centro di raccolta autorizzato, centro di raccolta mobile, aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo, centro di preparazione per il riutilizzo, centro per lo scambio ed il riuso.

Nello specifico, i CAM proposti mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:
prevenire la produzione di rifiuti, attraverso azioni di sensibilizzazione degli utenti e la promozione dello scambio e del riuso;
massimizzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata ponendo obiettivi sfidanti, ma in linea con le disposizioni normative sull’economia circolare;
diffondere beni riciclabili e contenenti materiale riciclato, attraverso l’acquisizione di contenitori e sacchetti in materiale riciclato e riciclabili e la promozione di filiere del riciclo;
ridurre gli impatti del trasporto, attraverso la riduzione del peso dei rifiuti trasportati, ad esempio promuovendo il compostaggio di prossimità, ottimizzando i percorsi, promuovendo innovazioni tecnologiche per i mezzi utilizzati e la loro gestione.

Come nella versione precedente, i nuovi CAM si articolano in 4 schede (servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; servizi di pulizia e spazzamento e igiene urbana; fornitura di contenitori e sacchetti; fornitura e noleggio di veicoli, macchine e attrezzature per la raccolta e lo spazzamento) per ognuna delle quali si definiscono le clausole contrattuali, come gli obiettivi di raccolta differenziata e recupero di materia, e i criteri premiali, come l’adozione di sistemi di gestione ambientale, l’utilizzo di veicoli puliti o la definizione di filiere innovative e sperimentali di riciclo.

I CAM, chiarisce l’Allegato “non costituiscono di per sé un capitolato o un disciplinare da riportare integralmente nella documentazione di gara, ma devono essere analizzati e tarati in base alle peculiarità del territorio. Considerata l’estrema eterogeneità degli ambiti territoriali in cui vengono espletati i servizi di raccolta e trasporto rifiuti e di pulizia e lavaggio stradale, l’attenzione di alcuni criteri è stata declinata in intervalli, a seconda del bacino di utenza. Peraltro, non tutti i criteri sono ‘applicabili’ in tutti i territori (es. rifiuti galleggianti, accordi con operatori turistici ecc.)”.

In particolare, l’Allegato contiene i requisiti aggiornati per:
contenitori (riciclabilità, percentuali minime di materiale riciclato);
veicoli (emissioni, tecnologie a basso impatto ambientale);
servizi (frequenza delle raccolte e modalità di spazzamento);
gestione dei rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclo (centri di raccolta, riuso, preparazione al riutilizzo).

Verifica del rispetto dei CAM
Per verificare il rispetto delle specifiche tecniche obbligatorie, quelle che devono essere rispettate a pena di esclusione dalla gara e contenute nell’offerta, si può procedere nella fase esecutiva, mentre per i criteri ambientali premianti, che incidono sulla valutazione dell’offerta tecnica e sul punteggio attribuito, la verifica va fatta nel corso della procedura di gara, pena l’illegittimità dell’attribuzione del punteggio.

I CAM impongono obblighi anche nella fase di esecuzione del contratto, attraverso le clausole contrattuali tipo predisposte nel Decreto.
In particolare, i contratti devono contenere:
obbligo di utilizzo di attrezzature a basse emissioni;
rispetto delle modalità di raccolta differenziata e dei calendari prestabiliti;
tracciabilità dei rifiuti e dei flussi di conferimento;
obblighi formativi periodici per il personale impiegato nel servizio.


 

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