Le principali novità in tema di ecobonus, ristrutturazioni, interventi antisismici, contenute nella Legge di Bilancio 2017 (ex Finanziaria).
Per effetto della Legge n. 243/2012, che ha introdotto in Costituzione il principio di pareggio di bilancio, la Legge di stabilità (ex Finanziaria), ha cambiato ancora nome e si chiama Legge di Bilancio 2017 ed è in vigore dal 1°gennaio 2017 (S.O. n. 57 alla G.U. n. 297 del 21dicembre 2016).
Come da consuetudine passiamo in rassegna le principali misure di riqualificazione energetica e di ristrutturazione degli edifici contenute nella legge, rinviando ad altro articolo quelle di carattere ambientale.
Ampiamente preannunciate, vi sono le proroghe per le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e idrica e di adeguamento antisismico degli edifici, ma quest’anno è aumentata la platea dei beneficiari, lo sconto previsto e si riducono in alcuni casi i tempi per recuperare il denaro investito.
La detrazione delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici è confermata, nella misura maggiorata del 65%, anche per tutto il 2017. La proroga arriva, invece, fino al 31 dicembre 2021 per i lavori relativi a parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio. Inoltre, il beneficio per gli interventi condominiali è del 70%, se interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, ovvero del 75%, se sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva. In queste due ultime ipotesi (sfruttabili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti a edilizia residenziale pubblica), in alternativa alla fruizione della detrazione, è possibile scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con l’esclusione della cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.Le modalità con cui effettuare la cessione saranno definite dall’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio ovvero entro il 1° marzo 2017.
L’importo massimo agevolabile è fissato in 40mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Il rimborso avverrà in dieci anni.
I risultati raggiunti in termini di efficientamento energetico dovranno essere certificati da tecnici abilitati attraverso la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE). L’ENEA condurrà inoltre delle verifiche a campione per controllare la veridicità delle prestazioni raggiunte. In caso di discrepanza con l’Attestato di prestazione energetica rilasciato dai professionisti dopo i lavori, il bonus sarà revocato.
Le detrazioni riguardano anche le spese per:
– interventi di riduzione della trasmittanza termica, comprese le schermature solari;
– la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti più efficienti;
– l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e di batterie;
– l’installazione e messa in opera di impianti domotici ovvero dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti;
– l’installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità o da norme vigenti, ovvero dove i Sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell’uso dell’acqua per i diversi impieghi;
– acquisto e costruzione di box e posti auto pertinenziali;
– eliminazione delle barriere architettoniche;
– installazione di dispositivi anti-intrusione;
– cablatura e riduzione dell’inquinamento acustico;
– bonifica dall’amianto;
– installazione di sistemi anti-infortunio;
– l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione iniziata nel 2016. Non sono agevolabili gli acquisti di porte, pavimenti, di tende e tendaggi e altri complementi di arredo, mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri. Il tetto di spesa ammissibile, come negli anni passati, è di 10mila euro e il rimborso avviene in dieci rate annuali di pari importo.
Per quanto riguarda invece gli interventi antisismici su edifici (adibiti ad abitazioni e attività produttive), le relative spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (incluse quelle per la classificazione e la verifica sismica degli immobili), fino a un importo massimo di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno (se gli interventi consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, si deve tener conto delle spese sostenute in quegli anni per le quali si è già fruito della detrazione), saranno detraibili nella misura del 50%; il bonus andrà ripartito in cinque quote annuali di pari importo. L’agevolazione, oltre che per gli immobili ubicati nelle zone 1 e 2 (zone sismiche ad alta pericolosità), spetta anche per quelli situati nella zona 3 (in cui possono verificarsi forti, ma rari, terremoti).
Qualora le misure antisismiche adottate riducano il pericolo sismico in modo tale da comportare il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione è elevata al 70% (ovvero al 75%, in caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali); se il passaggio avviene per due classi di rischio, il bonus è dell’80% (ovvero dell’85%, per gli interventi condominiali). Per gli interventi sulle parti comuni, la spesa massima agevolabile è pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. Come già visto per il “bonus energetico”, i beneficiari, anziché fruire della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito a chi ha effettuato l’intervento o ad altri soggetti privati.
Anche per la riqualificazione delle strutture ricettive è stato prorogato il credito di imposta (2017 e 2018) potenziato nella misura del 65% ed ed esteso agli esercenti delle attività agrituristiche, a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica o antisismica, acquisto mobili. Il credito di imposta viene ripartito in due quote annuali di pari importo e va utilizzato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi.
In un successivo post prenderemo in esame le misure di carattere ambientale e di protezione del territorio.