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Decreto Semplificazioni: l’abolizione del SISTRI c’è, manca ancora l’EoW

Sisti-usb

Come era già annunciato, il Governo ha abolito dal 1°gennaio il Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali qual è, per sostituirlo con un altro che sarà gestito direttamente dal MATTM. Nel frattempo la tracciabilità dei rifiuti viene garantita dalla prosecuzione del sistema cartaceo (MUD e Registri). La normativa sull’EoW, assente nel provvedimento, sarà inserita nella manovra.

Come avevamo anticipato, il SISTRI, il Sistema di tracciabilità dei rifiuti istituito con D:M. del 17 dicembre 2009 e mai entrato effettivamente in funzione, anche se nel frattempo con vari interventi legislativi aveva ridotto la tipologia dei rifiuti da tracciare e il numero delle imprese assoggettate.

Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2018 del Decreto Legge “Semplificazioni” che, con l’obiettivo di fronteggiare con misure d’emergenza l’attuale situazione di sovraccarico e moltiplicazione degli adempimenti burocratico-amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e della stessa pubblica amministrazione, si interviene sul D. Lgs. 156/2006 (il cosiddetto  “Testo Unico Ambientale”)  sopprimendo dal 1° gennaio 2019 il SISTRI, per cui dalla stessa data non sono dovuti i contributi di cui all’art.14-bis del Decreto-legge 78/2009 e all’art.7 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2016, n. 78.

Il Sistri è stato uno dei più grandi sprechi nella gestione dei rifiuti speciali – ha affermato il Ministro Sergio Costa in una nota apparsa sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela  del Territorio e del Mare – un sistema mai entrato effettivamente in funzione, che però ha comportato costi sostenuti dalle imprese coinvolte e dallo Stato che hanno superato i 141 milioni di euro dal 2010 ad oggi”.

Dal 2010 al 2014, infatti, sono stati fatturati 290 milioni di euro, di cui quasi 90 pagati effettivamente. Dal 2015 al 2018: fatturati 66 milioni, pagati 51. Attualmente era in corso un affidamento da 260 milioni in 5 anni, che con la cancellazione del SISTRI viene sospeso, cancellando il SISTRI.

Il Sistri aveva lo scopo, assolutamente condivisibile e anzi necessario, di tracciare l’intero sistema di rifiuti speciali del Paese,  ma non è mai stato operativo – ha spiegato Costa – Nel frattempo le imprese aderenti, quelle con più di 10 addetti, hanno dovuto pagare iscrizioni, adeguamenti tecnologici, aggiornamenti per i mezzi e per il personale e infilarsi in un ginepraio di norme, sanzioni, poi sospese, poi riattivate, quindi nuovamente sospese, esenzioni, eccezioni, nuovi obblighi: insomma un inferno normativo durato otto anni”.

IL DL “Semplificazioni” cancella il SISTRI,  “fermo restando la tracciabilità dei rifiuti con il sistema cartaceo, in attesa della realizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità coerente con l’assetto normativo vigente, anche di derivazione comunitaria”, gestito direttamente dal MATTM, che costerebbe 3 milioni di euro l’anno.

Abbiamo calcolato che attualmente è assicurata la tracciabilità del 65% dei rifiuti speciali – ha aggiunto Costa – L’obiettivo è arrivare almeno al 90,  risparmiando soldi e tempo per le aziende. Si deve entrare in una sorta di Sistri 2.0 che digitalizzi l’intera tracciabilità dei rifiuti e i documenti fiscali, superando in tal modo il doppio binario cartaceo/digitale e il registro di carico e scarico”.

Se Confindustria, CNA, Confcommercio, Confagricoltura e Casartigiani, in una nota esprimono forte apprezzamento per la norma contenuta nel DL semplificazioni approvata oggi dal Consiglio dei Ministri che sopprime il sistema Sistri”, Fise-Unicircular (Unione Imprese dell’Economia Circolare) lamenta che nel Decreto sono scomparse, rispetto alla prima versione circolata, le disposizioni sull’End of Waste (EoW), per la cui soluzione l’Associazione si era fortemente impegnata.

Ad oggi i criteri nazionali ed europei End of Waste coprono solo alcune, limitate, categorie di rifiuti – ha affermato in un comunicato stampa Andrea Fluttero, Presidente Fise-Unicircular – quindi se non si pone rimedio a questa lacuna normativa con una norma ‘ponte’ che consenta alle regioni di fissarli in via provvisoria con le autorizzazioni si rischia, considerata l’emergenza impiantistica in cui ci troviamo – aggravata dai roghi sempre più frequenti -di compromettere irreparabilmente non solo il settore del riciclo, ma l’intero ciclo della gestione dei rifiuti, con gravi danni per tutta la collettività“.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia Adnkronos il Ministero dell’Ambiente ha fatto saper che “la norma sull’end of waste non è stata inserita perché aveva bisogno di approfondimenti parlamentari che stanno proficuamente arrivando dai tavoli di lavoro tra Camera e Senato e sarà inserita nel passaggio al Senato della manovra di bilancio”.

Al riguardo, segnaliamo che l’Avvocatura Generale dell’UE ha presentato il 29 novembre le Conclusioni riguardanti una domanda pregiudiziale circa i criteri specifici dell’EoW (Oggetto: Direttiva 2008/98/CE – Rifiuti – Cessazione della qualifica di rifiuto – Recupero – Criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto dei fanghi di depurazione – Mancanza di criteri a livello europeo o nazionale), che può costituire un utile elemento per valutare i possibili strumenti legislativi nazionali da adottare per risolvere la questione che ha acceso l’intenso dibattito.

L’Avvocatura Generale, dopo aver espresso una serie di considerazioni sul caso in oggetto propone alla Corte di Giustizia europea di rispondere così:
In conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, gli Stati membri possono prevedere che, di norma, i rifiuti siano assoggettati alla normativa relativa ai rifiuti fintantoché non soddisfino i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto stabiliti, per il rispettivo specifico tipo di rifiuti, mediante un atto giuridico europeo o nazionale di portata generale”.

“Tuttavia, in mancanza di tali criteri, il detentore dei rifiuti ha diritto di chiedere all’autorità competente o a un giudice di uno Stato membro di accertare, per determinati rifiuti, la cessazione della qualifica di rifiuto se, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti e dello stato più avanzato delle conoscenze scientifiche e tecniche, tali rifiuti sono stati resi utilizzabili al di là di ogni ragionevole dubbio attraverso un’operazione di recupero, senza compromettere la salute umana o danneggiare l’ambiente o senza che il detentore se ne disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene a norma dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98”.

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