Grazie a questa iniziativa del Governo sarà possibile consultare lo stato di avanzamento di ogni investimento e le spese sostenute per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la cui Governance, istituita con Decreto Legge, è stata definitivamente approvata dal Parlamento.
È online il portale dedicato a “Italia Domani” il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che consente di consultare e monitorare lo stato di avanzamento di ogni investimento e le spese sostenute.
Sul portale sono illustrati i contenuti del Piano e viene raccontato il percorso di attuazione attraverso schede intuitive e chiare dedicate al monitoraggio degli investimenti e delle riforme, con notizie in continuo aggiornamento sullo sviluppo degli interventi previsti.
Accedendo alla sezione “Priorità Trasversali”, è possibile navigare fra le principali misure che hanno un impatto positivo sui giovani, sulla parità di genere e sulla riduzione dei divari territoriali.
La sezione “Missioni” illustra i principali interventi contenuti in “Italia Domani”, suddivisi nelle 6 Missioni di cui si compone il Piano.
Nella sezione “Risorse” è consultabile un prospetto delle risorse finanziarie disponibili per ogni Missione, con l’indicazione delle risorse aggiuntive stanziate all’interno del Fondo Complementare.
Inoltre, la sezione “Riforme” illustra i contenuti, gli obiettivi e le tempistiche previste per le riforme.
Alla sezione “Investimenti” sarà possibile consultare facilmente gli oltre 150 progetti di investimento contenuti nel Piano, monitorando lo stato di avanzamento di ogni misura, i benefici per i cittadini, le attività e le scadenze previste e l’importo stabilito per ciascun anno. Grazie a un semplice sistema di filtri, è possibile ricercare gli investimenti e visualizzare quelli a cui si è più interessati.
Oltre a scaricare il testo integrale del Piano, di consultare lo stato di avanzamento di ogni investimento e le spese sostenute. In questo modo, tutti i cittadini potranno controllare e monitorare le informazioni relative alla realizzazione del Piano.
È portale è andato online a distanza di qualche giorno dalla pubblicazione sulla G.U. del 30 luglio 2021 della Legge di conversione del Decreto 31 maggio 2021 n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, che istituisce diversi nuovi organi e definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte, nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee.
La governance del PNRR è articolata su più livelli.
Responsabilità di indirizzo
La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso una Cabina di regia (Art. 2), presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.
La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del PNRR.
Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti di Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza regionale o locale, nonché il Presidente della Conferenza, su questioni d’interesse di più Regioni o Province autonome. Possono essere inoltre invitati, a seconda della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.
Viene istituita una Segreteria tecnica (Art.4) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che supporta le attività della Cabina di regia, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR entro il 31 dicembre 2026.
La Cabina di Regia, affiancata dalla Segreteria tecnica, assicura relazioni periodiche al Parlamento e alla Conferenza Unificata, e aggiorna periodicamente il Consiglio dei Ministri.
Presso la Presidenza viene anche istituita un’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione (Art. 5), con l’obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l’attuazione del Piano.
È istituito un Tavolo permanente (Art.3) per il partenariato economico, sociale e territoriale composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca scientifica e della società civile.
Il Tavolo svolge una funzione consultiva nelle materie connesse all’attuazione del PNRR e può segnalare alla Cabina di regia ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR, anche per favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere attuazione degli interventi.
Monitoraggio e rendicontazione (Art. 6)
Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per il PNRR, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l’attuazione del Piano.
Inoltre, presso il MEF è istituito un Ufficio dirigenziale (art. 7) presso la Ragioneria dello Stato con funzioni di audit del PNRR e di monitoraggio anticorruzione.
Ogni Amministrazione centrale titolare di interventi previsti dal PNRR individua (o costituisce ex novo) una struttura di coordinamento (art. 8) che agisce come punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR.
Realizzazione degli interventi (Artt. 9-10-11)
Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR.
Poteri sostitutivi (Art. 12)
In caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso in cui sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a 30 giorni per provvedere.
In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, o i commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, oppure di provvedere all’esecuzione ai progetti.
In caso di dissenso, diniego o opposizione (Art. 13, comma 1) proveniente da un organo statale che può precludere la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica – se un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni – propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.
Se il dissenso, il diniego o l’opposizione provengono da un organo della Regione o di un ente locale (Art. 13, comma 2), la Segreteria tecnica può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di 15 giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Al termine dei 15 giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la rapida realizzazione dell’opera, il Presidente del Consiglio dei Ministri, oppure il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei casi opportuni, propone al Consiglio dei ministri le iniziative necessarie ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi.
Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione delineate nel decreto per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi trovano applicazione anche per gli investimenti finanziati con il Fondo complementare al PNRR (art.15) ovvero del Fondo nazionale di 30,6 miliardi di euro, destinato a finanziare specifiche azioni che integrano e completano il Piano.