Agroalimentare Territorio e paesaggio

Km0 e Filiera corta: le nuove definizioni e regole dei prodotti

È in vigore la Legge che stabilisce i criteri con cui un prodotto può essere definito a “chilometro zero” e da “filiera corta”, volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l’offerta dei prodotti agricoli e alimentari che, oltre a garantire la freschezza e stagionalità dei prodotti, riduce anche l’inquinamento correlato ai trasporti e agli imballaggi.

Il 26 giugno 2022 sono entrate in vigore le “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta” (Legge 17 maggio 2022, n. 61), “volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l’offerta dei prodotti agricoli e alimentaria chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori  un’adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità” (Art. 1, comma 1).

Le nuove disposizioni comportano le nuove definizioni (art. 2) di:

a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento, compresa l’acquacoltura, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materi prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti;

b) prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali (cooperative e loro consorzi non sono considerati tali), ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale.

Peraltro, il successivo art. 3 dispone che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l’incontro diretto tra i produttori di prodotti di cui all’art. 2 e i soggetti gestoripubblici e privati, della ristorazione collettiva“. 

L’art. 4 dispone che i Comuni riservano almeno il 30% delle aree destinate al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco, agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell’acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari da filiera corta e a chilometro zero (comma 1).

Nel caso di apertura di mercati agricoli previsti dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154 in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, i comuni possono riservare agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all’interno dell’area destinata al mercato. Inoltre, si riconosce agli stessi imprenditori agricoli la possibilità di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta di tali prodotti agricoli (comma 2).

Il comma 3 specifica che le regioni e gli enti locali, previa intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione (GDO), possono favorire la destinazione di particolari aree all’interno dei supermercati destinate alla vendita di tali prodotti.

Con Decreto del MiPAAF, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge (art. 5), saranno istituiti i loghi chilometro zero” e “filiera corta”. Spetta allo stesso decreto definire le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, le modalità di verifica e attestazione della provenienza territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità, nonché le modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore (comma 1). 

Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione e all’interno dei locali, in spazi espositivi appositamente dedicati. Può essere pubblicato in piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti oggetto della proposta di legge in esame (comma 2).

Il comma 3 precisa, inoltre, che il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

L’art 6 disciplina la promozione dei prodotti a chilometro zero e provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva. A tale fine si interviene sul Codice dei contratti pubblici, prevedendo che per i servizi di ristorazione la valutazione dell’offerta tiene conto, della qualità dei prodotti alimentari, con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica, del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell’agricoltura biologica e sociale.

Sono previste sanzioni amministrative (art. 7) da 1.600 euro a 9.500 euro per chiunque utilizzi le definizioni previste all’articolo 2 o i loghi di cui all’articolo 5 in maniera non conforme. Sono abrogate (art. 8) le definizioni simili di “prodotti a filiera corta” e “prodotti a chilometro utile” introdotte con gli artt. 11 e 12 della Legge 6 ottobre 2017, n. 158 (la cosiddetta Legge “Salva Borghi”).  

 
 

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