6 Giugno 2023
Inquinamenti e bonifiche Malattie e cure Salute

Inquinamento acustico: dal 19 aprile 2017 le nuove norme

inquinamento acustico nuove norme

Sulla Gazzetta ufficiale n. 79 del 4 aprile 2017 sono stati pubblicati i 2 Decreti legislativi in materia di inquinamento acustico, approvati dal Consiglio dei Ministri il 17 febbraio 2017 su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e attuativi dell’articolo 19 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 che delega al Governo il riordino dei provvedimenti legislativi in vigore relativi alla tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’ inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

I due provvedimenti, che entreranno in vigore il 19 aprile 2017, prevedono, rispettivamente:
– Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008;
– Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico.

Il primo Decreto legislativo razionalizza la disciplina sulle macchine rumorose operanti all’aperto, con particolare riguardo a quelle importate da Paesi extracomunitari e poste in commercio nella distribuzione di dettaglio, affidando la responsabilità in materia agli importatori presenti sul territorio comunitario, colmando così un vuoto normativo e garantendo maggiore sicurezza all’utenza.

Il provvedimento mira anche a raggiungere obiettivi di semplificazione nei procedimenti di autorizzazione e di certificazione, anche con una revisione dei requisiti richiesti agli organismi di certificazione.

Viene infine rafforzata la disciplina sanzionatoria, conferendo all’ISPRA maggiori poteri di accertamento e verifica.

Il secondo Decreto mira a ridurre le procedure di infrazione aperte dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia in materia di rumore ambientale, operando una razionalizzazione della tempistica riguardante la trasmissione delle mappe acustiche e dei relativi piani d’azione, assicurando nel contempo anche l’informazione del pubblico.

L’intervento normativo, inoltre, risolve in modo definitivo alcune criticità, riguardanti in particolare l’applicazione dei valori limite, il coordinamento tra i vari strumenti di pianificazione, nonché la valutazione dell’impatto acustico nella fase progettuale delle infrastrutture, al fine del contenimento dell’inquinamento derivante dal rumore per la salvaguardia della popolazione.
Infine si prevede una specifica disciplina delle attività fonte di rumore ambientale, fino ad oggi escluse dalla normativa, quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche.

In sintesi, questi sono gli aspetti principali contenuti nel D.Lgs. n. 42/2017:
– si stabiliscono i criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con puntuale indicazione dei titoli di studio richiesti, di contenuti ed articolazione dei corsi di formazione (almeno 180 ore di cui almeno 60 di esercitazioni pratiche) e di aggiornamento (almeno 30 ore ogni 5 anni, distribuite in un arco di almeno 3 anni, applicabili da subito in tutte le regioni, fatte salve le domande già presentate ed i corsi già avviati;
– viene istituito presso il MATTM, l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome;
– i dipendenti pubblici non iscritti nell’elenco e che svolgono attività di tecnico competente in acustica nelle strutture pubbliche territoriali ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono continuare a svolgere tale attività esclusivamente nei limiti e per le finalità derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza;
– nel caso di infrastrutture di interesse nazionale, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto, trasmettono la mappatura acustica entro il 30/06/2017, e successivamente ogni 5 anni;
-negli stessi casi di cui al punto precedente le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto, trasmettono i piani di azione e le sintesi entro il 18/07/2018, e successivamente ogni 5 anni;
– istituzione di una sanzione pecuniaria amministrativa – compresa tra 30.000 e 180.000 euro per ogni mese di ritardo – nei confronti delle società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati che non adempiono agli obblighi relativi all’elaborazione e trasmissione dei dati di pertinenza;
– nuovi termini entro i quali bisogna comunicare alla Commissione europea i dati riguardanti gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonché gli aeroporti principali, le mappe acustiche strategiche le mappature acustiche e i piani d’azione;
– nella determinazione dell’impatto acustico di ciascuna infrastruttura di trasporto deve essere presa in considerazione la concorrenza di altre sorgenti rumorose di natura trasportistica, ai fini delle conseguenti azioni di pianificazione in caso di superamento dei pertinenti valori limite;
– gli obblighi per i gestori di infrastrutture dei trasporti, in merito alle azioni da attuare ai fini del contenimento del rumore, sorgono in caso di superamento dei valori limite stabiliti dai regolamenti previsti attuativi dell’art. 11 della L. 447/1995, per ciascuna tipologia di infrastruttura dei trasporti;
– introduzione di una apposita disciplina a tutela dall’inquinamento acustico avente origine dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dal traffico marittimo nonché dagli impianti eolici, da adottare mediante regolamenti ministeriali;
– adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall’esercizio degli impianti eolici.

Immagine di copertina: Industantimes del 23.12. 2016

Articoli simili

Lascia un commento

* Utilizzando questo modulo accetti la memorizzazione e la gestione dei tuoi dati da questo sito web.