Efficienza energetica Energia

Pubblicati i Decreti sull’efficienza energetica degli edifici

pubblicati decreti su efficienza energetica edifici

I provvedimenti riguardano: applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici; schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici; adeguamento del decreto MiSE, 26 giugno 2009, sulle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Sono stati pubblicati sul S. O. n. 39 alla G.U. n. 162 del 15 luglio 2015 gli attesi, e già annunciati con un comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), 3 Decreti, tutti datati 26 giugno 2015, con i quali sono state rivisitate le norme in tema di efficienza energetica degli edifici, a completamento del quadro legislativo di attuazione della Direttiva 2010/31/UE.

Si tratta in particolare del:
– D.M. di concerto con i Ministri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti e di quelli, per i profili di competenza, della Salute e della Difesa, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;

– D.M. di concerto con i Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e di quello per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”;

– D.M. di concerto con i Ministri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti e di quello per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione,recante “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

Il primo Decreto definisce le nuove modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, in modo da arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva 2010/31/UE, che si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2015 sia agli edifici pubblici che privati, siano essi di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione.

Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti saranno confrontati con un edificio di riferimento, identico per geometria, orientamento, ubicazione e destinazione d’uso, facilitando l’accertamento per il rispetto dei requisiti minimi.
Le classi energetiche saranno dieci: dalla A4, la migliore, si passerà via via alla G, la peggiore.

L’Allegato 1 costituisce le Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE) e prevedono:
a) metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;

b) il format di APE di cui all’Appendice B delle Linee guida, comprendente tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e all’utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi;

c) lo schema di annuncio di vendita o locazione, di cui all’Appendice C delle Linee guida, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;

d) la definizione del sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale (SIAPE).

Le Appendici riguardano:
– A: Casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE;

– B: Format di Attestato di Prestazione Energetica (APE);

– C: Format di indicatore per gli annunci commerciali;

– D: Format di Attestato di Qualificazione Energetica.

Il secondo Decreto contiene gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici (vedi decreto precedente), in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica, che hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2015.

In pratica, viene sostituita la relazione attualmente in vigore di cui alll’Allegato E del D.Lgs 192/2005, tal che i progettisti, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal Decreto 26 giugno 2015 nella relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, conformemente del D. Leg.vo 192/2005.

Ai fini della più estesa applicazione dell’art. 26, comma 7, della L. 10/1991, negli enti soggetti all’obbligo di nominare l’energy manager (obbligo di cui all’art. 19 della stessa legge), tale relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato.

Gli schemi della “Relazione tecnica di cui al comma 1 dell’Art. 8 del D.lgs 192/2005, attestante  la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici” sono riportati negli Allegati al Decreto:
– Allegato 1 – “Nuove costruzioni ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero”;

 Allegato 2 – “Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello; Costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici”;

– Allegato 3 – “Riqualificazione energetica degli impianti tecnici”.

Il terzo Decreto ha per obiettivo l’applicazione omogenea e coordinata dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale, definendo:
a) le Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE);

b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni;

c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.

Anche le disposizioni di tale ultimo D.M. entrano in vigore dal 1° ottobre 2015.

Il principale elemento di novità dell’APE è costituito dal fabbisogno globale di energia primaria, e relativo indice di prestazione energetica globale dell’edificio, tenendo conto di “tutti” gli utilizzi energetici dell’edificio: riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione e trasporto di persone o cose (ascensori, montacarichi, scale mobili e marciapiedi mobili), risultando così molto più completo sia di informazioni sia di dati tecnici, tenendo conto “di quanto sia importante, per il cittadino, proprietario o conduttore dell’edificio conoscere come la qualità dell’involucro edilizio e degli impianti contribuisca al raggiungimento del livello di prestazione globale, al fine di poter mettere ‘a fuoco’ le più significative carenze energetiche dell’edificio e orientare le priorità di intervento, ed inoltre consentire una chiara e immediata comprensione per la valutazione, in relazione alla prestazione energetica dell’immobile, della convenienza economica all’acquisto e alla locazione.

“Nuovi” sono pure i modelli per l’emissione dell’APE, nonché dell’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), documento che viene presentato dal Direttore dei lavori contestualmente alla fine lavori.

Per quanto attiene i “Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici” dovranno essere adottate le norme nazionali, nonché quelle tecniche di supporto di cui Allegato 2.

Per i “Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici“, oltre a quelli fissati dalla Legge n. 10/199, valgono quelli di cui Allegato 1.

L’Enea, in collaborazione con il CTI, entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto, predispone uno studio sui parametri tecnici dell’edificio di riferimento (Appendice A), al fine di verificare le caratteristiche delle tecniche costruttive, convenzionali e innovative, e monitorare l’evoluzione dei requisiti energetici ottimali. Per gli edifici non residenziali, tale studio comprende i requisiti energetici minimi degli impianti di illuminazione, con particolare attenzione all’interazione fra luce naturale e luce artificiale, degli ascensori e delle scale mobili.

I requisiti e prescrizioni specifici per gli edifici soggetti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, valgono i valori di cui all’Appendice B.

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