Diritto e normativa Risorse e rifiuti

Metodo Tariffario Rifiuti: focus sulle nuove regole dell’ARERA

A Ecomondo 2019, due Convegni (Utilitalia e Softline) hanno analizzato l’impatto delle nuove regole sulla metodo tarffario rifiuti (MTR) e delle disposizioni per trasparenza dei servizi erogati, dopo le delibere del 31 ottobre 2019 dell’ARERA.

A ECOMONDO (Fiera di Rimini, 5-8 novembre 2019), evento leader in Europa per l’economia circolare organizzato da Italian Exibition Group (IEG), il 7 novembre ben 2 Convegni hanno avuto a tema il metodo tariffario per il servizio integrato dei rifiuti (MTR).

Uno al mattino, curato da Utilitalia, la Federazione che riunisce le aziende dei servizi pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas; l’altro a cura di Softline, Società affiliataAssintel (Associazione Nazionale Imprese ICT), che opera nel campo dell’informatica applicata alle tematiche ambientali e alla gestione dei rifiuti urbani e industriali.

I due Convegni sono stati seguiti da un pubblico fortemente motivato, stante l’attualità delle problematiche affrontare alla luce del nuovo assetto regolatorio dopo la Delibere del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) relative a
– “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”(Delibera 443);
– “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati(Delibera 444).

L’Art. 1 – comma 527 della Legge di Bilancio 2018, aveva istituito l’ARERA attribuendole le funzioni di “regolazione e controllo” relativamente all’aggiornamento del metodo tariffario e alla determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, e di quelli che sono i servizi costituenti le attività di gestione degli stessi, per la copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione di capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”.

Incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti, sono stati i princìpi basilari delle nuove regole, definite dall’ARERA con un ampio processo di consultazione che ha coinvolto tutti gli attori del settore, che definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione.

Un quadro di regole comune, certo e condiviso è ora a disposizione dei gestori, dei Comuni e degli altri Enti territorialmente competenti, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale – ha sottolineato ARERA in una nota – Eventuali variazioni tariffarie in futuro dovranno essere giustificate solo in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l’attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale“.

I gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa.

Il nuovo metodo, che prevede limiti tariffari e 4 diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio, regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade; raccolta e trasporto; trattamento e recupero; trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Le nuove regole disegnano anche il procedimento di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma anche che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Circa la competenza dei vari attori, il gestore deve trasmettere il PEF all’ente territorialmente competente ovvero l’ente di governo dell’Ambito, se istituito ed operativo, ed in caso contrario, la Regione o altri enti competenti, e quindi il Comune.

C’è da osservare che in base al T.U. degli Enti locali, la deliberazione delle tariffe TARI rappresenta un Allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione il quale a sua volta presuppone l’approvazione del PEF. Considerato il numero di soggetti coinvolti e l’eventuale inerzia di qualcuno di questi, e i tempi assai ristretti per permettere un adeguato studio delle nuove regole, sarà difficile che i Comuni che vorranno approvare i bilanci entro la fine dell’anno siano in grado di approvare anche le tariffe. Non è improbabile che sia renda necessario un differimento dell’entrata in vigore delle nuove regole.

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