Decorreranno dal 1° giugno 2015, ma impatteranno su imprese ed operatori di gestione dei rifiuti, che dovranno adeguarsi alle modifiche legislative introdotte.
Ripercussioni su Registri e Formulari, oltre che sul SISTRI, momentaneamente accantonato, ma sempre più difficile da sbrogliare.
Mentre in Italia i rifiuti continuano ad essere gestiti sulle emergenze (come il territorio), complicando la vita agli operatori, salvo dichiarare che trattasi di operazioni di semplificazione, in Europa le operazioni che incidono sui “rifiuti” (ormai bisognerebbe usare più correttamente il termine “risorse”) vengono programmate per tempo ed armonizzate coerentemente.
Infatti, la Commissione Juncker il 18 dicembre 2014 ha adottato:
– il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che sostituisce l’Allegato III “Caratteristiche di pericolo per i rifiuti” della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
– la Decisione 2014/995/CE che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all’elenco europeo dei rifiuti (in sostanza un nuovo CER), allineando la terminologia alle previsioni del Regolamento CLP (Classification, Labelling, Packaging) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, che, cogente per le sostanze, ha rinviato al 1° giugno 2015 la classificazione delle miscele.
Il nuovo Regolamento abroga e sostituisce quella parte della Direttiva rifiuti (2008/98/CE) che elenca le caratteristiche di pericolo per i rifiuti (codici H), introducendo alcune importanti e fondamentali novità, quali:
– la nomenclatura delle caratteristiche passa da H1-H15 a HP1-HP15 per conformarsi al Regolamento CLP e non sovrapporre le nomenclature;
– le caratteristiche di pericolo rimangono per lo più le medesime, ma per ognuna vengono esplicitati criteri di attribuzione specifici coi relativi limiti in conformità con il regolamento CLP;
– le caratteristiche H3A e H3B spariscono per uniformarsi in una unica HP3 con 6 sottoclassi;
– le caratteristiche H5 (nocivo) e H6 (tossico), sono completamente modificate e corrette, introducendo i nuovi criteri di attribuzione e i rispettivi limiti (es. H5 “nocivo” è ora denominato “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”);
– la caratteristica HP7 (cancerogeno) passa da 3 classi a 2;
– la caratteristica di pericolo HP8 (corrosivo) passa da due soglie (1 e 5%) ad una sola (5%) integrandosi con la HP4;
– le caratteristiche di pericolo ex H12 ed ex H15 vengono ridenominate;
– la caratteristica HP14 (ecotossico) è l’unica le cui caratteristiche di attribuzione verranno descritte in una linea guida specifica in quanto l’UE reputa necessario uno studio preliminare per poterla conformare al regolamento CLP.
Le HP vengono attribuite sulla base della presenza di sostanze all’interno del rifiuto che presentano indicazioni di pericolo H specifiche in concentrazione superiore a valori di soglia indicati e sulla base di metodi prova descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 oppure in altri metodi di prova e linee guida riconoscibili a livello internazionale.
I metodi da utilizzare per le attribuzioni, rimangono i medesimi descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 del Consiglio e in altre pertinenti note del CEN oppure in altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale.
Con questo regolamento si intende fare maggior chiarezza nelle attribuzioni di pericolosità, talvolta svincolate dalla natura chimico-merceologica del rifiuto e più legata alla natura del processo di produzione dello stesso.
Per quanto attiene il nuovo CER che modifica dopo 14 anni la storica decisione sul Catalogo europeo dei rifiuti e che si coordina con il sopra descritto Regolamento, i diversi tipi di rifiuti inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi 20 capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue.
– Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.
Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.
– Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
– Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
– Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella prima fase.
Come si può ben capire, imprese ed operatori dovranno adeguarsi entro i tempi indicati alle novità legislative introdotte, partendo dalla verifica delle eventuali prescrizioni contenute nei diversi atti autorizzativi, fino all’aggiornamento dei software gestionali, dal momento che la legislazione comunitaria prevale su quella nazionale.
Peraltro, anche il legislatore nazionale avrà le sue incombenze per coordinare le varie norme e le relative scadenze che nel frattempo ha creato.
Infatti, a decorrere dal 1° giugno 2015 l’Allegato A (categorie di rifiuti) e l’Allegato D (elenco dei rifiuti) della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 (il cosiddetto Testo Unico Ambientale) dovranno recepire le nuove norme, mentre le novità dei criteri aggiuntivi per l’individuazione dei rifiuti pericolosi, introdotte a mo’ di Premessa (?) nell’Allegato D con il DL 24 giugno 2014, convertito con modifiche in Legge n. 116 dell’11 agosto 2014 recante “Disposizioni urgenti per il settore ambientale […]”, che entreranno in vigore 180 giorni dopo l’entrata in vigore (21 agosto 2014) della Legge di conversione, avranno quindi validità solo dal 18 febbraio al 31 maggio 2015!
Senza dimenticare che queste nuove disposizioni avranno delle ripercussioni sia sulla tenuta dei Registri di carico e scarico che sulla compilazione dei Formulari di identificazione dei rifiuti, nonché sul SISTRI, anche se la sua operatività è stata rinviata a tutto il 2015.
E dopo? Per usare modo e tempo tipici dell’attuale classe dirigente, “faremo”, sempre che nel frattempo non si interponga la Commissione UE, traendo “conseguenze” sul piano procedurale dalla Sentenza della Corte di giustizia europea del 18 dicembre 2014 (che giornata!).
Nel decidere in merito ad una richiesta di un’impresa turistica italiana che rivendicava il diritto al trattamento in proprio dei rifiuti prodotti, i Giudici di Strasburgo hanno osservato, tra l’altro, che “il diritto dell’Unione e la Direttiva 2008/98 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che trasponga una disposizione di tale Direttiva, ma entri in vigore subordinatamente all’adozione di un atto interno successivo, qualora detta entrata in vigore intervenga dopo la scadenza del termine di trasposizione fissato dalla medesima direttiva”.
Il riferimento è alla trasposizione della Direttiva 2008/98 avvenuta con il D.lgs. 205/2010 che, emendando ed integrando anche il cosiddetto TUA, rinviava a successivi decreti “tecnici” del Ministero dell’Ambiente la piena attività del SISTRI (non imposto dalla legislazione comunitaria), non mantenendo quindi la prescrizione del termine del 12 dicembre 2010 per la trasposizione effettiva, non formale, della Direttiva.
Viene da pensare che a forza di riannodare i punti critici del nostro sistema di gestione e tracciabilità dei rifiuti, per il legislatore nazionale, sempre incline alle ben accolte proroghe, la matassa divenga sempre più difficile da sbrogliare!