Per fornire una base giuridica e uniformità al principio “Efficienza energetica al 1° posto”, secondo la rifusione della EED contenuta nel Pacchetto “Fit for 55, la Commissione UE ha adottato una Raccomandazione e gli orientamenti per la sua attuazione, rivolti ai responsabili delle politiche e ai regolatori a livello europeo, nazionale e locale e, in una certa misura, agli operatori del mercato e agli investitori che prendono decisioni su azioni sostenibili ed efficienti.
Nel Pacchetto “Fit for 55” che la Commissione UE ha adottato lo scorso luglio, contenente le proposte legislative per ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, è contenuta anche la rifusione della Direttiva EED per progredire verso la neutralità climatica entro il 2050 nel contesto della quale l’efficienza energetica deve essere considerata una fonte di energia a sé stante. Il ruolo chiave dell’efficienza energetica è sostenuto dal principio “l’efficienza energetica al primo posto” (Energy Efficiency First- EE1st), riconosciuto come un principio guida della politica energetica dell’UE, che dovrebbe essere preso in considerazione in tutti i settori, al di là del sistema energetico, a tutti i livelli, compreso il settore finanziario. Le soluzioni di efficienza energetica dovrebbero essere considerate come la prima opzione nelle decisioni di pianificazione e investimento, quando si stabiliscono norme nuove per il lato dell’offerta e altri settori politici. Tale principio è stato riconosciuto come un elemento fondamentale della strategia per l’integrazione del settore energetico.
Per fornire una base giuridica e uniformità a tale principio la Commissione UE ha adottato il 28 settembre 2021 la Raccomandazione (UE) 2021/1749 sull’efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica (GUUE del 4 ottobre 2021) che contiene in Allegato Orientamenti ed esempi per l’attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre, rivolti principalmente ai responsabili delle politiche e ai regolatori a livello europeo, nazionale e locale e, in una certa misura, agli operatori del mercato e agli investitori che prendono decisioni su azioni sostenibili ed efficienti.
Tali orientamenti si basano su uno Studio commissionato dalla Commissione a Ecorys e intitolato “Analysis to support the implementation of the Energy Efficiency First principle in decision-making” e su ulteriori ricerche intese a rendere il principio più operativo, in particolare i risultati preliminari dei progetti ENEFIRST (2) e sEEnergies (3) nel quadro di Horizon 2020.
Seguendo l’approccio adottato dallo studio di sostegno, gli orientamenti intendono fornire maggiori approfondimenti circa le azioni che i responsabili delle politiche e i regolatori devono intraprendere nel processo decisionale durante l’applicazione del principio “Energy Efficiency First” L’ultima sezione fornisce alcune ulteriori indicazioni sui settori sui quali concentrarsi nonché esempi di applicazione del principio nel contesto di vari settori.
Considerando il potenziale esistente per l’applicazione del principio EE1st nel settore finanziario, la Commissione UE ha istituito un gruppo di lavoro nel contesto del gruppo delle istituzioni finanziarie in materia di efficienza energetica (EEFIG, Energy Efficiency Financial Institutions Group), con l’obiettivo di analizzare le pratiche attuali all’interno del settore finanziario, come i diversi tipi di istituti finanziari tengono conto dei criteri di sostenibilità nelle loro attività quotidiane e quanta importanza attribuiscono all’efficienza energetica. Il gruppo di lavoro si concentrerà sull’uso attuale e potenziale del principio dell’efficienza energetica al primo posto nel settore finanziario nel contesto della finanza sostenibile e formulerà entro il 2023 raccomandazioni per promuovere l’uso del principio dell’efficienza energetica al primo posto nel settore finanziario, per le decisioni di finanziamento e investimento.
Gli orientamenti saranno rivisti in seguito alla raccolta di dati nuovi e di esperienza in merito alla sua applicazione, comunque non oltre cinque anni dalla loro pubblicazione.